Aree idonee per installazione
(Impianti di nuova costruzione)
Nelle more dell’individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni, con propria legge, ai sensi del comma 3 dell'art. 11-bis del D. Lgs n. 190/2024, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, fermo restando quanto previsto all'art. 11-ter del suddetto Decreto, quelle individuate dall'art. 11-bis del medesimo D. Lgs n. 190/2024, di seguito richiamate:
TIPOLOGIA DI AREE IDONEE AI SENSI DEL D. LGS 190/2024 - ART 11-bis:
Modifica di impianti esistenti - lett. A)
lett. a): i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
Siti oggetto di Bonifica - lett. B)
lett. b): le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Cave o Miniere o porzioni di esse - lett. C)
lett. c): le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
Discariche o lotti di discarica - lett. D)
lett. d): le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
Siti e impianti di gestori reti Ferrovie & Autostrade - lett. E)
lett. e): i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
Siti e impianti di società di gestione aeroportuale - lett. F)
lett. f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'ENAC;

Beni del Demanio Militare o Ministero della Difesa - lett. G)
lett. g): i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;

Beni del Demanio, del Ministero dell'Interno o del Ministero di Giustizia - lett. H)
lett. h): beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

Beni immobili dell'Agenzia del Demanio - lett. I)
lett. i): i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Per gli impianti fotovoltaici sono inoltre individuate in aggiunta ulteriori aree rispetto alle precedenti, di seguito elencate:
Aree interne a stabilimenti e impianti industriali - lett. l.1
lett. l.1): le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,
Aree agricole a 350 m da stabilimenti e impianti industriali - lett. l.1
lett. l.1): [...] nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
Aree adiacenti alla rete autostradale - lett. l.2
lett. l.2): le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
Edifici e strutture edificate - lett. l.3
lett. l.3): gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
Aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale - lett. l.4
lett. l.4): le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

Aree adibite a parcheggi - lett. l.5
lett. l.5): le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
Laghi e invasi idrici - lett. l.6
lett. l.6): gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
Aree di pertinenza del demanio idrico - lett. l.7
lett. l.7): gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
IMPIANTI con MODULI COLLOCATI a TERRA in AREE AGRICOLE:
Per impianti fotovoltaici con moduli installati a terra, la cui realizzazione sia prevista in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, valgono le indicazioni di cui all'art.11-bis co. 2 del D. Lgs 190/2024, che limita solo ad alcune delle precedenti aree la possibilità di costruzione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra (solo per i casi 1 lettere a, c, d, e, f e l numeri 1 e 2).
Il primo periodo di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis, non si applica nel caso di progetti:
- che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 199/2021
- attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
- necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
Per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra si applica la L.R 17/2022.
È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis) (del D. Lgs 190/2024) attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.
Procedure autorizzative IN AREE IDONEE (ai sensi dell'Art.20 co.8 del D. Lgs 199/2021)
Procedure autorizzative al di FUORI delle AREE IDONEE
Procedure semplificate per CASI SPECIALI di IDONEITA' (ai sensi dell'Art.7 - Allegato A - lett c), e dell'Art.8 - Allegato B - punto d) del D. Lgs 190/2024)
Applicazione ex "Decreto Agricoltura" (D.L. 63/2024) converito in Legge n.101 del 12 luglio 2024 con modificazioni
Data ultimo aggiornamento: 15 dicembre 2025