Passaporto delle piante

 

Il passaporto delle piante è un’ etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’ Unione Europea e, se del caso, per la loro introduzione e spostamento all’interno delle Zone Protette. Tale etichetta attesta il rispetto di determinate condizioni fitosanitarie.

L’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un Passaporto delle piante è riportato nell’Allegato XIII del Reg. UE 2019/2072: si evidenzia che il Passaporto è richiesto per tutte le piante da impianto.

Il Passaporto delle Piante è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nei seguenti casi:

- tra operatori professionali (ad esempio vivaisti, rivenditori, giardinieri, aziende agricole, GDO, ecc.);

- da un operatore professionale verso un utilizzatore finale mediante contratto a distanza;

- tra centri aziendali dello stesso operatore professionale situati in province diverse.

 

In caso di introduzione o spostamento di piante in una Zona Protetta, oltre alle casistiche sopra riportate, deve essere emesso un “Passaporto ZP” sia verso l’operatore professionale che l’utilizzatore finale. L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l’indicazione “ZP” è riportato nell’Allegato XIV del Reg. UE 2019/2072.

 

Il Passaporto delle Piante non è richiesto nei seguenti casi:

- piante, prodotti vegetali ed altri oggetti forniti direttamente ad un utilizzatore finale;

- spostamenti di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti all’interno e tra i siti dello stesso operatore professionale situati a breve distanza tra di loro: il comma 8 dell’art. 37 del D. Lgs. 19/2021 specifica che tale esenzione è valida per spostamenti tra centri aziendali dello stesso operatore professionale nella medesima provincia.

 

 

Autorizzazione all’emissione del Passaporto delle Piante

L’operatore professionale che fa richiesta di autorizzazione all’emissione del Passaporto delle Piante deve essere iscritto al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP). Per maggiori informazioni sul RUOP visita la pagina dedicata.

Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio ove ricade il centro aziendale o il campo di produzione, concede all’operatore professionale che ne fa richiesta l’autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante, previa verifica di tutti i requisiti di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 2019/827. In particolare, l’operatore professionale deve:

- dimostrare di avere conoscenza delle norme applicabili agli esami da effettuare per rilasciare un passaporto/passaporto ZP (necessaria per gli “autocontrolli”);

- dimostrare di avere conoscenza delle pratiche ottimali, delle misure e delle altre azioni richieste per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi regolamentati;

- disporre di un piano efficace da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva di organismi nocivi da quarantena;

- nominare una persona di contatto responsabile della comunicazione con il Servizio Fitosanitario competente per il territorio e comunicarne allo stesso i dati di contatto.

Qualora un operatore professionale possegga centri aziendali in regioni diverse dalla Regione in cui ha la sede legale, deve presentare la richiesta di autorizzazione all’uso del Passaporto delle Piante presso ciascun Servizio Fitosanitario regionale competente per il territorio.

Gli operatori professionali rilasciano i passaporti delle piante in conformità all’autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio.

La domanda di autorizzazione all’emissione del Passaporto delle Piante deve essere effettuata tramite l’applicativo AUT-FIT. Per maggiori informazioni visita la pagina RUOP.

Per approfondimenti:

Reg. UE 2016/2031

Reg. UE 2019/827

D.M. 22/07/2022

 

 

Condizioni per emettere un Passaporto delle Piante

L’operatore professionale iscritto al RUOP e autorizzato all’uso del passaporto, per poter emettere il passaporto delle piante deve verificare il rispetto di alcune condizioni. In particolare, una pianta, prodotto vegetale o altro oggetto deve:

- essere indenne da organismi nocivi da quarantena (QP), elencati nell’allegato II Reg. UE 2019/2072;

- rispettare le disposizioni sulla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ): allegato IV e V del Reg. UE 2019/2072;

- rispettare le prescrizioni in materia di spostamento in UE riguardante gli organismi nocivi da quarantena: allegato VIII del Reg. UE 2019/2072;

- essere indenne da organismi nocivi soggetti a specifiche misure fitosanitarie (per un elenco aggiornato fare riferimento a Emergency Montrol Measures UE).

