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Legge regionale n° 17/2022 - pagina in allestimento

In data 22 luglio 2022 è stata pubblicata nel BUR n. 86 la Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2022 riguardante “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”.
Con tale legge, la Regione del Veneto, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, ha individuato aree con indicatori di presuntiva non idoneità, nonché aree con indicatori di idoneità per la realizzazione di impianti fotovoltaici. E' inoltre demandata alle Province la definizione delle Aree Agricole di Pregio.
Sono individuati e normati sostanzialmente 4 principali aspetti, volti alla conservazione del bene agricolo come valore tipico del territorio che come tale deve essere garantito in termini di disponibilità e durata nel tempo:

1- Definizione degli INDICATORI DI PRESUNTA NON IDONEITA' (per l’individuazione delle aree per le quali il valore intrinseco rappresentato dal suolo agricolo potrebbe risultare maggiore dell’obiettivo di installazione di impianti tipo FV);
2-  Definizione degli INDICATORI DI PRESUNTA IDONEITA' (per l’individuazione delle aree più vocate all’installazione dei pannelli).
3-  Definizione delle Aree Agricole di Pregio (in capo alle Province);
4-  Introduzione del concetto dell’ASSERVIMENTO per impianti diversi da quelli di tipo agrivoltaico (da verificare nel corso del procedimento di autorizzazione);

Le modalità di valutazione delle istanze sono illustrate all'art.4 della citata legge, che individua i seguenti possibili 4 casi:

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Art. 4 co. 2 lettera a) - PUNTO 1:

IMPIANTI CON POTENZA P > 1 MW

REALIZZABILITA' SOLO IN FORMA DI AGRIVOLTAICO e AGR. AVANZATO

(modalità costruttive secondo Linee Guida MASE, o art. 65 co. 1-quater (e quinquies) L. 27/2012 se del tipo "avanzato")

Il progetto dell'impianto deve essere accompagnato da una relazione agronomica (contenuti minimi lettera c) del comma 1 dell’articolo 2), asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola o pastorale. 

 

Art. 4 co. 2 lettera a) - PUNTO 2:

IMPIANTI CON POTENZA P > 1 MW

IN DEROGA A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 1:

REALIZZABILITA' CON MODULI FOTOVOLTAICI POSIZIONATI A TERRA OBBLIGO ASSERVIMENTO

Art.2 Definizione asservimento

Il vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l’area su cui insiste l’impianto fotovoltaico; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. In presenza del vincolo di asservimento, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra è subordinata all'obbligo che: "le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all’impianto siano almeno pari a 15 volte l’area occupata dall’impianto."

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Art. 4 co. 2 lettera b):

IMPIANTI CON POTENZA P < 1 MW

Realizzabilità sia in forma con moduli installati a TERRA su STRUTTURA FISSA che per impianti di tipo AGROVOLTAICO, SENZA L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI ASSERVIMENTO

 

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Art. 4 co. 2 lettera c):

IMPIANTI SENZA LIMITI DI POTENZA

REALIZZABILITA' IN FORMA DI TIPO FLOTTANTE o GALLEGGIANTE SENZA L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI ASSERVIMENTO da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l’esercizio della pesca dilettantistica o sportiva

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Art.4  Valutazione delle istanze

1.   Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all’articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea e statale in materia di energia.
2.  Costituiscono altresì parametri per l’insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali:

a)  per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW:

1)   la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2;
2)   in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all’articolo 2, con l’obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all’impianto siano almeno pari a 15 volte l’area occupata dall’impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini;

b)  per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, la realizzabilità sia in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra che agro-voltaico senza la applicazione del regime di asservimento;
c)  per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l’esercizio della pesca dilettantistica o sportiva di cui all’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, la individuazione di soluzioni progettuali volte a consentire il mantenimento di forme di esercizio delle attività oggetto di concessione.

3.   Ai fini della realizzazione nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche, ai fini dell’autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi, non rilevano:

a)   gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche;
b)   gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera C, numero 4;
c)   gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1 e numero 4, se entrambi presenti, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche.

4.   Per gli impianti agro-voltaici di cui ai commi 2 e 3, i richiedenti corredano il progetto dell’impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola o pastorale sull’area interessata.

 

INDICATORI di PRESUNTA IDONEITA' INDICATORI di PRESUNTA NON IDONEITA'

 

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Data ultimo aggiornamento: 12 aprile 2024