ENOTURISMO

 

Definizione

Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione:

  1. le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite,
  2. la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti,
  3. le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Sono attività enoturistiche:

  • - le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP/ IGP) nel cui areale si svolge l'attività, es: visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
  • - le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
  • - le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard previsti dal DM 12 marzo 2019.

 

Principali requisiti

1. Requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

  1.  apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
  2.  strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  3.  cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  4.  sito o pagina web aziendale;
  5.  indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  6.  materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’'italiano;
  7.  esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
  8.  ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
  9.  personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni.
  10.  l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
  11.  svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
  • a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;
  • b) dipendenti dell'azienda;
  • c) collaboratori esterni

Sono fatti salvi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente

 

2. Prodotti in abbinamento alla degustazione

L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali, finalizzato alla degustazione, deve avvenire con:

  • - prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente;
  • - prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, aggiornato annualmente dal MIPAFT;
  • - dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

NOTA BENE:  possono essere utilizzati, in accompagnamento alle degustazioni, solo prodotti agroalimentari freddi che richiedono manipolazioni minime per l'allestimento degli assaggi quali: formaggi, salumi, verdure anche conservate, purché tali alimenti siano prodotti nel rispetto della normativa sull'igiene e la sicurezza degli alimenti (in un laboratorio/stabilimento registrato o riconosciuto e deve essere mantenuta la tracciabilità).

Qualora l'impresa sia interessata ad offrire altre tipologie di alimenti, dai piatti cotti alle praparazioni gastronomiche, deve essere riconosciuta come impresa agrituristica e disporre di locali per la preparazione e somministrazione degli alimenti.

 

Avvio delle attività

Per l'avvio e lo svolgimento dell'attività enoturistica, attualmente si applica la normativa nazionale.

L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), tramite SUAP, ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di12/03/2019 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica”.

Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge n.413/1991; il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. 

L’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del c.c.

 

Normativa

Legge nazionale n.205/2017 art. 1 commi 502-505

DM 12 marzo 2019  Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita' per l'esercizio dell'attivita' enoturistica. 

 

Per informazioni:

Direzione Promozione economica e Marketing Territoriale

Via Torino, 110 - Mestre Venezia
tel. 041.279.2782  - Alessandra Scudeller
tel. 041.279.5493 - Silvio Pino  

 

 



Data ultimo aggiornamento: 02 agosto 2023