Requisiti attività di Somministrazione di pasti, bevande e spuntini
Per somministrazione di pasti, spuntini e bevande si intendono: le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall’azienda agrituristica all’ospite in locali o superfici attrezzate aziendali, previsti nel piano agrituristico approvato, fatto salvo quanto previsto al comma 6 bis e 6 ter dell’articolo 8 della L.R. 28/2012 e ss.mm.ii.. (partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali / asporto e consegna a domicilio).
Sono considerati aziendali i prodotti:
- originati da vegetali coltivati o animali allevati nelle strutture aziendali per il tempo corrispondente ad un normale ciclo produttivo, nonché i prodotti ottenuti da materie prime aziendali trasformate all’interno o all’esterno dell’azienda.
- provenienti da società con sede produttiva in Veneto a cui l’impresa agrituristica aderisce come socia e alla quale conferisce anche mediante vendita i prodotti agricoli, purché questi, se di origine animale, siano allevati, macellati e lavorati in Veneto e se, di origine vegetale, siano coltivati e lavorati in Veneto. Per tali produzioni dovrà esserci corrispondenza fra materia prima conferita e prodotto finale.
I prodotti usati per le attività di somministrazione di pasti e spuntini devono provenire, in termini di valore:
- a) per non meno del 50 % del totale, (ovvero almeno il 25% in zona montana), direttamente dall’azienda agricola;
- b) per non più del 15 % del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;
- c) per la quota rimanente:
- nella misura del 15% del totale, (almeno 10% in zona montana) direttamente dall’azienda agricola e/o da prodotti di qualità e territoriali di cui all’art. 2 comma 2 lett. e) della L.R. 28/2012 e ss.mm.ii., quali: prodotti agricoli e agroalimentari da agricoltura biologica, con indicazioni geografiche DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o specialità tradizionale garantita STG, con marchio regionale Qualità Verificata, prodotti agro-alimentari con indicazione facoltativa di qualità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 “prodotto di montagna”, prodotti tradizionali inseriti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 e piccole produzioni locali venete – PPL, tutti ottenuti da aziende agricole e imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale;
- per la quota restante, da aziende agricole o imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale.
Nella quota massima del 15% dal libero mercato, possono essere inclusi esclusivamente prodotti da usare in forma accessoria nelle preparazioni alimentari o complementari alla somministrazione come spezie, aromi, additivi, olio, singoli ingredienti per condimenti, zucchero, caffè, agrumi, frutta secca, canditi, cacao, cioccolata, thè, bibite analcoliche, acqua minerale, succhi di frutta o pasta secca confezionata, prodotti per diete speciali per motivi di salute, ecc.
Non possono essere inclusi nella predetta quota, né essere nella disponibilità dell’azienda agrituristica, salvo in via eccezionale, se riconducibili, per quantità, ad un uso strettamente familiare, i seguenti prodotti:
- condimenti, pietanze o preparazioni pronti al consumo anche se previa cottura o riscaldamento;
- sughi e altre conserve di pomodoro, dolci, merende, snack e dolciumi in genere, tutti di produzione industriale;
- vini e prodotti lattiero-caseari non provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio nazionale;
- di provenienza estera: pesci, molluschi e crostacei, frutta e verdura, bevande alcoliche e liquori, riso, pasta, pane, uova, gelati, sorbetti, carne, miele, olio.
La presenza di tali prodotti in quantità tali da non giustificarne un uso strettamente familiare, comporta il mancato rispetto delle percentuali di cui all’art. 8 della L.R. 28/2012 e ss.mm.ii. e l’applicazione delle relative sanzioni.
La quota di prodotto riferibile ad aziende agricole o imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale, di cui al punto 2, può essere acquistata direttamente dall’azienda produttrice o indirettamente tramite i circuiti della distribuzione commerciale. In ogni caso il prodotto viene a far parte della suddetta quota solo se adeguatamente dimostrato nella documentazione fiscale e/o sanitaria; diversamente va computato nella quota di libero mercato di cui alla lett. b) comma 3 dell’articolo 8 della legge.
Il calcolo ed il controllo sul rispetto delle provenienze delle materie prime nelle somministrazioni va eseguito con riferimento alla documentazione fiscale e sanitaria e di tracciabilità ove previsto e va riferito al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre, anche in caso di sospensione dell’attività. Per il primo anno di attività va riferito al periodo di un anno da tale inizio. Per l’ultimo periodo di attività prima della cessazione si può far riferimento al periodo di 12 mesi prima della cessazione o inferiore a partire dal 1°gennaio, qualora più favorevole all’impresa e tenendo conto delle quantità non utilizzate e ancora presenti in azienda.
Nella somministrazione di alimenti devono essere rispettate la tradizione e la stagionalità dell’ambiente rurale veneto.
