Oleoturismo

Con il termine «Oleoturismo» si intende "l'insieme delle attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione" (L.205/2017 Art.1, comma 504)

Sono considerate attività oleoturistiche, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione, come previsto nel Decreto MIPAAF 26.01.2022:

a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo agli olii con Indicazioni geografiche Olio Garda DOP e Olio Veneto DOP , nei cui areali si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione.

 

Principali requisiti per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche: 

I requisiti minimi e gli standard minimi di qualità per le attività di oleoturismo, sono definiti nel D.M. 26.01.2022, ai sensi della L.160/2019, all'art.1, commi 513 e 514 

 

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni,all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi; 
b) strumenti  di  prenotazione  delle  visite,   preferibilmente informatici; 
c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti  i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli  orari  di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; 
d) sito o pagina web aziendale; 
e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; 
f) materiale  informativo  sull'azienda  e  sui  suoi   prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano; 
g) esposizione e distribuzione del  materiale  informativo  sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con  denominazione  di  origine  sia,  in ambito oleicolo  che  agroalimentare,  sulle  attrazioni  turistiche,artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e'svolta l'attivita' oleoturistica; 
h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita'  in  concreto  svolta  dall'operatore oleoturistico; 
i) personale  addetto  competente  e   dotato   di   un'adeguata formazione,  con  particolare  riguardo  alle   caratteristiche   del territorio, che sia ricompreso  tra  il  titolare  dell'azienda  o  i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed  i  collaboratori esterni; 
l) l'attivita' di degustazione dell'olio all'interno dei  frantoi o dei locali dedicati,  deve  essere  effettuata  con  contenitori  e strumenti idonei a non  alterare  le  proprieta'  organolettiche  del prodotto; 
m) svolgimento    delle    attivita'    di    degustazione    e commercializzazione  da  parte  di  personale  dotato   di   adeguate competenze e formazione, ivi compresi  il  titolare  dell'azienda,  i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni. 

Sono fatti salvi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalle normative vigenti

 

Prodotti in abbinamento alla degustazione

L’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali, finalizzato alla degustazione, deve avvenire con alimenti da intendersi quali  prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda  stessa,  anche  manipolati  o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto  delle  discipline  e  delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, nonché:

NOTA BENE:  per le attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione, piatti cotti e trasformati.

Possono pertanto essere utilizzati, in accompagnamento alle degustazioni, solo prodotti agroalimentari freddi che richiedono manipolazioni minime per l'allestimento degli assaggi quali: formaggi, salumi, verdure anche conservate, purché tali alimenti siano prodotti nel rispetto della normativa sull'igiene e la sicurezza degli alimenti. 

Qualora l'impresa sia interessata ad offrire altre tipologie di alimenti, dai piatti cotti alle praparazioni gastronomiche, deve essere riconosciuta come IMPRESA AGRITURISTICA

 

Avvio delle attività

L'attività oleoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), tramite SUAP, ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto 26/01/2022 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica”.

Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo o multifunzionalità che intraprendono anche l'attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali delle relative materie.
Allo svolgimento dell'attività oleoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge n.413/1991; il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. 
L’attività oleoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del c.c.

Accedere attraverso SPID e seguire il percorso: agricoltura/attività correlate/oleoturismo. 

 

Modulistica

La modulistica per la presentazione della SCIA per l'avvio delle attività di oleoturismo é disponibile nel portale  Impresainungiorno.gov.it del Comune di riferimento; accedere attraverso SPID e seguire il percorso: agricoltura/attività correlate/oleoturismo. Per alcuni Comuni in provincia di Treviso, la SCIA deve essere gestita attraverso il portale "UNIPASS".

Normativa

​

Per saperne di più

Contatta la Direzione Agroalimentare

U.O. Diversificazione attività delle aziende agricole e valorizzazione dei sistemi enogastronomici
041.279.2782 - Scudeller Alessandra:alessandra.scudeller@regione.veneto.it
041.279.5493 - Silvio Pino: silvio.pino@regione.veneto.it 
pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
 
 

Data ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026