Certificazione e normativa sui materiali di moltiplicazione

La produzione vivaistica è normata in maniera distinta a seconda della tipologia di piante e materiali di moltiplicazione, in funzione delle normative europee di riferimento e delle norme nazionali di recepimento.

Nello specifico, si possono distinguere quattro settori:

- frutticole ed orticole

- vite

- piante ornamentali

- forestale (per un approfondimento di questo settore si rimanda alla pagina web specifica dell’U.O. Foreste e selvicoltura)

Per tutti i settori la certificazione prevede norme specifiche che si aggiungono alle norme fitosanitarie obbligatorie, riportate nelle pagine “Passaporto delle piante” ed “Attività vivaistica”.

Per approfondimenti consulta la pagina web dedicata del Servizio Fitosanitario Nazionale.

 

Certificazione delle piante da frutto

La produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto delle specie inserite nell’allegato I della Direttiva 2008/90/CE (castagno, agrumi, nocciolo, pomoidee, fico, prunoidee, fragola, noce, pistacchio, olivo, mirtillo, ribes, mora e lampone) sono disciplinati dal Reg. UE 2019/2072, dalla Direttiva UE 2020/177 e, per quanto riguarda l’Italia, dal Decreto legislativo n. 18 del 02.02.2021.

Tale complesso normativo prevede che per commercializzare le specie da frutto gli Operatori professionali assicurino almeno la categoria CAC (Conformità Agricola Comunitaria, livello qualitativo minimo obbligatorio richiesto dalla norma). La normativa UE prevede, inoltre, che i materiali di moltiplicazione e le piante di fruttiferi, possano a scelta del vivaista (volontario), ottenere un livello qualitativamente superiore, di Certificazione Europea denominata “categoria certificato” (livello UE).

La normativa italiana consente di raggiungere un ulteriore livello qualitativo di certificazione volontario, detto Qualità Vivaistica Italia – QVI, attraverso il “Sistema Nazionale Volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale” che comprende anche il livello di Certificazione Europea (livello UE+QVI).

Il Decreto Ministeriale 07 febbraio 2025 n. 0055656 “Modalità di presentazione delle domande per la conservazione, produzione e certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto e modalità di presentazione delle domande per l’adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale”, spiega come poter chiedere la certificazione.

Nel D. Lgs. 18/2021 sono riportate tutte le condizioni da rispettare per poter commercializzare i materiali CAC, categoria Certificato (livello UE) o categoria Certificato Qualità Vivaistica Italia (livello UE + QVI), considerando sia aspetti riguardanti le piante madri che la produzione di piante da frutto.

Per semplicità, sono state predisposte delle schede di sintesi per alcune specie, ad uso del vivaista. Si sottolinea che tali pubblicazioni non sostituiscono le prescrizioni del D. Lgs. 18/2021.

- Melo categoria CAC

- Melo categoria Certificato UE

- Melo categoria QVI

 

Infine si ricorda che le condizioni fitosanitarie per poter commercializzare i fruttiferi, vanno verificate mediante ispezioni visive e, se del caso, anche con campionamenti e analisi e devono essere registrate e conservate, almeno per tre anni, nel registro degli autocontrolli, come per i punti critici e la tracciabilità, nei relativi registri (art. 17 del D.M. n. 18/2021).



Data ultimo aggiornamento: 02 aprile 2025