Procedimenti abilitativi ed autorizzativi - in aggiornamento
Le procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici (o modifica degli esistenti) si differenziano in funzione di numerosi parametri, il principale dei quali è il valore della cosiddetta "POTENZA NOMINALE" (Pn). Al fine della corretta individuazione del regime amministrativo, sono da tenere in considerazione anche altri aspetti, tra i quali la tipologia di impianto (agrivoltaico, flottante, classico a terra,...) e le caratteristiche di idoneità dell'area. Una volta definite tali le caratteristiche, sarà possibile individuare la fattispecie progettuale tra le tipologie di cui agli Allegati A, B e C al Decreto n. 190/2024.
Secondo l’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 190/2024, si possono attuare le seguenti procedure abilitative ed autorizzative:
1. Attività libera, di competenza comunale (art. 7);
2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di competenza comunale (art. 8);
3. Autorizzazione Unica (AU), di competenza regionale (art. 9);
Considerato quanto riportato al comma 2 del medesimo articolo 6, le tipologie di intervento associate ai rispettivi procedimenti amministrativi sono riportate negli allegati facenti parte integrate del Decreto e precisamente:
ALLEGATO A - Interventi in Attività Libera
ALLEGATO B - Interventi in Procedura Abilitativa Semplificata
ALLEGATO C - Interventi in Autorizzazione Unica
Inoltre, secondo quanto indicato al comma 1 dell'art. 9 nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (procedimento di P.A.U.R.).
4. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), di competenza regionale.
Resta inteso che tutte le procedure sono subordinate alla dimostrazione dell'avvenuto superamento delle valutazioni di tipo ambientale o dell’esenzione dalle stesse. In caso di assenza della determina o parere regionale in tema ambientale, il procedimento autorizzativo risulta illegittimo, poiché ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 152/06, comma 1, i provvedimenti autorizzatori rilasciati in assenza di procedure VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
Si rimanda alla specifica sezione del presente sito per una disamina preliminare degli aspetti principali delle Valutazioni di Impatto Ambientale
Per aspetti di dettaglio o altri approfondimenti relativi alle valutazioni di tipo ambientale, si rimanda al sito regionale in tema V.I.A.
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Data ultimo aggiornamento: 01 dicembre 2025