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Data ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI CONVENZIONALI

 

Ai sensi della L.R. 11/2001, art. 42 c.2bis, nelle more dell’approvazione del Piano Energetico Regionale, le competenze in merito all’autorizzazione all’installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore ai 300MW sono esercitate dalla Regione.

Sono assoggettati ad autorizzazione alla produzione di energia elettrica gli impianti operanti in continuo con potenza uguale o superiore a 1 MWe e/o a 3 MWt.

Fatte salve le disposizioni in materia di accise, la costruzione e l’esercizio dei cogeneratori alimentati a fonte fossile, con potenza termica inferiore ai 300MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, sono soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell’art. 11 commi 7 e 8 del D. Lgs n. 115/2008.

L’autorizzazione viene rilasciata attraverso una Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990, coinvolgendo tutte le Amministrazioni interessate che debbano esprimere un parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso. 

Con l’autorizzazione unica sono quindi rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto, di competenza delle Amministrazioni coinvolte. L’autorizzazione unica costituisce, ove occorra, anche variante agli strumenti urbanistici, e contiene l’obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. 

L’autorizzazione abilita alla costruzione ed all’esercizio. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento e periodico rinnovo delle autorizzazioni settoriali che confluiscono nell’autorizzazione unica.

 

IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE UNICA ENERGETICA

Fatta salva l’acquisizione degli ulteriori titoli necessari previsti dalle normative vigenti, non sono assoggettati all’autorizzazione per la produzione di energia elettrica:

- i gruppi elettrogeni di emergenza, i gruppi elettrogeni a metano o GPL con potenza termica non superiore a 3 MW e i gruppi elettrogeni a benzina o gasolio con potenza termica non superiore a 1 MW, per i quali l’art. 1 c. 3 del D.P.R. 53/1998 prevede una mera Comunicazione

- gli impianti di microcogenerazione e piccola cogenerazione, come definiti all’art. 2 c.1 lettere d) ed e) del D.Lgs 20/2007, per la cui attivazione l’art. 27 c. 20 della L. 99/2009 dispone rispettivamente una Comunicazione ed una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del DPR n. 380/2001. 

I gruppi elettrogeni di emergenza operanti come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento e gli impianti in continuo non soggetti ad autorizzazione alla produzione di energia elettrica perché di potenza inferiore a 1 MWe e 3 MWt, restano soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera se di potenza superiore a 1MW.

 

ATTENZIONE: Ai sensi della L.R. 33/1985, come recentemente modificata con la L.R. 16/2023, l’autorizzazione di settore alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/2006 deve essere richiesta alla Provincia/Città metropolitana.

L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rientra nella disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013, salvo casi specifici quali:

  1. gli impianti costituiscono attività connessa alla principale, all’interno di installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II Titolo IIIbis al D.Lgs 152/2006, oppure sono ubicati all’interno di impianti di gestione rifiuti autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006. In tali casi, le emissioni sono valutate ed autorizzate nell’ambito dei citati procedimenti e sono ricomprese nel Piano di Monitoraggio e Controllo, ove dovuto;

  2. gli impianti sono installati all’interno di stabilimenti soggetti ad una Autorizzazione unica (ad esempio ai sensi dell’art 12 del D.Lgs. 387/2003 o dell’art.27bis del D.Lgs 152/2006). In tali casi, l’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera fa parte integrante dell’istanza presentata all’Autorità competente per l’autorizzazione unica. La Provincia/Città metropolitana fornisce nell’ambito del procedimento il titolo necessario per le emissioni in atmosfera, che va a confluire nell’autorizzazione unica.

 

 

 

Struttura di riferimento

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it 
Segreteria: 041 279 2143-2186 - 4434 - email: ambiente@regione.veneto.it
Unità Organizzativa Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera
email: atmosfera@regione.veneto.it



Data ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2024