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Procedure abilitative ed autorizzative - pagina in allestimento

Le procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici (o modifica degli esistenti) si differenziano in funzione dell'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo (Comune o Regione). Il principale parametro da tenere in considerazione è il valore della cosiddetta "POTENZA NOMINALE" (Pn). Nello spirito di semplificazione normativa introdotto, sono inoltre da valutare anche altri aspetti tra i quali si citano la tipologia di impianto (agrivoltaico, flottante, classico a terra,...) o le caratteristiche di idoneità dell'area sulla quale si andranno a realizzare le opere. 

Secondo l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 28/2011, si possono attuare le seguenti procedure abilitative ed autorizzative:

1. Comunicazioni, D.I.A. o edilizia libera;​

2. Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA), di competenza comunale;

3. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di competenza comunale;

4. Autorizzazione Unica (AU), di competenza regionale;

5. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), di competenza regionale.


Resta inteso che tutte le procedure sono subordinate alla dimostrazione dell'avvenuto superamento delle valutazioni di tipo ambientale o dell’esenzione dalle stesse. In caso di assenza della determina o parere regionale in tema ambientale, il procedimento autorizzativo risulta illegittimo, poiché ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 152/06, comma 1, i provvedimenti autorizzatori rilasciati in assenza di procedure VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

Si rimanda alla specifica sezione qui dedicata per una disamina preliminare degli aspetti principali delle Valutazioni di Impatto Ambientale (qui)

 

Per aspetti di dettaglio relativi alle valutazioni di tipo ambientale, si rimanda alla sezione dedicata del sito regionale in tema V.I.A. 

 

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Data ultimo aggiornamento: 14 maggio 2024