Attività libera- in aggiornamento
Con la pubblicazione del
D.L. 175 del 21/11/2025 "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"
, in vigore
a partire dal 22/11/2025
, sono state introdotte
modifiche sia al D. Lgs. 190/2024 che al D. Lgs 199/2021
.
Ulteriori modifiche
al D. Lgs 190/2024,
introdotte dal D.L. 178 del 26/11/0025, entreranno in vigore
a decorrere
dal giorno 11/12/2025
.
La versione aggiornata del Testo Unico FER è disponibile al seguente
LINK
.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 190/2024 sono soggetti a procedure di semplice comunicazione o attività libera, di esclusiva competenza comunale, gli interventi elencati nell'ALLEGATO A del Testo Unico FER e precisamente:
| ATTIVITA' LIBERA | Competenza: COMUNALE |
| Sezione I - Interventi di nuova realizzazione | Rif. Allegato A D. Lgs 190/2024 |
| -impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato; | lett. a) |
| -impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; |
lett. b) |
| -impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; | lett. c) |
| -impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza: 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti; |
lett. d) |
| -impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale; | lett. e) |
| -impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW | lett. t) |
| -le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti realizzabili in attività libera secondo l’Allegato A del D.Lgs. 190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. | v) |
| Sezione II - Interventi su impianti esistenti | Rif. Allegato A D. Lgs 190/2024 |
| - modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che: 1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante; 2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale; 3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; 4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica; |
lett. a) |
| - modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area già occupata dall'impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10 per cento, né incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento | lett. n) |
| - realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi dell’Allegato A del D.Lgs. 190/2024, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. | lett. p) |
Data ultimo aggiornamento: 01 dicembre 2025