Procedure autorizzative fuori da aree idonee
(per impianti di nuova costruzione) - PAGINA IN AGGIORNAMENTO

NOTA: A  partire dal 1 luglio 2025 per i regimi amministrativi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni contenute nel Testo Unico FER (co.3 art. 1 del D.Lgs n.190/2024).  Alla luce degli aggiornamenti normativi in corso, i contenuti del presente sito web sono da intendersi di carattere generale.

1 MW < P < 300 MW

Autorità competente: REGIONE (*)

Tipo procedimento: AUTORIZZAZIONE UNICA

(*): Ai sensi dell'art.9 del Testo Unico FER, fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di ATTIVITA' LIBERA o di PAS (Allegati A e B), sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza regionale, o della provincia delegata, solamente gli interventi riportati nell'Allegato C del D. Lgs 190/2024

 

CASI PARTICOLARI di SEMPLIFICAZIONE dei REGIMI AMMINISTRATIVI

Sulle aree che soddisfano le particolari condizioni di cui ai punti lett. c) ALLEGATO A e lett. d) ALLEGATO B, l'installazione di pannelli per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra può essere autorizzata in PAS o considerata ATTIVITA' LIBERA, in base alla potenza:

- potenza nominale inferiore P < 5,0 MW:                                            ATTIVITA' LIBERA

- potenza nominale compresa tra 5,0 MW < P < 15,0 MW:            PAS 

Sono inoltre oggetto di semplificazione gli impianti agrivoltaici che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale di cui al punto lett. e) ALLEGATO A:

- impianti agrivoltaici di potenza inferiore a P < 5,0 MW:                ATTIVITA' LIBERA

Si veda a riguardo la specifica pagina.

 

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Data ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025