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Procedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) - pagina in allestimento 

Tipologia impianti soggetti a PAUR

Nel caso di impianti soggetti a VIA di competenza regionale, va presentata istanza di PAUR alla Regione, Direzione Valutazioni Ambientali, UO VIA, comprensiva anche della modulistica prevista per l’istanza di A.U.
 

Indicazioni procedurali

L’allegato A della D.G.R. n. 568/2018 disciplina la procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.

La competenza dell’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di progetti afferenti alle materie di competenza della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, è stata delegata al Direttore pro tempore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica con decreto del Direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria n. 7 del 03 maggio 2022.

L’istanza deve essere presentata direttamente alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. Valutazione Impatto Ambientale, che funge da punto unico di riferimento ed accesso ai dati caricati a disposizione di tutti i soggetti coinvolti.

La domanda per il rilascio del P.A.U.R., dovrà essere integrata anche con il modello specifico di istanza di A.U., la cui maggiore completezza dei dati permette una migliore e più veloce istruttoria da parte delle varie Direzioni coinvolte.

Oneri istruttori: oltre agli oneri previsti dalla L.R. n. 4/16, e dalla DGR n. 1021 del 29 giugno 2016, allegato A, riferiti allo specifico procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, vanno corrisposti anche gli oneri istruttori a favore della Regione ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, determinati nella misura dello 0,025% del costo complessivo d’investimento che devono comprendere eventuali costi per espropri, studi, preventivi di connessione, costi per la dismissione e ripristino, ecc., relativi all’Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.

Dovranno essere corrisposti anche tutti gli altri oneri istruttori richiesti dai diversi Enti che sono coinvolti nel procedimento autorizzatorio.

Resta inteso che tutte le procedure sono subordinate alla dimostrazione di superamento delle valutazioni di tipo ambientale o dell’esenzione dalle stesse. In caso di assenza della determina o parere regionale in tema ambientale, il procedimento autorizzativo risulta illegittimo, poiché ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 152/06, comma 1, i provvedimenti autorizzatori rilasciati in assenza di procedure VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

 

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Data ultimo aggiornamento: 14 maggio 2024