AGRITURISMO 2024 (sito in aggiornamento-febbraio 2024)
G li operatori del settore devono far riferimento alle seguenti norme e provvedimenti approvati:
- L.R. n. 28/2012 "NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO" , come modificata dalla L.R.n.23/2022 (BUR n. 116/2022)
- DGR n. 1638 del 22 dicembre 2023 "Nuove disposizioni e modalità operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo". (BUR 2 gennaio 2023)
L’ATTIVITA’ AGRITURISTICA - indice della pagina
- Definizione
- Principali requisiti
- Riconoscimento e avvio dell e attività (agriturismo e classificazione)
- Targa di riconoscimento, marchi e loghi
- Uffici regionali territoriali competenti
- Riferimenti normativi, procedure operative e modulistica
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Definizione
Ai sensi della lettera a) comma 1 dell’art. 2 della L.R.n.28/2012 per AGRITURISMO si intende:
l’attività di ospitalità e di somministrazione, esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all’articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento di animali.
1. Rientrano pertanto nella definizione di attività agrituristica:
a) la somministrazione di pasti e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell’articolo 8;
b) la somministrazione di spuntini e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell’articolo 8;
c) l’ospitalità in alloggi (camere o unità abitative) posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
d) l’ospitalità negli agricampeggi, che devono essere prevalentemente riservate ai mezzi mobili di pernottamento dei turisti.
Principali requisiti (DGR n.1638/2023)
- Requisiti dell'impresa e degli imprenditori
- Requisiti per le attività di alloggio
- Requisiti per le attività di somministrazione
- Requisiti degli immobili
- Aziende minime
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Requisiti dell'impresa e degli imprenditori
Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:
a) svolgono attività agricola da almeno un biennio - requisito non richiesto per i subentri nella titolarità dell'impresa agricola di parenti e affini fino al 3°grado; ai giovani neo-insediati finanziati nell'ambito del PSR-;
b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività agrituristica, di almeno 100 ore, organizzato da organismi di formazione accreditati;
c) esercitano le attività agrituristiche in rapporto di connessione con le attività agricole; per connessione si intende il legame che intercorre tra l’attività agricola e le attività agrituristiche, di turismo rurale e di fattoria didattica
d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche: Il tempo di lavoro annuo impiegato nell’attività agricola nell’anno, è superiore a quello impiegato per le attività agrituristiche.
l requisito della prevalenza non è richiesto per le aziende minime:
- che svolgono esclusivamente l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per massimo 10 persone complessivamente;
- imprese ubicate in zone montane che svolgono una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge, per massimo 10 persone complessivamente.
Riconoscimento, classificazione e avvio delle attività
RICONOSCIMENTO delle attività agrituristiche
L'impresa agricola presenta:
- - la Comunicazione ai fini del riconoscimento dei requisiti e di approvazione del Piano agrituristico aziendale*, compilata nel applicativo "Agriturismo WEB" sul Portale Piave (in prossimo aggiornamento);
- - la S.C.I.A. , al SUAP del Comune di competenza, per dare avvio a una o più attività (ristorazione; ospitalità, turismo rurale, ecc.); tale invio può essere fatto contemporaneamente a quello della Comunicazione, oppure in una fase successiva, entro il termine di 3 anni dal riconoscimento.
Il Piano agrituristico aziendale:
- è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare e si definisce il rapporto di connessione con l’attività agricola, in relazione all’estensione e alle dotazioni strutturali dell’azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole;
- indica, quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica, le giornate di lavoro dedicate all’attività agrituristica e alle eventuali attività di fattoria didattica e turismo rurale (lettere a) e b) del comma 2 dell’art.2) e quelle dedicate all’attività agricola.
CLASSIFICAZIONE degli agriturismi con ospitalità (bozza in corso di revisione)
La classificazione é obbligatoria e riservata alle sole aziende che offrono servizio di pernottamento.
- Agriturismi con ospitalità già riconosciuti: per ottenere il riconoscimento della classificazione inviano contestualmente, al SUAP del Comune in cui si svolge l'attività:
- la "Domanda di classificazione dell'azienda agrituristica e comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismo italia" che identifica l'attività con simbolo identificatico del turismo veneto".
- la "Tabella con il calcolo della categoria di classificazione, allegata alla Comunicazione;
- la SCIA per l'attività di ospitalità in alloggi e/o in agricampeggio, comprendente la richiesta di accredito al portale regionale Ross1000 per la comunicazione dei flussi statistici degli ospiti alloggiati.
- Aziende agricole che intendono avviare da subito l’attività agrituristica con ospitalità: presentano contestualmente al SUAP, la Comunicazione ai fini del riconoscimento, la Domanda di classificazione e la SCIA.
Targa di riconoscimento
Tutti gli agriturismi devono esporre la targa di riconoscimento, in particolare:
- Gli agriturismi con ristorazione, senza ospitalità, inviano la Comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismo italia", comprensiva dell'impegno a richiedere e utilizzare il marchio turistico veneto;
- per gli agriturismi con ospitalità, la Comunicazione di utilizzo Marchio "agriturismo italia" con il simbolo della categoria di classificazione assegnata, nonché l'impegno a richiedere e utilizzare il marchio turistico veneto, é ricompresa nella Domanda di classificazione.
Collegamento al Portale Piave per la modulistica, le procedure e la Targa di riconoscimento
Uffici regionali territoriali competenti
NB: Gli uffici rispondono al pubblico dalle ore 10 alle ore 12, dal lunedì al venerdì.
Ufficio territoriale Indirizzo Telefono Referente
- Verona c/o CCIAA Verona -Corso Porta nuova, 96 045.867.6883 Franco Lonardi (6881)-Lorenzo Ballini (6880), Maddalena Taioli (6884)
- Vicenza c/o CCIAA Vicenza - Via Montale 27 0444.33.7193 Pino Silvio - Fabris Claudia (5487)
- Treviso c/o CCIAA Treviso - Piazza Borsa n.3/b 041.279.5493 Michele Zanotto - Mirco Villanova
- Rovigo c/o sede Centrale 041.279.5536 Tiozzo Roberto
- Belluno c/o CCIAA Belluno -Pz.S.Stefano, 15/17 0437.94.6489 Pezzé Rosanna
- Padova c/o sede Belluno 0437.94.6489 Pezzé Rosanna
- Venezia c/o sede Centrale 041.279.5536 Tiozzo Roberto
SEDE CENTRALE
DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE
Segreteria 041.279.5588 / 5456 / 5518 - Via Torino, 110 – 30172 Mestre-Venezia
PEC: promoeconomia@pec.regione.veneto.it e-mail: promoeconomia@regione.veneto.it
Riferimenti normativi, procedure operative e modulistica
Legge regionale n.28/2012, modificata dalla LR n.23/2022
http://piave.regione.veneto.it/web/temi/agriturismo (in aggiornamento)
⇒ Collegati alla pagina delle Attività Turistiche connesse al settore primario
Data ultimo aggiornamento: 05 marzo 2024