Navigazione Navigazione

Autorizzazione Unica (AU)  - pagina in allestimento 

Tipologia impianti soggetti a AU

Nel caso in cui non trovi applicazione alcuna delle procedure semplificate sopra illustrate, può essere presentata istanza di A.U., di competenza regionale, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 241/1990.

Si richiamano le seguenti principali casistiche:

- impianti di potenza superiore a 12 MW ubicati nelle aree idonee identificate ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 199/21 (art. 4 comma 2-bis, lettera c), del d.lgs 28/2011);

- impianti di potenza superiore a 1,0 MW ubicati in aree non rientrante tra quelle idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021 (ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale n. 13 del 08 luglio 2011, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 7 del 2011);

- impianti con sistema di accumulo elettrochimico nei casi previsti dal D.L. n. 7/2002, convertito con modificazioni dalla L. 09/04/2002, n. 55 e s.m.i.

Indicazioni procedurali

Indicazioni operative

Il procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 così come modificato dalla L. 41/2023 di conversione del D.L. 13/2023, è in capo alla Regione Veneto, Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, e viene rilasciata con D.G.R., ai sensi della D.G.R. n. 2204 del 8/8/2008.

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis (localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.Lgs. 42/2004) che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.

Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della L. 41/2023, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. Qualora invece l’intervento risulti da assoggettare a V.I.A. regionale si procede necessariamente con l’istanza di PAUR (vedasi la relativa sezione), anziché di A.U.

Oneri istruttori

Vanno corrisposti gli oneri istruttori a favore della Regione ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, determinati nella misura dello 0,025% del costo complessivo d’investimento che devono comprendere eventuali costi per espropri, studi, preventivi di connessione, costi per la dismissione e rispristino, ecc.

Dovranno essere corrisposti anche tutti gli altri oneri istruttori richiesti dai diversi Enti che sono coinvolti nel procedimento autorizzatorio.

Modalità pagamento oneri istruttori

Per le richieste presentate dal 23 marzo 2011 la Ditta proponente dovrà provvedere al pagamento alla Regione degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, nella misura dello 0,025% dell’investimento.

Per provvedere al versamento degli oneri istruttori occorre utilizzare il portale dei pagamenti “MyPay” della Regione del Veneto presente al seguente indirizzo: https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html

ATTENZIONE
Si raccomanda l’indicazione della seguente causale: "Spese di istruttoria per la concessione di autorizzazione all’attivazione di impianti fotovoltaici eolici".
Copia dell’attestazione del pagamento dovrà essere trasmessa e/o consegnata alla Unità Organizzativa Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni - Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività energetica.

 

Torna all'inizio pagina

Ritorna alla sezione procedimenti autorizzativi

HOME 



Data ultimo aggiornamento: 14 maggio 2024