 

L’emissione del passaporto deve avvenire nei siti e per le piante, prodotti vegetali ed altri oggetti per i quali gli operatori autorizzati sono responsabili (dichiarati in domanda di autorizzazione ed eventuali successivi aggiornamenti).

Per approfondimenti:

Schema logico di lettura degli allegati per l’emissione del passaporto delle piante

Esempi di applicazione degli allegati del Reg. UE 2019/2072 per alcune specie di piante

 

 

Condizioni per emettere un Passaporto delle Piante ZP

In riferimento ad un determinato organismo nocivo da quarantena, una Zona Protetta è una determinata area del territorio dell’UE in cui tale organismo non è presente e per la quale uno Stato Membro ha chiesto alla Commissione UE di riconoscere lo status di Zona Protetta. In questo modo, l’organismo nocivo diventa “da quarantena rilevante per le Zona Protetta”. L’elenco delle Zone Protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti è riportato nell’Allegato III del Reg. UE 2019/2072.

Per poter introdurre o spostare piante, prodotti vegetali ed altri oggetti che possono veicolare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le Zone Protette è necessario che l’operatore professionale rilasci un Passaporto ZP. È vietato introdurre nelle Zone Protette piante, prodotti vegetali e gli oggetti elencati nell’Allegato IX del Reg. UE 2019/2072.

Per l’emissione del Passaporto ZP, è necessario il rispetto di:

- condizioni di quanto previsto per l’emissione di un passaporto delle piante (vedi il paragrafo dedicato);

- prescrizioni particolari riportate nell’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in Zone Protette (Allegato X del Reg. UE 2019/2072);

- assenza sulle piante, prodotti vegetali e altri oggetti degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le ZP (Allegato III del Reg. UE 2019/2072 e allegato XIV del Reg. UE 2019/2072).

N.B: l’emissione del Passaporto ZP da parte degli operatori professionali richiede l’autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.

Per approfondimenti:

Schema logico di lettura degli allegati per l’emissione del passaporto delle piante ZP

 

 

Formato ed apposizione del Passaporto delle Piante

Il passaporto delle piante è costituito da un’etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa, purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto.

Il passaporto delle piante deve:

- essere facilmente visibile;

- essere chiaramente leggibile;

- riportare le informazioni riportate sono inalterabili e durature;

- riportare gli elementi dell’Allegato VII del Reg. UE 2016/2031;

- rispettare i formati del Reg. di esecuzione UE 2017/2313.

Il passaporto delle piante va applicato sull’unità di vendita prima dello spostamento delle piante. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.

Il passaporto delle piante DEVE essere apposto sull’unità di vendita. Non è possibile l’apposizione sui soli documenti commerciali o altri documenti che accompagnano la merce.

I passaporti delle piante possono essere combinati con le etichette di certificazione, rispettando i modelli previsti dalle specifiche normative di settore:

- vivaismo frutticolo ed orticolo: D. Lgs. 18/2021 e s.m.i.

- vivaismo viticolo: D. Lgs. 16/2021 e s.m.i.

- vivaismo ornamentali: D. Lgs. 151/2000 e s.m.i.

- vivaismo forestale: per approfondimenti si rinvia alla specifica pagina web dell’U.O. Foreste e Selvicoltura

 

 

Tracciabilità

Ai sensi dell’art. 69 del Reg. UE 2016/2031, tutti gli operatori professionali devono registrare i dati che consentono loro di identificare, per ogni unità di vendita, gli operatori professionali che hanno fornito o a cui sono state fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

In particolare, se l’operatore professionale rilascia un passaporto delle piante, tale operatore garantisce la registrazione dei seguenti dati, in riferimento all’unità di vendita:

-se del caso, l’operatore professionale che ha fornito l’unità di vendita;

-l’operatore professionale al quale l’unità di vendita in questione è stata fornita;

-informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante.

I dati registrati devono essere conservati per almeno 3 anni.

Anche gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i siti dell’operatore professionale devono essere tracciati (art. 70 del Reg. UE 2016/2031).

