Le case per vacanze

Sono strutture ricettive complementari composte da:
- un locale soggiorno e una sala da pranzo entrambi di uso comune;
- da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto.
Sono considerate strutture ricettive "case per vacanze" anche le seguenti strutture: le case per ferie; gli ostelli, i centri vacanza ragazzi, le case per vacanze sociali; centro soggiorno studi, le case religiose di ospitalità, con le seguenti particolarità (come modificate dalla DGR n.780/2016):

  • Casa per ferie: casa per vacanze se il gestore è un'impresa con oggetto comprendente sia l'attività ricettiva sia altra attività economica oppure un'associazione senza scopo di lucro o un ente pubblico";
  • Ostello della gioventù /Youth hostel/Hostel: casa per vacanze, dotata di letti sovrapposti (a castello) in una o più camere, ed il cui gestore può essere un'impresa o un'associazione senza scopo di lucro con oggetto statutario la promozione del turismo giovanile o un ente pubblico" ;
  • Centro vacanze per ragazzi: casa per vacanze se il gestore è un'associazione senza scopo di lucro, impresa o un ente pubblico e vi è la presenza continuativa nel periodo di apertura di personale abilitato nei settori medico e pedagogico;
  • Casa per vacanze sociali: casa per vacanze gestita da un ente senza scopo di lucro, impresa o ente pubblico e nella cui struttura sussistano almeno tre requisiti tra quelli previsti nell'Allegato C nella sezione "Requisiti obbligatori fungibili per strutture ricettive complementari con denominazione aggiuntiva "casa per vacanze sociali".
  • Centro soggiorno studi: casa per vacanze se dotata di almeno un locale destinato a corsi di formazione;
  • Casa religiosa di ospitalità: casa per vacanza se dotata di almeno un locale destinato al culto religioso o se il gestore é un ente ecclesiastico o un ente con finaità religiose.

    Principali caratteristiche e requisiti:
    - l'immobile deve avere destinazione turistico ricettiva (salvo diversa destinazione autorizzata prima del 24.4.2015).
    Sono inoltre presenti: 
    - locale comune per prima colazione/sala da pranzo;
    - locale lavanderia ad uso degli ospiti;
    - servizio di ricevimento e/o recapito;
    - linee telefoniche esterne;
    - sala per riunioni, locale a servizio deposito guardaroba; spazio esterno per attività ricreative; prima colazione; pulizia camera giornaliera, sono facoltative fino a 3 leoni, e sono obbligatori per i 4 leoni.

    Principali obblighi previsti dalla legislazione turistica
    Si ricorda che anche questa tipologia di struttura ricettiva deve:
    - presentare domanda di classificazione alla Regione; 
    - presentare una SCIA al Comune, nel caso di nuovo gestore;
    - comunicare i dati statistici sugli arrivi e presenze ospiti, in forma aggregata per provenienza, attraverso l’accesso ad un portale internet MT Web.

    Normativa
    - Articolo 27 della L.R. n. 11/2013;
    - DGR n. 419/2015 e s.m.i.
    Decreto n. 27 del 15 giugno 2016   Approvazione del modello regionale del simbolo distintivo di classificazione 

    Simbolo distintivo CASA VACANZA

    (sito in corso di aggiornamento)


Data ultimo aggiornamento: 29 aprile 2019