Prodotti di montagna

“Prodotto di montagna” è una indicazione facoltativa di qualità, istituita dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per migliorare la commercializzazione dei prodotti della montagna e comunicare ai consumatori la provenienza e le caratteristiche di questi prodotti.
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” è utilizzata unicamente per identificare i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato UE per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.
Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nei Programmi di sviluppo rurale delle rispettive regioni.
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” può essere applicata ai prodotti:
- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone (es. uova, latte, ecc.)
- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone (es. carni, ecc.)
- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna
- dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna
- di origine vegetale, unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna.
Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” e la concessione delle deroghe per alcune operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna.
Gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” devono conformarsi alle disposizioni del citato Decreto ministeriale e inviare una comunicazione, entro trenta giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna, utilizzando uno dei seguenti modelli:
- Modello A (da inviare alla Regione, in caso di comunicazione semplice)
- Modello B (da inviare alla Regione e al MASAF, in caso di comunicazione con deroga).
Gli operatori devono inserire nelle etichette dei prodotti che hanno indicato nella comunicazione lo specifico logo “prodotto di montagna”, scaricabile dal sito del MASAF.
L’elenco degli operatori del Veneto, che hanno trasmesso la comunicazione per utilizzare l’indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, è consultabile nel sito del MASAF.
Normativa di riferimento
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 (consolidato)
- Regolamento (UE) n. 665/2014
- Decreto MIPAAF n. 57167 del 26 luglio 2017
- Decreto MIPAAFT del 20 luglio 2018
- Decreto MIPAAFT del 2 agosto 2018
- Decreto MIPAAF del 14 marzo 2022
- Elenco Comuni zone montane del Veneto (Allegato 7 del PSR 2014-2020)
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Per informazioni:
UO Qualità conoscenze e innovazioni agroalimentari:
Direttore - Giorgio Trentin (tel. 041 2795529 - email: giorgio.trentin@regione.veneto.it)
P.O. Regimi di qualità dei prodotti agroalimentari
Responsabile - Giovanni Mancinelli (tel. 041 2795521 - email: giovanni.mancinelli@regione.veneto.it)
Guido Mazzucato (tel. 041 2795638 - email: guido.mazzucato@regione.veneto.it)
Data ultimo aggiornamento: 23 novembre 2023