Oleoturismo

Con il termine «Oleoturismo» si intende "l'insieme delle attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione" (L.205/2017 Art.1, comma 504)

Sono considerate attività oleoturistiche, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione, come previsto nel Decreto MIPAAF 26.01.2022:

a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo agli olii con Indicazioni geografiche Olio Garda DOP e Olio Veneto DOP , nei cui areali si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione.

 

Principali requisiti per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche: 

I requisiti minimi e gli standard minimi di qualità per le attività di oleoturismo, sono definiti nel D.M. 26.01.2022, ai sensi dell'art.1, c.504, della L.205/2017. 

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni,all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi; 
b) strumenti  di  prenotazione  delle  visite,   preferibilmente informatici; 
c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti  i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli  orari  di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; 
d) sito o pagina web aziendale; 
e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; 
f) materiale  informativo  sull'azienda  e  sui  suoi   prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano; 
g) esposizione e distribuzione del  materiale  informativo  sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con  denominazione  di  origine  sia,  in ambito oleicolo  che  agroalimentare,  sulle  attrazioni  turistiche,artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e'svolta l'attivita' oleoturistica; 
h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita'  in  concreto  svolta  dall'operatore oleoturistico; 
i) personale  addetto  competente  e   dotato   di   un'adeguata formazione,  con  particolare  riguardo  alle   caratteristiche   del territorio, che sia ricompreso  tra  il  titolare  dell'azienda  o  i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed  i  collaboratori esterni; 
l) l'attivita' di degustazione dell'olio all'interno dei  frantoi o dei locali dedicati,  deve  essere  effettuata  con  contenitori  e strumenti idonei a non  alterare  le  proprieta'  organolettiche  del prodotto; 
m) svolgimento    delle    attivita'    di    degustazione    e commercializzazione  da  parte  di  personale  dotato   di   adeguate competenze e formazione, ivi compresi  il  titolare  dell'azienda,  i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni. 

Sono fatti salvi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalle normative vigenti

 

Prodotti in abbinamento alla degustazione

L’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali, finalizzato alla degustazione, deve avvenire con alimenti da intendersi quali  prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda  stessa,  anche  manipolati  o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto  delle  discipline  e  delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, nonché:

NOTA BENE:  per le attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione, piatti cotti e trasformati.

Possono pertanto essere utilizzati, in accompagnamento alle degustazioni, solo prodotti agroalimentari freddi che richiedono manipolazioni minime per l'allestimento degli assaggi quali: formaggi, salumi, verdure anche conservate, purché tali alimenti siano prodotti nel rispetto della normativa sull'igiene e la sicurezza degli alimenti. 

Qualora l'impresa sia interessata ad offrire altre tipologie di alimenti, dai piatti cotti alle praparazioni gastronomiche, deve essere riconosciuta come IMPRESA AGRITURISTICA

 

Avvio delle attività

L'attività oleoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), tramite SUAP, ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto 26/01/2022 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica”.

Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo o multifunzionalità che intraprendono anche l'attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali delle relative materie.
Allo svolgimento dell'attività oleoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge n.413/1991; il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. 
L’attività oleoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del c.c.

Accedere attraverso SPID e seguire il percorso: agricoltura/attività correlate/oleoturismo. 

 

Modulistica

La modulistica per la presentazione della SCIA per l'avvio delle attività di oleoturismo é disponibile nel portale  Impresainungiorno.gov.it del Comune di riferimento; accedere attraverso SPID e seguire il percorso: agricoltura/attività correlate/oleoturismo. Per alcuni Comuni in provincia di Treviso, la SCIA deve essere gestita attraverso il portale "UNIPASS".

Normativa

 

Per saperne di più

Contatta la Direzione Agroalimentare

U.O. Diversificazione attività delle aziende agricole e valorizzazione dei sistemi enogastronomici
041.279.2782 - Scudeller Alessandra:alessandra.scudeller@regione.veneto.it
041.279.5493 - Silvio Pino: silvio.pino@regione.veneto.it 
pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
 
 

Data ultimo aggiornamento: 03 febbraio 2026