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Aree idonee per installazione
(Impianti di nuova costruzione) - pagina in allestimento 

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, prevede - all'articolo 20 - la definizione e delimitazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.  A tal fine, nel medesimo articolo - comma 1, è previsto che:

con decreto interministeriale (decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata) verranno fissati i principi e criteri generali, e la ripartizione della potenza installata tra regioni e province autonome (comma 1 - 3);

entro i successivi 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi, le Regioni dovranno individuare, con proprie leggi, le aree idonee.


Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto ministeriale, sono attualmente tali quelle individuate all’art. 20 comma 8 del D. Lgs. 199/2021, di seguito elencate.

 

Modifica di impianti esistenti - Art. 20 co. 8. lett. A)

lett. a): i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera cter), numero 1) dell’art. 20 comma 8 D.Lgs. n. 199/2021, secondo quanto inserito dalla Legge n. 41 del 21/4/2023 di conversione del D.L. 13/2023, art. 47 comma 1, lett. a), 01);

 

Siti oggetto di Bonifica - Art. 20 co. 8. lett. B)

lett. b): le aree dei siti oggetto di bonifica ai sensi del Codice dell'ambiente (Titolo V, Parte IV, decreto legislativo n. 152/2006);

 

 

 

 

Cave o Miniere - Art. 20 co. 8. lett. C)

lett. c): le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

 

 

 

Siti e impianti di gestori reti Ferrovie & Autostrade - Art. 20 co. 8. lett. C-bis)

lett. c-bis): i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, secondo quanto inserito dall'articolo 18 del decreto legge n. 17/2022;

 

 

Siti e impianti di società di gestione aeroportuale - Art. 20 co. 8. lett. C- bis 1)

lett. c-bis.1)  i  siti  e  gli  impianti  nella  disponibilità  delle società  di gestione aeroportuale  all'interno dei sedimi aeroportuali,  ivi  inclusi  quelli  all'interno  del  perimetro   di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico  14  febbraio  2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017,  ferme restando  le  necessarie  verifiche  tecniche  da   parte   dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

 

Aree Agricole - Art. 20 co. 8. lett. C-ter) 1

lett. c-ter): per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra e, in assenza di vincoli della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 (tutela come bene culturale):

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

 

Impianti industriali o Stabilimenti - Art. 20 co. 8. lett. C-ter) 2

lett. c-ter): per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra e, in assenza di vincoli della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 (tutela come bene culturale):

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti (come definiti dall’art.268, comma 1, lettera h) D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

 

Rete Autostradale - Art. 20 co. 8. lett. C-ter) 3

lett. c-ter): per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra e, in assenza di vincoli della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 (tutela come bene culturale):

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

 

Altre aree esterne a beni tutelati - Art. 20 co. 8. lett. c-quater

lett. c-quater): fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter),  le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387.

 

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Procedure autorizzative IN AREE IDONEE (ai sensi dell'Art.20 co.8 del D. Lgs 199/2021)

Procedure autorizzative FUORI DA AREE IDONEE

Procedure autorizzative per CASI SPECIALI di IDONEITA' (ai sensi dell'Art.22-bis del D. Lgs 199/2021)

 

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Data ultimo aggiornamento: 23 aprile 2024