Requisiti attività di Somministrazione di pasti, bevande e spuntini (punto 3.4 DGR 1638/2023)

Per somministrazione di pasti, spuntini e bevande si intendono:

le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall’azienda agrituristica all’ospite in locali o superfici attrezzate aziendali, previsti nel piano agrituristico approvato, fatto salvo quanto previsto al comma 6 bis e 6 ter dell’articolo 8 della L.R. 28/2012 e ss.mm.ii.. (partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali / asporto e consegna a domicilio).

Sono considerati aziendali i prodotti:

  • originati da vegetali coltivati o animali allevati nelle strutture aziendali per il tempo corrispondente ad un normale ciclo produttivo, nonché i prodotti ottenuti da materie prime aziendali trasformate all’interno o all’esterno dell’azienda.
  • provenienti da società con sede produttiva in Veneto a cui l’impresa agrituristica aderisce come socia e alla quale conferisce anche mediante vendita i prodotti agricoli, purché questi, se di origine animale, siano allevati, macellati e lavorati in Veneto e se, di origine vegetale, siano coltivati e lavorati in Veneto. Per tali produzioni dovrà esserci corrispondenza fra materia prima conferita e prodotto finale.

I prodotti usati per le attività di somministrazione di pasti e spuntini devono provenire, in termini di valore:

a) per non meno del 50 % del totale, (ovvero almeno il 25% in zona montana), direttamente dall’azienda agricola;

b) per non più del 15 % del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;

c) per la quota rimanente:

1) nella misura del 15% del totale, (almeno 10% in zona montana) direttamente dall’azienda agricola e/o da prodotti di qualità e territoriali di cui all’art. 2 comma 2 lett. e) della L.R. 28/2012 e ss.mm.ii., quali:

prodotti agricoli e agroalimentari da agricoltura biologica, con indicazioni geografiche DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o specialità tradizionale garantita STG, con marchio regionale Qualità Verificata, prodotti agro-alimentari con indicazione facoltativa di qualità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 “prodotto di montagna”, prodotti tradizionali inseriti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 e piccole produzioni locali venete – PPL, tutti ottenuti da aziende agricole e imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale;

2) per la quota restante, da aziende agricole o imprese artigiane alimentari la cui produzione è realizzata nel territorio regionale.

 

NB: per ulteriori specifiche, requisiti ed eventuali deroghe, vedere il punto 3.4 della DGR n.1638/23

 

 



Data ultimo aggiornamento: 05 marzo 2024