Spuntini
Per somministrazione di spuntini s’intende il servizio per il consumo sul posto di prodotti dell’azienda tal quali o sottoposti a preparazioni e serviti o resi disponibili sotto forma di assaggi o panini e consumati in sostituzione o al di fuori dei pasti principali, nonché esposti come tali al pubblico e nel menù, secondo l’obbligo di cui all’articolo 25, comma 1 lett. f) della legge. Diversamente le somministrazioni di alimenti e bevande sono considerate pasti.
La gestione del servizio di prima colazione, nell’esercizio dell’attività di ospitalità non rientra, ai fini amministrativi, tra le attività di somministrazione così come regolata dalla legge regionale n. 28/2012. Per tale attività devono essere comunque utilizzati prodotti e frutta di origine nazionale.
Posto a sedere
Per posto a sedere deve intendersi lo spazio destinato all’ospite comprensivo di coperto, cioè, nell’apparecchiatura della tavola, lo spazio con gli oggetti che vengono predisposti per singolo commensale.
Asporto e consegna a domicilio
È consentita la preparazione di pasti pronti per l’asporto e la consegna a domicilio, svolta con l’utilizzo di materie prime di cui al comma 3 dell’art. 8 della legge, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché il rispetto del numero massimo annuo di pasti individuato dal Piano agrituristico e previsti dalla SCIA. Di tale modalità di somministrazione e del numero di pasti forniti, dovrà essere data indicazione nella documentazione rilasciata al cliente ed in quella conservata in azienda.
Tale attività, per poter essere esercitata, dovrà:
- - essere stata inserita nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA inviata al Comune in cui ha sede l’attività agrituristica o nelle successive integrazioni;
- - avvenire nel rispetto delle percentuali di provenienza delle materie prime di cui al comma 3 dell’art. 8, della L.R. n. 28/2012 e non essere prevalente rispetto al n. di pasti autorizzati dal Pano agrituristico e della SCIA (1)
- - essere svolta nel rispetto delle necessarie segnalazioni/comunicazioni trasmesse agli Enti competenti in materia e delle relative prescrizioni igienico sanitari;
- - essere attestata dalla relativa documentazione fiscale;
- - non configurarsi come servizio di catering o a questo assimilabili, come ad esempio l’attività di banqueting.
Non risulta pertanto possibile la fornitura da parte delle imprese agrituristiche di ulteriori servizi oltre alla semplice consegna dei pasti, come ad esempio: mettere a disposizione proprio personale o allestire nelle sedi stabilite dal cliente aree destinate alla somministrazione o fornire stoviglie o elementi di arredo utilizzabili per l’attività di ristorazione quali: tavoli, sedie, ombrelloni, ecc.
L’attività di asporto e di consegna a domicilio deve essere rivolta al consumatore finale e non può essere esercitata nei confronti dei soggetti che esercitano attività professionale di catering o banqueting.
Partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio
Ai sensi del comma 6 bis dell’art. 8 della L.R.n.28/2012, è consentita la somministrazione di pasti e bevande, da parte delle aziende agrituristiche autorizzate, alle manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali, per un numero non superiore a 15 eventi annui complessivi. L’elenco delle manifestazioni e degli eventi per i quali è consentita la partecipazione è inserito all’allegato C alla DGR n. 1638/2023.
Tale attività, per poter essere esercitata, deve:
- - essere stata inserita nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA inviata al Comune in cui ha sede l’attività agrituristica o nelle successive integrazioni;
- - avvenire nel rispetto delle percentuali di provenienza delle materie prime di cui al comma 3 dell’art. 8, della L.R. n. 28/2012 e non essere prevalente rispetto al n. di pasti autorizzati dal Pano agrituristico e della SCIA (1)
- - essere svolta nel rispetto delle necessarie segnalazioni/comunicazioni trasmesse agli Enti competenti in materia e delle relative prescrizioni igienico sanitarie previste per i diversi eventi e/o manifestazioni;
- - essere attestata dalla relativa documentazione fiscale;
- - essere accompagnata da un'attività di informazione sui prodotti aziendali offerti, sui relativi metodi di produzione e sulla provenienza dei prodotti utilizzati secondo le diverse categorie previste nella legge.
L’elenco delle suddette manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali, potrà essere modificato con Decreto direttoriale in caso di sopravvenute esigenze operative e/o promozionali.
Nota (1): il numero massimo di pasti per le attività di Asporto e consegna a domicilio sommati a quelli per le eventuali attività di partecipazione a manifestazioni fieristiche e altri eventi di particolare pregio, non possono essere prevalenti rispetto al numero massimo di pasti previsti dal Piano agrituristico e autorizzati dalla SCIA.
Per Informazioni:
Data ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2025


