IMPORT DI PIANTE, PRODOTTI VEGETALI, E ALTRI OGGETTI DA PAESI TERZI
L’importazione in Unione Europea di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da Paesi Terzi può essere causa dell’introduzione e la diffusione di organismi nocivi che potrebbero determinare gravi danni all’ambiente e all’agricoltura.
Per minimizzare tale rischio, l’introduzione di tali tipologie merceologiche da Paesi Terzi è disciplinata da norme nazionali, europee ed accordi internazionali.
INFORMAZIONI GENERALI
Alcune piante, prodotti vegetali o altri oggetti, provenienti da determinati paesi terzi, non possono essere introdotte nel territorio dell’Unione Europea. L’elenco è riportato nell’allegato VI del Reg. UE 2019/2072 e Allegato IX (per le zone protette).
Negli altri casi, l’importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti deve essere necessariamente scortata da un “certificato fitosanitario” emesso dal paese esportatore sulla base dello standard internazionale ISPM12. L’elenco completo delle specie botaniche, degli oggetti e dei relativi codici NC (codici doganali) per cui è richiesto un certificato fitosanitario è citato nel Regolamento UE 2019/2072, Allegato XI, parte A e B; e merci riferite all’Allegato XII del medesimo Regolamento.
Solo nel caso di frutti di Ananas comosus, Cocos nucifera, Durio zibethinus, Musa e Phoenix dactylifera non è richiesto il certificato fitosanitario. Per approfondimenti vedere il Reg. UE 2019/2072, Allegato XI parte C.
Regolamento UE 2019/2072 (link portale EUR-Lex)
L’introduzione nel territorio europeo deve avvenire necessariamente presso il primo punto di ingresso comunitario autorizzato (Border Control Point - BCP).
In Veneto i punti di ingresso autorizzati sono:
- Porto commerciale di Venezia;
- Aeroporto internazionale di Venezia “Marco Polo”
- Aeroporto di Verona “Valerio Catullo”
L’importazione di materiale sementiero necessita preventivamente del Nulla Osta sementiero.
CHI PUÒ IMPORTARE
L’importazione di tali materiali può essere effettuata solamente da operatori professionali iscritti al RUOP (Registro Ufficiale Operatori Professionali) nella categoria “Importatori”. Inoltre, l'operatore deve risultare validato come EURPO (attività piante) in TRACES-NT.
Oppure può essere relativa ad importazioni private non attinenti alla commercializzazione.
NOTIFICA
L'introduzione di tali materiali deve essere preventivamente notificata al Servizio Fitosanitario Regionale di competenza tramite la piattaforma on-line Traces-NT (IMSOC), ai fini dell’emissione del Documento Sanitario Comune di Entrata (DSCE-PP o CHED-PP). La notifica può essere effettuata solo dagli operatori doganali abilitati, cosiddetti Responsabili del Carico (RFL).
PAGAMENTO DIRITTI OBBLIGATORI
La richiesta del DSCE-PP è soggetta al pagamento dei “Diritti Obbligatori” ai sensi del Reg. UE 2017/625, Allegato IV, Capo I, Sezione VIII.
CONTROLLI FITOSANITARI
A seguito di tale notifica gli ispettori del Servizio Fitosanitario Regionale effettueranno i controlli fitosanitari richiesti, al fine di verificare la conformità alle prescrizioni stabilite dalle normative fitosanitarie vigenti e con quanto riportato sul certificato fitosanitario.
I controlli si articolano in:
- Controlli documentali,
- Controlli di identità,
- Controlli fisici
In alcuni casi la norma può prevedere il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio, queste ultime effettuate dal Servizio Fitosanitario presso il Laboratorio Ufficiale Fitosanitario.
COME FARE PER...
Importazione materiale sementiero (Nulla Osta)
APPROFONDIMENTI
Documento Tecnico Ufficiale n°31
CONTATTI
import.fitosanitario@regione.veneto.it
Data ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026