Autorizzazione Unica (AU)- in aggiornamento

Con la pubblicazione del   D.L. 175 del 21/11/2025 "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" , in vigore  a partire dal 22/11/2025 , sono state introdotte  modifiche sia al D. Lgs. 190/2024 che al D. Lgs 199/2021 Ulteriori modifiche  al D. Lgs 190/2024,  introdotte dal D.L. 178 del 26/11/0025, entreranno in vigore  a decorrere  dal giorno 11/12/2025 La versione aggiornata del Testo Unico FER è disponibile al seguente   LINK .

Tipologia impianti soggetti a AU

Nel caso in cui non trovi applicazione alcuna delle procedure semplificate ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs 190/2024 (interventi di cui agli ALLEGATI A e B), può essere presentata istanza di A.U., di competenza regionale, ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico FER, e nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 241/1990.

Si richiamano gli interventi soggetti a procedimento di autorizzazione unica elencati nell'ALLEGATO C del Decreto:

AUTORIZZAZIONE UNICA

Competenza REGIONE

Sezione I - Interventi di competenza regionale

Rif. ALL. C

D. Lgs 190/2024

- fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW; lett. a)
- impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati; lett. t)
- impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW lett. u)
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; lett. v)
- modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete; lett. z)
- impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. lett. aa)

 

Indicazioni procedurali

Il procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024, è in capo alla Regione Veneto, Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, e viene rilasciata con D.G.R., ai sensi della D.G.R. n. 2204 del 08/08/2008.

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centoventi (120) giorni dalla data della prima riunione della conferenza dei serivzi, nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis (localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.Lgs. 42/2004) che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA il termine massimo per la conclusione del procedimento unico può essere sospeso per un periodo massimo pari a sessanta (60) giorni, o pari a novanta (90) giorni in caso di procedimenti sottoposti a VIA.

Qualora invece l’intervento risulti da assoggettare a V.I.A. regionale si procede con l’istanza di PAUR (vedasi la relativa sezione), anziché di A.U.

Oneri istruttori

Vanno corrisposti gli oneri istruttori a favore della Regione ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, determinati nella misura dello 0,025% del costo complessivo dell’investimento. Il calcolo dell'importo totale di investimento deve comprendere eventuali costi per espropri, studi specialistici, spese tecniche e riconducibili alla progettazione e direzione dei lavori, i costi indicati dal preventivo di connessione, i costi per la dismissione e rispristino, costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e per la realizzazione delle mitigazioni ambientali, ecc.

Dovranno essere corrisposti anche tutti gli altri oneri istruttori richiesti dai diversi Enti che sono coinvolti nel procedimento autorizzatorio.

Modalità pagamento oneri istruttori

Per le richieste presentate dal 23 marzo 2011 la Ditta proponente dovrà provvedere al pagamento alla Regione degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, nella misura dello 0,025% dell’investimento.

Per provvedere al versamento degli oneri istruttori occorre utilizzare il portale dei pagamenti “MyPay” della Regione del Veneto presente al seguente indirizzo: https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html

ATTENZIONE
Si raccomanda l’indicazione della seguente causale: "Spese di istruttoria per la concessione di autorizzazione all’attivazione di impianti fotovoltaici eolici".
Copia dell’attestazione del pagamento dovrà essere trasmessa e/o consegnata alla Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni - Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività energetica.

 

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Data ultimo aggiornamento: 01 dicembre 2025