Procedure autorizzative fuori da aree idonee
(per impianti di nuova costruzione) - PAGINA IN AGGIORNAMENTO
1 MW < P < 300 MW
Autorità competente: REGIONE (*)
Tipo procedimento: AUTORIZZAZIONE UNICA
(*): Ai sensi dell'art.9 del Testo Unico FER, fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di ATTIVITA' LIBERA o di PAS (Allegati A e B), sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale, o della provincia delegata, solamente gli interventi riportati nell'Allegato C del D. Lgs 190/2024
CASI PARTICOLARI di SEMPLIFICAZIONE dei REGIMI AMMINISTRATIVI
Sulle aree che soddisfano le particolari condizioni di cui ai punti lett. c) ALLEGATO A e lett. d) ALLEGATO B, l'installazione di pannelli per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra può essere autorizzata in PAS o considerata ATTIVITA' LIBERA, in base alla potenza:
- potenza nominale inferiore P < 5,0 MW: ATTIVITA' LIBERA
- potenza nominale compresa tra 5,0 MW < P < 15,0 MW: PAS
Sono inoltre oggetto di semplificazione gli impianti agrivoltaici che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale di cui al punto lett. e) ALLEGATO A:
- impianti agrivoltaici di potenza inferiore a P < 5,0 MW: ATTIVITA' LIBERA
Si veda a riguardo la specifica pagina.
Data ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025