AREE A SPECIFICA TUTELA

AREE SENSIBILI

Le “aree sensibili”, ossia i sistemi idrici maggiormente soggetti a rischio di eutrofizzazione, sono designate dall'articolo 91 del D.Lgs. 152/2006, designazione ripresa per il Veneto dall'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA). Ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs.152/2006 la Regione ha inoltre delimitato nel PTA i bacini drenanti in aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
Ai sensi del PTA sono aree sensibili:
a) le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso;
b) i corpi idrici ricadenti all'interno del delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
c) la laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448/1976, ossia il Vincheto di Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle Averto in Comune di Campagna Lupia (VE);
e) i laghi naturali di: Alleghe (BL); Santa Croce (BL); Lago (TV); Santa Maria (TV); Garda (VR); Frassino (VR); Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;
f) il fiume Mincio.

La Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane prevede, per gli scarichi in area sensibile, specifici limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, limiti che sono ripresi sia dal D.Lgs. 152/2006, che dall'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. 107 del 05/11/2009, modificato e integrato con atti successivi.
In particolare, gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 abitanti equivalenti (AE), indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili designate, devono rispettare i limiti di emissione per Fosforo totale e Azoto totale che variano da 1 a 2 mg/L per il Fosforo e da 10 a 15 mg/L per l'Azoto, in funzione della dimensione dell'agglomerato servito. Per quanto riguarda la laguna di Venezia e il suo bacino scolante, resta ferma, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.152/2006, l’applicazione della legislazione speciale vigente.
Ai sensi della direttiva 91/271/CEE, ripresa sia dal D.Lgs.152/2006, art. 106, che dal comma 3 dell'articolo 25 delle NTA del PTA, i limiti di emissione per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito - recapitanti in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante - è pari almeno al 75% per il Fosforo totale e almeno al 75% per l'Azoto totale.
L’elaborazione dei dati, dal 2011 in poi, ha sempre evidenziato il raggiungimento, e in molti casi, specialmente per gli anni più recenti e soprattutto per il Fosforo totale, anche il superamento, della percentuale di riduzione del 75% a livello regionale per l’Azoto totale e il Fosforo totale: pertanto, per tali parametri, non è necessario applicare i limiti di emissione per singolo impianto.

Carta delle aree sensibili

ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Si considerano zone vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi. 
Sono designate zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola:
a) l’area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 “Programmazione triennale per la tutela dell’ambiente”, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
b) il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
c) le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;
d) l’intero territorio dei comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, individuati in Allegato D;
e) il territorio dei comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, individuati in Allegato D;
f) la zona denominata “Prossimità bacino Ca’Erizzo” individuata in Allegato G.
Nelle zone vulnerabili devono essere applicati i Programmi d’Azione regionali, redatti in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE e al D.lgs. n. 152/2006, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato” e modificazioni e le prescrizioni sull’uso agronomico di fertilizzanti contenute nel Programma d’Azione Nitrati regionale vigente.

Allegato G - Cartografia d’insieme delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola del Veneto (art. 13 norme tecniche di attuazione - PTA). 

È disponibile il formato shapefile delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (Allegato D - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1170 del 24/08/2021). 

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDROPOTABILI

Le aree di salvaguardia sono aree circostanti le opere di captazione acquedottistiche nelle quali sono imposti vincoli e limitazioni d’uso del suolo al fine di tutelare e conservare la qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Sono distinte in zona di tutela assoluta e zona di rispetto; la zona di tutela assoluta è la porzione di territorio immediatamente circostante l’opera di captazione ed è adibita esclusivamente all’opera stessa, mentre la zona di rispetto, circostante la zona di tutela assoluta, può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta (ZRR) – sulla quale vige una protezione statica caratterizzata da vincoli sono restrittivi imposti dalla normativa – ed in zona di rispetto allargata (ZRA) – nella quale può essere estesa la protezione statica vigente nella ZRR in funzione della vulnerabilità della risorsa captata ma sulla quale in generale è applicata la protezione dinamica della risorsa.

Le aree di salvaguardia sono designate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, art. 7, comma 3, dalla Direttiva 2006/118/CE, recepita in Italia con D. Lgs. 30/2009, dal D. Lgs. 152/2006, art. 94 “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, dall’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque regionale (PTA) approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii. 
Al fine di agevolare i Consigli di Bacino nell’individuazione delle aree di salvaguardia dei punti di attingimento delle acque sotterranee tramite pubblico acquedotto è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 del 05/11/2019 che detta le direttive tecniche per l’individuazione e la delimitazione di tali aree. 

I vincoli derivanti dalla definizione e perimetrazione delle aree di salvaguardia sono recepiti negli strumenti urbanistici Provinciali e dei Comuni nei cui territori ricadono. 
In assenza dell’individuazione delle aree di salvaguardia tramite specifico provvedimento da parte della Regione, esse restano definite con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale.

Provvedimenti sulle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

Di seguito sono elencati i provvedimenti con cui sono approvate le aree di salvaguardia ai sensi del PTA e della DGRV 1621/2019 suddivisi per annualità:

ANNO 2023

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1188 del 5 ottobre 2023
Approvazione delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia e protezione totale dei punti di captazione idropotabile presenti nelle aree omogenee denominate Macroaree MCP32-MCP33-MCP34 ricadenti nei Comuni di San Giorgio in Bosco, Loreggia, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte (PD) e Castelfranco Veneto (TV), così come individuate dal Consiglio di Bacino Brenta, relative ai punti di captazione del gestore acquedottistico ETRA S.P.A. (Art. 94 del D. Lgs. 152/2006; Art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii.; DGRV 1621/2019).

Deliberazione della Giunta Regionale n.  981 dell'11/8/2023
Approvazione delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia e protezione totale dei punti di captazione idropotabile presenti nelle aree omogenee denominate Macroaree MCP36-MCP37-MCP38-MCP39-MCP40-MCP41 ricadenti nei Comuni di Piombino Dese, Resana e Trebaseleghe, così come individuate dal Consiglio di Bacino Brenta, relative ai punti di captazione del gestore acquedottistico ETRA S.P.A. (Art. 94 del D. Lgs. 152/2006; Art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque  approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii.; DGRV 1621/2019). 

 

 



Data ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2024