Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)- in aggiornamento
Tipologia impianti soggetti a PAS
Con l'entrata in vigore del Testo Unico F.E.R. (D. Lgs 190/2024) sono state introdotte semplificazioni volte alla diffusione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con particolare riferimento ai procedimenti di competenza degli enti locali, sono promossi (tra gli altri) gli impianti che interessino aree idonee ai sensi del D. Lgs 199/2021 o di tipo agrivoltaico. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 190/2024 sono soggetti a procedura abilitativa semplificata, di esclusiva competenza comunale, gli interventi di cui all'ALLEGATO B del Testo Unico F.E.R. e precisamente:
| PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) | Competenza COMUNALE |
| Sezione I - Interventi di nuova realizzazione |
Rif. ALL. B D. Lgs 190/2024 |
| - impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A del D.Lgs. 190/2024, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati; | lett. a) |
| - impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui all’Allegato B del D.Lgs. 190/2024, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20; | lett. b) |
| - impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; | lett. c) |
| - impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; | lett. d) |
| - impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z); | lett. e) |
| - impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW; | lett. f) |
| -impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati; | lett. aa) |
| - le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all’Allegato B del D.Lgs. 190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. | lett. cc) |
| Sezione II - Interventi su impianti esistenti | Rif. ALL. B D. Lgs 190/2024 |
| - modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento; | lett. a) |
| - realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi dell’Allegato B del D.Lgs. 190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. | lett. n) |
Indicazioni procedurali
La procedura abilitativa semplificata (PAS) è disciplinata dall’articolo 8, commi da 1 a 14 del D. Lgs. n. 190/2024. La norma prevede che il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto presenti al Comune, mediante la piattaforma SUER (attualmente in corso di predisposizione), almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione elencata al comma 4 dell'art. 8.
Il ricorso alla PAS è precluso nei seguenti casi:
- nel caso in cui il proponente non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto (intesa come area interessata dalla posa dei pannelli)
-in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica.
Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Ai sensi del punto d) del co. 4 dell'art. 8 devono essere allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete, con evidenza dell'avventua trasmissione della richiesta di validazione.
Ai sensi del comma 5 del citato art. 8, nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l’amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo è individuata nel comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi.
Il Comune, in base all’articolo 8, comma 6, ove entro trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. Altrimenti, decorso il termine di trenta giorni, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In tal caso, ai sensi del comma 9, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.
Ai sensi del comma 7, qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso che rientrino nella competenza comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio entro 45 giorni dalla data di presentazione del progetto.
Ai sensi del comma 8, qualora per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti siano necessari atti di assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, il Comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Il termine di trenta giorni di cui sopra è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso o fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Qualora uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, di questo ne viene dato atto nella Determina conclusiva della conferenza.
La realizzazione dell'intervento deve iniziare entro 1 anno dal perfezionamento della procedura e deve essere completata, in base all’articolo 8, comma 11, entro tre anni dall'avvio dei lavori di realizzazione. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura di PAS per la parte non completata nei termini. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
Oneri istruttori
Vanno corrisposti a favore del Comune territorialmente competente gli oneri istruttori ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, Legge 62/2005 determinati nella misura dello 0,025% del costo complessivo d’investimento che devono comprendere eventuali costi per espropri, studi, preventivi di connessione, costi per la dismissione e il ripristino, ecc.
PUBBLICAZIONE BUR REGIONALE (degli esisti procedimento PAS)
Ai sensi del comma 9 dell'art. 8 del Testo Unico, alla conclusione positiva del procedimento di PAS il proponente è tenuto alla pubblicazione sul BUR regionale dell'avviso di interventuo perfezionamento del titolo abilitativo. Si riporta il testo di riferimento del citato articolo: " (art. 8 co. 9 D. Lgs 190/2024) Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione."
Si riportano di seguito gli estremi e i contatti della Direzione di riferimento per la pubblicazione sul BUR regionale:
Direzione Attività Istituzionali della Giunta regionale e Rapporti Stato/Regioni
Sul numero 158 del 28/11/2025 è stata pubblicata la DGR n.1473 del 20/11/2025 che riporta "Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone."
La DGR 1473 recepisce a livello regionale le indicazioni del D. Lgs 190/2024 e riporta 4 allegati:
Allegato A “Disposizioni operative per gli impianti fotovoltaici ed eolici”
Allegato A1 “Documentazione minima a corredo dell’istanza”
Allegato B “Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone”
Allegato B1 “Schema di contratto di garanzia inerente gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone”
A far data dalla pubblicazione della DGR 1473 (28/11/2025), non trovano più applicazione le disposizioni organizzative e/o procedurali previste da precedenti DGR inerenti gli impianti in oggetto, in particolare quelle dettate dalla DGR 4 agosto 2009, n. 2373, dalla DGR 3 agosto 2011, n. 1270 e dalla DGR 15 maggio 2012, n. 827, limitatamente all’Allegato B, nonchè dalla DGR n. 253/2012 limitatamente alla tipologia di impianti disciplinati dal presente provvedimento.
E' fatto salvo il regime transitorio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 190/2024.
Data ultimo aggiornamento: 01 dicembre 2025