Requisiti per le attività di alloggio  

3.2 Ospitalità in alloggi
Con il Piano agrituristico è approvato, per ciascuna impresa, un numero complessivamente non superiore a 45 posti letto, in camere o in unità abitative o in una loro combinazione.
Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo consenta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito nella camera, da rimuovere il giorno della partenza dell’ospite stesso e nel rispetto del limite massimo totale di posti letto autorizzato dalla SCIA.
Il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei relativi servizi, nonché i periodi di apertura, deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico in ogni camera e/o unità abitativa, sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale (allegato G alla DGR 1638/2023).
Durante i periodi di apertura deve essere garantita da parte del titolare o da altro personale presente in azienda, una adeguata reperibilità al fine di garantire un corretto ricevimento degli ospiti.


3.3 Ospitalità in spazi aperti
L’ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate denominate agricampeggio, finalizzate alla sosta e al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
Per la sosta e il soggiorno di turisti non provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento, gli agricampeggi possono anche disporre sulle piazzole di tende e di unità abitative mobili, quali roulotte o caravan, autocaravan, camper, casette mobili, anche eventualmente a forma di botte o altre tipologie, purché in sintonia con l’ambiente rurale e prive di impianti o strutture fisse.
La prevalenza dei turisti dotati di mezzi propri, rispetto a quelli accolti in spazi allestiti, va commisurata al numero delle piazzole: le piazzole preallestite devono essere in numero inferiore rispetto a quelle libere; queste ultime dovranno comunque essere presenti ed in esercizio.
Le tende e le unità abitative mobili non devono possedere collegamenti fissi e permanenti al terreno e dovranno permettere, in ogni momento, la rimozione delle relative strutture, degli accessori, delle pertinenze nonché dei relativi allacciamenti tecnologici alla rete idrica, elettrica e fognaria, consentendo pertanto il ripristino delle condizioni preesistenti *; le unità abitative mobili devono inoltre conservare i meccanismi di rotazione in funzione.

Le tende e le unità abitative mobili, anche se collocate in via continuativa in strutture ricettive all’aperto, sono dirette a soddisfare esigenze turistiche temporanee e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, non necessitano del permesso di costruire o altra autorizzazione o comunicazione ai fini urbanistici ed edilizi, ad eccezione di quelle paesaggistiche, qualora previste.

L’ospitalità in spazi aperti non può superare il limite massimo di 45 persone e 30 piazzole per singola impresa e deve essere realizzata in ambienti rurali ispirati a condizioni di naturalità e di rispetto del territorio e del paesaggio tipico della zona.
Le aziende dovranno garantire nell’agricampeggio le seguenti dotazioni minime: (art. 7 comma 4 della L.R. 28/2012 e ss.mm.ii,.):

a) viabilità pedonale interna atta ad assicurare comodo e diretto accesso ai servizi e alle attrezzature complementari;

b) servizio di ricevimento e accettazione in locali aziendali entro una distanza massima di 2 km (**) dall’area destinata ad agricampeggio;

c) riscaldamento in tutti i locali d’uso comune, nei complessi ad attivazione invernale;

d) illuminazione delle aree comuni, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilità notturna;

e) distanza non superiore a metri 200 dei gruppi di servizi igienico-sanitari comuni, da ogni piazzola o dalle unità abitative sprovviste di servizi propri;

f) una adeguata reperibilità al fine di garantire il ricevimento e l’accettazione degli ospiti.

In relazione alle dotazioni minime di cui al precedente punto b), non è pertanto consentito lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti in assenza di fabbricati rurali da destinare, anche in forma non esclusiva, a servizio di ricevimento ed accettazione degli ospiti.

 

NB: in caso di contemporaneo svolgimento delle attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti,  il numero massimo di persone ospitate non può essere superiore a 60. 

 

Note: 

(*) Tende ed unità abitative mobili, ai fini della loro rimovibilità, non devono prevedere opere in muratura, da intendersi quali elementi di costruzione (plinti, platee, pilastri, pareti, pavimentazioni, ecc.) in calcestruzzo e dovranno essere realizzate con l’assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e comunque essere trasportabili senza compromettere significativamente la possibilità del riuso.
(**) Calcolata come distanza in linea d’aria tra i locali destinati al ricevimento e l’area destinata all’agricampeggio.

 

 



Data ultimo aggiornamento: 05 marzo 2024