Oleoturismo
Con il termine «Oleoturismo» si intende "l'insieme delle attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione" (L.205/2017 Art.1, comma 504)
Sono considerate attività oleoturistiche, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione, come previsto nel Decreto MIPAAF 26.01.2022:
a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo agli olii con Indicazioni geografiche Olio Garda DOP e Olio Veneto DOP , nei cui areali si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;
b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione.
Principali requisiti per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche:
I requisiti minimi e gli standard minimi di qualità per le attività di oleoturismo, sono definiti nel D.M. 26.01.2022, ai sensi dell'art.1, c.504, della L.205/2017.
a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni,all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;
b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
d) sito o pagina web aziendale;
e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano;
g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche,artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e'svolta l'attivita' oleoturistica;
h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita' in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;
i) personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
l) l'attivita' di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprieta' organolettiche del prodotto;
m) svolgimento delle attivita' di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni.
Sono fatti salvi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalle normative vigenti
Prodotti in abbinamento alla degustazione
L’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali, finalizzato alla degustazione, deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, nonché:
- - prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche de Veneto in cui é svolta l'attività oleoturistica: prodotti e vini DOP, IGP, STG e i Prodotti di Montagna;
- - prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, come il sistema regionale QV-Qualità Verificata,
- - Prodotti Agroalimentari Tradizionali presenti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali per il Veneto, aggiornato annualmente con decreto ministeriale.
NOTA BENE: per le attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione, piatti cotti e trasformati.
Possono pertanto essere utilizzati, in accompagnamento alle degustazioni, solo prodotti agroalimentari freddi che richiedono manipolazioni minime per l'allestimento degli assaggi quali: formaggi, salumi, verdure anche conservate, purché tali alimenti siano prodotti nel rispetto della normativa sull'igiene e la sicurezza degli alimenti.
Qualora l'impresa sia interessata ad offrire altre tipologie di alimenti, dai piatti cotti alle praparazioni gastronomiche, deve essere riconosciuta come IMPRESA AGRITURISTICA
Avvio delle attività
L'attività oleoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), tramite SUAP, ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto 26/01/2022 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica”.
Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo o multifunzionalità che intraprendono anche l'attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali delle relative materie.
Allo svolgimento dell'attività oleoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge n.413/1991; il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.
L’attività oleoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del c.c.
Accedere attraverso SPID e seguire il percorso: agricoltura/attività correlate/oleoturismo.
Modulistica
La modulistica per la presentazione della SCIA per l'avvio delle attività di oleoturismo é disponibile nel portale Impresainungiorno.gov.it del Comune di riferimento; accedere attraverso SPID e seguire il percorso: agricoltura/attività correlate/oleoturismo. Per alcuni Comuni in provincia di Treviso, la SCIA deve essere gestita attraverso il portale "UNIPASS".
Normativa
- Decreto MIPAAF 26 gennaio 2022 "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica".
- Legge 205/2017 Art.1, comma 504
Per saperne di più
Contatta la Direzione Agroalimentare
Data ultimo aggiornamento: 03 febbraio 2026


