Attività vivaistica
Il settore vivaistico in Veneto è normato, almeno, dalla Legge Regionale n. 19 del 12 aprile 1999 e, per talune casistiche, anche da normative nazionali e comunitarie di riferimento, le quali prevedono specifici requisiti ed obblighi che le ditte sono tenute a rispettare.
In breve sintesi chiunque in Veneto intenda produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il loro commercio, deve ottenere l’autorizzazione prevista dalla L.R. 19/1999. Se le piante poi vengono vendute anche ad altri Operatori Professionali (e non solo all’utilizzatore finale) è prevista anche l’iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in base al Reg. UE 2016/2031.
Legge Regionale 19/1999 - Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali
Gli operatori professionali che intendono produrre e destinare alla vendita piante e parti di piante, commercializzare piante, parti di piante, bulbi e sementi e, se del caso, realizzare aree verdi con piante di propria produzione, devono ottenere un’autorizzazione regionale, rilasciata dall’U.O. Fitosanitario.
La legge regionale disciplina l’attività vivaistica nei settori orticolo, frutticolo, viticolo ed ornamentale, mentre sono escluse le attività di produzione e commercio di sementi, l’attività sementiera e la produzione di piante forestali.
Gli operatori professionali, ai sensi della legge regionale, sono iscritti in un elenco tenuto dal Servizio Fitosanitario, composto dalle seguenti categorie:
- vivaisti: chi produce i materiali di propagazione, fa acclimatamento di materiale micropropagato e provvede alla loro commercializzazione;
- produttori: chi coltiva le piante e provvede alla loro commercializzazione;
- realizzatori di aree verdi: chi provvede alla realizzazione di aree verdi pubbliche e private.
L’autorizzazione viene rilasciata previo riscontro del possesso dei requisiti professionali, ad esempio: esperienza pregressa nel settore o il possesso di specifici titoli (laurea in scienze agrarie, diploma di perito agrario, ecc.). Per approfondimenti vedi l’art. 3 della Legge Regionale 19/1999. Inoltre è necessario dimostrare i requisiti di superficie, al fine del raggiungimento di almeno n. 1 U.L.U. (o corrispondenti n. 1800 ore/uomo). Per approfondimenti vedi Decreto n.1 del 13 gennaio 2000.
La domanda di autorizzazione, da presentare tramite l’applicativo Aut-Fit, deve essere accompagnata da una relazione tecnico-economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell’azienda.
Qualsiasi variazione rispetto alla superficie aziendale e alle strutture produttive dichiarate deve essere comunicata al Servizio Fitosanitario Regionale entro 30 giorni tramite PEC (fitosanitari@pec.regione.veneto.it).
Vengono inoltre stabiliti alcuni obblighi che tutte le ditte autorizzate devono rispettare, in particolare si ricorda:
- Mantenimento di almeno 1 U.L.U.
- Tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l’ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio;
- Tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisiti di piante e i relativi passaporti delle piante;
- Comunicare al SFR la comparsa o sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena (Reg. UE 2019/2072, Allegato II) e degli organismi nocivi da quarantena prioritari (Reg. UE 2019/1702);
- Non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino infestazioni in atto;
- Consentire l’accesso al personale del Servizio Fitosanitario incaricati dei controlli ed adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- Presenza di una persona con i requisiti professionali previsti dall’art. 3 (interna all’azienda o incaricando un preposto);
- Mantenere aggiornate nel fascicolo aziendale le superfici vivaistiche in conduzione (Anagrafe settore primario).
- L’imprenditore agricolo munito di autorizzazione regionale può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall’azienda orto-floro-vivaistica, alle condizioni specificate dall’art. 10 della L.R. 19/1999. In particolare si ricorda che la superficie massima dedicata alla vendita di prodotti di complemento può essere pari al 10% della superficie vivaistica e comunque non più di 1000 m2.
- devono essere vendute solo e direttamente all’utilizzatore finale (cittadini, alberghi, Comuni, ecc);
- la vendita deve avvenire all’interno della Regione Veneto, se effettuata in mercati agricoli o altri tipi di mercati;
- la vendita all’utilizzatore finale non deve essere a distanza (per esempio on-line oppure consegnata tramite servizio postale o corrieri all’indirizzo dell’acquirente o ad un punto di ritiro);
- in Zona Protetta, non possono essere vendute piante che necessitano di un passaporto ZP (Zone Protette): per esempio tutte le piante ospiti di Erwinia amylovora (Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus, Sorbus) in zone protette.
In tutti i casi diversi da quanto visto sopra è necessaria l’iscrizione al RUOP e l’eventuale autorizzazione all’uso del passaporto delle piante.
Iscrizione al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) e autorizzazione al Passaporto delle Piante
Le seguenti categorie di operatori professionali vivaisti devono iscriversi al RUOP e richiedere l’autorizzazione al Passaporto delle Piante:
- ditte che intendono vendere ad altri operatori professionali (ad esempio vivaisti, rivenditori, giardinieri, aziende agricole, GDO, ecc);
- ditte che intendono vendere all’utilizzatore finale mediante vendita distanza;
- ditte che intendono vendere all’utilizzatore finale in Zone Protette, in riferimento alle specie di piante ospiti dell’organismo nocivo da quarantena per la Zona Protetta (per esempio Erwinia amylovora)
Devono iscriversi al RUOP, senza richiedere l’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante, le ditte che cedono le piante all’utilizzatore finale in mercati al di fuori della Regione Veneto.
Per maggiori informazioni sul formato, l’ apposizione e i requisiti per l’emissione del Passaporto delle piante consulta la pagina dedicata.
D.M. 27 luglio 2022 - Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP
Il D.M. 27/07/2022, all’art. 5 richiede che tutti gli operatori professionali abbiano strutture ed attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività. Per gli operatori professionali vivaisti, classificati come riportato nell’allegato I (punto1) del D.M. 27/07/2022, vengono richieste specifiche strutture e mezzi (vedi allegato II).
Inoltre, per tutti gli operatori professionali vivaisti iscritti al RUOP, il D.M. 27/07/2022 richiede il rispetto dei seguenti adempimenti (art. 6, punto 2):
- applicare idonei sistemi di identificazione univoca delle piante in produzione per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente, del lotto (anche unico per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau);
- garantire un livello di separazione tra le aree di produzione e di commercializzazione tali da rendere trascurabile ogni rischio fitosanitario;
- mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, vite, ornamentali, ortive, forestali) in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari;
- garantire una corretta gestione delle piante spontanee, infestanti e non.
VADEMECUM PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI VIVAISTI ISCRITTI AL RUOP
Normative di settore
Le ditte iscritte al RUOP, oltre agli aspetti fitosanitari sopra elencati, devono rispettare anche le specifiche normative settoriali di produzione e commercializzazione:
- vivaismo frutticolo ed orticolo: D. Lgs. 18/2021 e s.m.i.
- vivaismo viticolo: D. Lgs. 16/2021 e s.m.i.
- vivaismo ornamentali: D. Lgs. 151/2000 e s.m.i.
- vivaismo forestale: (per approfondimenti si rinvia alla specifica pagina web dell’U.O. Foreste e Selvicoltura)
Per approfondimenti visita la pagina "Certificazione e normativa sui materiali di moltiplicazione".
Materiale informativo e normativa vigente:
Decreto n.1 del 13 gennaio 2000
Contatti:
Ufficio Certificazione e Controlli Vivai
Marco Parise: marco.parise@regione.veneto.it
Katia Cristoferi: katia.cristoferi@regione.veneto.it
Data ultimo aggiornamento: 28 novembre 2025