La normativa non prevede il modo in cui la tracciabilità deve essere tenuta: ogni operatore professionale, sulla base della propria organizzazione aziendale, decide come effettuare la registrazione.

 

 

Esami per il rilascio dei Passaporti delle Piante

Il rispetto delle condizioni fitosanitarie imprescindibili ai fini dell’emissione del passaporto delle piante, deve essere verificato tramite esami (“autocontrolli”) effettuati dall’operatore professionale (art. 87 del Reg. UE 2016/2031): tali esami devono essere registrati e messi a disposizione in caso di controlli del Servizio Fitosanitario Regionale.

La registrazione degli autocontrolli deve essere garantita per almeno 3 anni.

Per approfondimenti consulta la pagina dedicata.

 

 

Controllo dei punti critici

L’operatore professionale autorizzato che intende rilasciare un passaporto delle piante deve identificare e controllare i punti del suo processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda un rischio connesso ad un organismo nocivo regolamentato, attraverso la realizzazione di un Piano di controllo dei punti critici.

I dati riguardanti l’identificazione e il controllo dei punti critici devono essere conservati per almeno 3 anni (art. 90 del Reg. UE 2016/2031).

 

 

Piano di gestione dei rischi

Il Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi è uno strumento volontario per promuovere l’autocontrollo aziendale, previsto dall’art. 91 del Reg. UE 2016/2031, di cui possono dotarsi gli operatori professionali autorizzati al rilascio del Passaporto delle Piante. Il Piano deve essere approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Gli operatori autorizzati che attuano un Piano di gestione dei rischi approvato dal SFR, possono essere sottoposti ad ispezioni con frequenza ridotta, a norma dell’art. 3 del Reg. UE 2019/66.

Il Piano di gestione dei rischi deve essere conforme alle linee guida previste dal Documento Tecnico Ufficiale n.2 del Servizio Fitosanitario Nazionale.

 

 

Sostituzione e annullamento del passaporto delle piante

 

Sostituzione di un passaporto (art. 93 Reg. UE 2016/2031)

Un operatore autorizzato che ha ricevuto un’unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto può rilasciare un nuovo passaporto per l’unità di vendita in questione (“sostituzione”), purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • prescrizioni in materia di tracciabilità;
  • continua a rispettare le prescrizioni e condizioni per il rilascio di un passaporto o di un passaporto PZ;
  • le caratteristiche delle piante, prodotti vegetali o altri oggetti restano invariati.

Se l’unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è stato rilasciato un passaporto è divisa in due o più nuove unità di vendita, l’operatore autorizzato responsabile di tali nuove unità di vendita deve rilasciare un nuovo passaporto per ogni nuova unità di vendita, che sostituisce il passaporto originario. L’operazione è possibile se vengono rispettate le condizioni viste sopra.

In ogni caso, la sostituzione del passaporto non necessita degli esami (“autocontrolli”), e il passaporto sostituito, o il suo contenuto, deve essere conservato per almeno 3 anni. Tale conservazione può essere sottoforma di banca dati informatica.

 

Annullamento di un passaporto (art. 95 Reg. UE 2016/2031)

L’operatore professionale che ha sotto il proprio controllo un’unità di vendita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, annulla il passaporto delle piante e, ove possibile, lo rimuove da tale unità di vendita, qualora venga a conoscenza dell’inosservanza delle prescrizioni necessarie all’emissione del passaporto. L’operatore professionale informa il Servizio Fitosanitario di riferimento, in particolar modo si ricorda l’obbligo di segnalare la presenza di organismi nocivi da quarantena.

L’operatore professionale interessato informa l’operatore professionale che ha emesso il passaporto annullato e conserva tale passaporto, o il suo contenuto, per almeno 3 anni. Tale conservazione può essere sottoforma di banca dati informatica.

 

 

Contatti

Ufficio Certificazione e Controlli Vivai

Marco Parise: marco.parise@regione.veneto.it

Katia Cristoferi: katia.cristoferi@regione.veneto.it



Data ultimo aggiornamento: 20 novembre 2025