Le case per vacanze
Sono strutture ricettive complementari composte da:
- un locale soggiorno e una sala da pranzo entrambi di uso comune;
- da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto.
Sono considerate strutture ricettive "case per vacanze" anche le seguenti strutture: le case per ferie; gli ostelli, i centri vacanza ragazzi, le case per vacanze sociali; centro soggiorno studi, le case religiose di ospitalità, con le seguenti particolarità (come modificate dalla DGR n.780/2016):
- Casa per ferie: casa per vacanze se il gestore è un'impresa con oggetto comprendente sia l'attività ricettiva sia altra attività economica oppure un'associazione senza scopo di lucro o un ente pubblico";
- Ostello della gioventù /Youth hostel/Hostel: casa per vacanze, dotata di letti sovrapposti (a castello) in una o più camere, ed il cui gestore può essere un'impresa o un'associazione senza scopo di lucro con oggetto statutario la promozione del turismo giovanile o un ente pubblico" ;
- Centro vacanze per ragazzi: casa per vacanze se il gestore è un'associazione senza scopo di lucro, impresa o un ente pubblico e vi è la presenza continuativa nel periodo di apertura di personale abilitato nei settori medico e pedagogico;
- Casa per vacanze sociali: casa per vacanze gestita da un ente senza scopo di lucro, impresa o ente pubblico e nella cui struttura sussistano almeno tre requisiti tra quelli previsti nell'Allegato C nella sezione "Requisiti obbligatori fungibili per strutture ricettive complementari con denominazione aggiuntiva "casa per vacanze sociali".
- Centro soggiorno studi: casa per vacanze se dotata di almeno un locale destinato a corsi di formazione;
- Casa religiosa di ospitalità: casa per vacanza se dotata di almeno un locale destinato al culto religioso o se il gestore é un ente ecclesiastico o un ente con finaità religiose.
Principali caratteristiche e requisiti:
- l'immobile deve avere destinazione turistico ricettiva (salvo diversa destinazione autorizzata prima del 24.4.2015).
Sono inoltre presenti:
- locale comune per prima colazione/sala da pranzo;
- locale lavanderia ad uso degli ospiti;
- servizio di ricevimento e/o recapito;
- linee telefoniche esterne;
- sala per riunioni, locale a servizio deposito guardaroba; spazio esterno per attività ricreative; prima colazione; pulizia camera giornaliera, sono facoltative fino a 3 leoni, e sono obbligatori per i 4 leoni.
Principali obblighi previsti dalla legislazione turistica
Si ricorda che anche questa tipologia di struttura ricettiva deve:
- presentare domanda di classificazione alla Regione;
- presentare una SCIA al Comune, nel caso di nuovo gestore;
- comunicare i dati statistici sugli arrivi e presenze ospiti, in forma aggregata per provenienza, attraverso l’accesso ad un portale internet MT Web.
Normativa
- Articolo 27 della L.R. n. 11/2013;
- DGR n. 419/2015 e s.m.i.
- Decreto n. 27 del 15 giugno 2016 Approvazione del modello regionale del simbolo distintivo di classificazione
Simbolo distintivo CASA VACANZA
(sito in corso di aggiornamento)
Data ultimo aggiornamento: 29 aprile 2019