AGRITURISMO 2023 (sito in aggiornamento-sett.23)
Le norme regionali per l'Agriturismo, previste dalla L.R.n. 28/2012, sono state recentemente modificate con L.R. n. 23/2022 :
L’ATTIVITA’ AGRITURISTICA - indice della pagina
- Definizione
- Principali requisiti
- Riconoscimento e avvio dell e attività (agriturismo e classificazione)
- Targa di riconoscimento, marchi e loghi
- Uffici regionali territoriali competenti
- Riferimenti normativi, procedure operative e modulistica
1.Definizione
1. Rientrano nella definizione di attività agrituristica:
a) la somministrazione di pasti e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell’articolo 8;
b) la somministrazione di spuntini e bevande secondo le percentuali di cui al comma 3 dell’articolo 8;
c) l’ospitalità in alloggi (camere o unità abitative) posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti, nel limite massimo di 45 posti letto in camere e/o in in unità abitative;
d) l’ospitalità negli agricampeggi, nel limite massimo di 45 persone e 30 piazzole, che devono essere prevalentemente riservate ai mezzi mobili di pernottamento dei turisti.
In caso di attività di ospitalità sia in agricampeggio, sia in alloggi, il numero massimo di persone ospitate non può essere superiore a 60.
2. Rientrano inoltre fra le attività agrituristiche, le attività turistico rurali di cui all’articolo 12 bis, esercitate in abbinamento ad almeno una delle attività di cui al comma 1.
Si evidenzia inoltre che:
- - le attività di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposte alla presentazione del Piano agrituristico e della S.C.I.A. -Segnalazione certificata di inizio attività.
- - le attività di cui al comma 2, sono praticate all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa agrituristica; solo negli agriturismi l’attività di cui alla lettera b), comma 1 dell’art. 12 bis, può essere praticata anche all’esterno di tali beni.
Principali requisiti
1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:
a) svolgono attività agricola da almeno un biennio - requisito non richiesto per i subentri nella titolarità dell'impresa agricola di parenti e affini fino al 3°grado; ai giovani neo-insediati finanziati nell'ambito del PSR-;
b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l’avvio dell’esercizio di attività agrituristica, di almeno 100 ore, organizzato da organismi di formazione accreditati;
c) esercitano le attività agrituristiche in rapporto di connessione con le attività agricole;
d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche: il tempo di lavoro impiegato nell’attività agricola nell’anno, è superiore a quello dell’attività agrituristica;
- - per connessione si intende il legame che intercorre tra l’attività agricola e le attività agrituristiche, di turismo rurale e di fattoria didattica;
- - la prevalenza comporta che il tempo-lavoro annuo impiegato nell’attività agricola, sia superiore a quello impiegato nelle attività agrituristiche.
Il requisito della prevalenza non è richiesto per le aziende minime:
- imprese che svolgono esclusivamente l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci;
- imprese ubicate in zone montane che svolgono una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.
Riconoscimento, classificazione e avvio delle attività
⇒ RICONOSCIMENTO delle attività agrituristiche
L'impresa agricola presenta:
- - la Comunicazione ai fini del riconoscimento dei requisiti e di approvazione del Piano agrituristico aziendale*, compilata nel applicativo "Agriturismo WEB" sul Portale Piave;
- - la S.C.I.A. , al SUAP del Comune di competenza, per dare avvio a una o più attività (ristorazione; ospitalità, turismo rurale, ecc.); tale invio può essere fatto contemporaneamente a quello della Comunicazione, oppure in una fase successiva, entro il termine di 3 anni dal riconoscimento.
Il Piano agrituristico aziendale:
- è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare e si definisce il rapporto di connessione con l’attività agricola, in relazione all’estensione e alle dotazioni strutturali dell’azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole;
- indica, quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica, le giornate di lavoro dedicate all’attività agrituristica e alle eventuali attività di fattoria didattica e turismo rurale (lettere a) e b) del comma 2 dell’art.2) e quelle dedicate all’attività agricola.
⇒ CLASSIFICAZIONE degli agriturismi con ospitalità (bozza in corso di revisione)
La classificazione é obbligatoria e riservata alle sole aziende che offrono servizio di pernottamento.
- Agriturismi con ospitalità già riconosciuti: per ottenere il riconoscimento della classificazione inviano contestualmente, al SUAP del Comune in cui si svolge l'attività:
- la "Domanda di classificazione dell'azienda agrituristica e comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismo italia" che identifica l'attività con simbolo identificatico del turismo veneto".
- la "Tabella con il calcolo della categoria di classificazione, allegata alla Comunicazione;
- la SCIA per l'attività di ospitalità in alloggi e/o in agricampeggio, comprendente la richiesta di accredito al portale regionale Ross1000 per la comunicazione dei flussi statistici degli ospiti alloggiati.
- Aziende agricole che intendono avviare da subito l’attività agrituristica con ospitalità: presentano contestualmente al SUAP, la Comunicazione ai fini del riconoscimento, la Domanda di classificazione e la SCIA.
Targa di riconoscimento
Tutti gli agriturismi devono esporre la targa di riconoscimento, in particolare:
- Gli agriturismi con ristorazione, senza ospitalità, inviano la Comunicazione di utilizzo del Marchio "agriturismo italia", comprensiva dell'impegno a richiedere e utilizzare il marchio turistico veneto;
- per gli agriturismi con ospitalità, la Comunicazione di utilizzo Marchio "agriturismo italia" con il simbolo della categoria di classificazione assegnata, nonché l'impegno a richiedere e utilizzare il marchio turistico veneto, é ricompresa nella Domanda di classificazione.
Collegamento al Portale Piave per la modulistica, le procedure e la Targa di riconoscimento
Uffici regionali territoriali competenti
NB: Gli uffici rispondono al pubblico dalle ore 10 alle ore 12, dal lunedì al venerdì.
Ufficio territoriale Indirizzo Telefono Referente
- Verona c/o CCIAA Verona -Corso Porta nuova, 96 045.867.6883 Franco Lonardi (6881)-Lorenzo Ballini (6880)
- Vicenza c/o CCIAA Vicenza - Via Montale 27 0444.33.7193 Pino Silvio - Fabris Claudia (5487)
- Treviso c/o CCIAA Treviso - Piazza Borsa n.3/b 041.279.5493 sede centrale
- Rovigo c/o sede Centrale 041.279.5493 sede centrale
- Belluno c/o CCIAA Belluno -Pz.S.Stefano, 15/17 0437.94.6489 Pezzé Rosanna
- Padova c/o sede Belluno 0437.94.6489 Pezzé Rosanna
- Venezia c/o sede Centrale 041.279.5536 Tiozzo Roberto
SEDE CENTRALE
DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E MARKETING TERRITORIALE
Segreteria 041.279.5588 / 5456 / 5518 - Via Torino, 110 – 30172 Mestre-Venezia
PEC: promoeconomia@pec.regione.veneto.it e-mail: promoeconomia@regione.veneto.it
Riferimenti normativi, procedure operative e modulistica
Legge regionale n.28/2012, modificata dalla LR n.23/2022
http://piave.regione.veneto.it/web/temi/agriturismo
⇒ Collegati alla pagina delle Attività Turistiche connesse al settore primario
Data ultimo aggiornamento: 07 settembre 2023