Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - pagina in allestimento 

Tipologia impianti soggetti a PAS 

Alcuni impianti da fonti rinnovabili e determinate modifiche ai progetti autorizzati e agli impianti esistenti sono realizzabili mediante Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 28/2011.

Si richiamano le seguenti principali casistiche:

-          impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 12 MW ubicati nelle aree idonee identificate ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 199/21 (art. 4 comma 2-bis, lettera b), del d.lgs 28/2011);

-          impianti solari fotovoltaici, integrati e non integrati, con potenza di picco fino ad 1 MW - indipendentemente dall'idoneità dell'area ai sensi dell’art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021 - ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n. 13 del 08 luglio 2011, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2011;

-          agli impianti agro-voltaici avanzati (di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale

-          agli impianti solari fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, ad eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree previste all’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004), delle aree naturali protette (L. n. 394/1991) e dei siti della rete Natura 2000 (DL n. 17 /2022 convertito dalla L. 34/2022, Articolo 9-ter, come modificato dall’art. 4 comma 4-bis D.L. 14-4-2023 n. 39 introdotto dalla Legge di conversione n. 68 del 13/6/2023).

Indicazioni procedurali

La procedura abilitativa semplificata (PAS) è disciplinata dall’articolo 6, commi da 1 a 10 del D. Lgs. n. 28/2011. La norma prevede che il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenti al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

Ai sensi del comma 9-ter del citato art. 6, nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l’istanza di P.A.S. è presentata a tutti i Comuni interessati dall’impianto e delle relative opere connesse. L’amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati.

 

Il Comune, in base all’articolo 6, comma 4, ove entro trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Altrimenti, decorso il termine di trenta giorni, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita. In tal caso, l’articolo 6, comma 7-bis, introdotto con D.L. n. 13/2023, prevede che l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmetta la copia della dichiarazione trasmessa per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il termine di trenta giorni di cui sopra è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso o fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. Qualora uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, di questo ne viene dato atto nella Determina conclusiva della conferenza.

 

La realizzazione dell'intervento deve essere completata, in base all’articolo 6, comma 6, entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

Il successivo comma 8 stabilisce che, ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Oneri istruttori

Vanno corrisposti a favore del Comune territorialmente competente gli oneri istruttori ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, determinati nella misura dello 0,025% del costo complessivo d’investimento che devono comprendere eventuali costi per espropri, studi, preventivi di connessione, costi per la dismissione e il ripristino, ecc.

 

DGR 827 del 15 maggio 2012 
 

NOTA 1

Si precisa che nelle premesse della DGR 827 del 15 maggio 2012 il riferimento ai due allegati C e D, risulta erroneamente invertito. Il testo va pertanto letto nel seguente modo: “Si approvano altresì gli schemi di modulistica da utilizzare da parte dei privati (Allegato C) e dei Comuni (Allegato D) per l'invio dei dati di cui al comma 1, articolo 10, legge regionale 13/2011;(…).”


NOTA 2

Si precisa che, al fine di tenere in considerazione le semplificazioni procedurali nel frattempo intervenute, quanto previsto all’allegato B, nella sezione “Procedimenti di competenza regionale relativi ad impianti di potenza inferiore a 1 MW” sia da riferirsi, esclusivamente nel caso di area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lg 199/2021, ad impianti di potenza non superiore a 12 MW.

 

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Data ultimo aggiornamento: 14 maggio 2024