Enoturismo

Con il termine enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. (L. 205/2017, art.1 comma 502)

Sono attività enoturistiche, ai sensi del DM 12 marzo 2019 :

  • a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche Dop e IGP (DOCG,DOC e IGT)nel cui areale si svolge l'attività. Es: visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
  • b) le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
  • c) l’attività di degustazione del vino effettuata all’interno delle cantine con calici in vetro o altro materiale purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;  tale degustazione é fatta anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi, (nota: non cucinati), preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard previsti dal DM 12 marzo 2019.
  • d) la commercializzazione delle produzioni aziendali.

Principali requisiti per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

  1.  apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

  2.  strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

  3.  cartello all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

  4.  sito o pagina web aziendale;

  5.  indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

  6.  materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’'italiano;

  7.  esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

  8.  ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;

  9.  personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni.

  10.  l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;

  11.  svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;  b) dipendenti dell'azienda;  c) collaboratori esterni

  • Sono fatti salvi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente

Prodotti in abbinamento alla degustazione

L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali, finalizzato alla degustazione, deve avvenire con:

  • prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente;
  • prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche del Veneto in cui é svolta l’attività enoturistica: PRODOTTI e VINI con Indicazione Geografica DOP o IGP o con attestazione STG; con Indicazione Facoltativa Prodotto di Montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, come il sistema regionale QV-Qualità Verificata, nonché i Prodotti Agroalimentari Tradizionali presenti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, aggiornato annualmente con decreto ministeriale.

NOTA BENE:  per le attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione, piatti cotti e trasformati.

Possono pertanto essere utilizzati, in accompagnamento alle degustazioni, solo prodotti agroalimentari freddi che richiedono manipolazioni minime per l'allestimento degli assaggi quali: formaggi, salumi, verdure anche conservate, purché tali alimenti siano prodotti nel rispetto della normativa sull'igiene e la sicurezza degli alimenti. 

Qualora l'impresa sia interessata ad offrire altre tipologie di alimenti, dai piatti cotti alle praparazioni gastronomiche, deve essere riconosciuta come IMPRESA AGRITURISTICA

  

Avvio delle attività

L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), tramite SUAP, ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di12/03/2019 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica”.
Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.
Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge n.413/1991; il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. 
L’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del c.c.

Modulistica

La modulistica per la presentazione della SCIA per l'avvio delle attività di oleoturismo é disponibile nel portale  Impresa in un giorno del Comune dove viene svolta l'attività o nel  Portale UNIPASS per alcuni Comuni della provincia di Treviso.

Accedere attraverso SPID e seguire il percorso: agricoltura/attività correlate/enoturismo. 

Normativa

Legge nazionale n.205/2017 art. 1 commi 502-505

D.M. 12 marzo 2019  Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita' per l'esercizio dell'attivita' enoturistica. 

L.R. n.28/2012 Nuove disposizioni in materia di Agriturismo, Ittiturismo, Pescaturismo, Turismo Rurale, Fattoria Didattica, Enoturismo, Oleoturismo

 

Per saperne di più

Contatta la Direzione Agroalimentare

U.O. Diversificazione attività delle aziende agricole e valorizzazione dei sistemi enogastronomici
041.279.2782 - Scudeller Alessandra:alessandra.scudeller@regione.veneto.it
041.279.5493 - Silvio Pino: silvio.pino@regione.veneto.it 
pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

 

 


Data ultimo aggiornamento: 03 febbraio 2026