Depositi di stoccaggio di oli minerali e gpl

 

Consulta la Normativa in materia di oli minerali

 

Esercizio dell'attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali  

Ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" sono ricompresi nella categoria degli oli minerali gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le altre specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi.

L’ articolo 1, comma 56 della citata legge n. 239/2004, prevede che siano sottoposte ad autorizzazione le seguenti attività:
1. l'installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
2. la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
3. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di lavorazione degli oli minerali;
4. la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio dei depositi di oli minerali.
 
Con riferimento ai depositi ad uso commerciale di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.), la capacità di stoccaggio dei nuovi impianti di riempimento, travaso e deposito deve essere pari almeno a mc. 100 in serbatoi fissi ( articoli 4 e 6 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128).

Le modifiche relative a stabilimenti di lavorazione o a depositi di oli minerali non ricomprese nelle fattispecie sopra riportate possono essere liberamente effettuate dagli operatori nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo (articolo 1, comma 58, legge n. 239/2004).

Non sono soggetti all'autorizzazione di cui sopra i depositi di oli minerali con capacità complessiva pari o inferiore a:


Oli minerali (liquidi)
- mc. 10 di oli minerali per i depositi ad uso commerciale;
- mc. 25 di oli minerali per i depositi ad uso privato (sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo);


Gas di petrolio liquefatto (g.p.l.)
- mc. 26 di g.p.l. per depositi ad uso privato (sia ad uso riscaldamento che industriale o agricolo);
- kg. 1000 per i depositi di g.p.l. in bombole;


Non sono, inoltre, soggetti ad autorizzazione ai sensi della legge n. 239/2004, anche se soggetti ad autorizzazione da parte del comune territorialmente competente nonché delle altre amministrazioni eventualmente interessate:
- gli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione;
- i depositi di g.p.l. annessi al servizio di reti canalizzate.

 

Attività di competenza dello Stato

L'articolo 57, comma 1, del decreto legge n. 5/2012, come convertito con legge n. 35 del 2012,  ha individuato quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 metri cubi;
e) i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a  200 tonnellate;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

L'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che, fatte salve le competenze in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, siano rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.

In relazione alle infrastrutture ed agli insediamenti strategici sopra indicati, pertanto, le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono esercitate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al quale devono essere indirizzate le rispettive istanze.

 

Attività di competenza della Regione
A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, avvenuta il 28 settembre del 2004, la Regione Veneto esercita le funzioni amministrative in materia di, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi della normativa sopra richiamata, oltre a quelle relative all'attività di distribuzione di g.p.l. senza deposito già attribuita ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998.


Procedimento di autorizzazione regionale
Il procedimento di autorizzazione prevede l’indizione da parte della dell'Amministrazione regionale di una conferenza di servizi cui sono convocati in relazione alle rispettive competenze l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e il Comune territorialmente competenti, e, qualora necessario, le altre Amministrazioni o Enti fra quelli elencati dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione è di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", le istanze di autorizzazione alla realizzazione, modifica o dismissione dei depositi di oli minerali, devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente per territorio..

Accedi alla sezione informativa dedicata al SUAP.

 

Verifica degli impianti
I titolari di autorizzazione regionale concernente un impianto di lavorazione o un deposito di stoccaggio di oli minerali non possono condurre in via definitiva la gestione dei nuovi impianti o delle modifiche autorizzate prima che questi siano stati verificati dalla Commissione regionale di collaudo individuata con il provvedimento regionale di autorizzazione.

Sono sottoposte alla verifica unicamente le opere soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 56, legge n. 239/2004.

La verifica degli impianti, che non sostituisce in alcun modo i collaudi  e le verifiche delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline (Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, ARPAV etc.), è volta a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato nonché l'adempimento delle eventuali prescrizioni apposte in sede di autorizzazione degli impianti.

In attesa dell'effettuazione della prescritta verifica in loco, il titolare dell’autorizzazione regionale può essere autorizzato all'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate, previa istanza corredata da idonea documentazione volta a comprovare il rispetto degli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e delle eventuali prescrizioni apposte in sede di autorizzazione degli interventi.


Rinnovo di concessioni ministeriali o prefettizie in scadenza
A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239 (avvenuta in data 28 settembre 2004) le concessioni già rilasciate dal Ministero delle Attività Produttive e dalle Prefetture sono state convertite di diritto in autorizzazioni, analogamente a quanto previsto dalla legge per gli stabilimenti di lavorazione o stoccaggio di oli minerali di nuova realizzazione.

Pertanto, fermi restando i requisiti di esercizio richiesti dalla normativa vigente, le autorizzazioni o le concessioni (ora autorizzazioni) per la realizzazione e l'esercizio di uno stabilimento di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali già rilasciate dal Ministero delle Attività Produttive o dalle Prefetture e scadute dopo il 27 settembre 2004 non sono più soggette a scadenza o a rinnovo. Pertanto i depositi di oli minerali già autorizzati o concessi alla data del 28 settembre 2004 continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale.

Variazione della titolarità o del trasferimento della gestione degli impianti
L’articolo 1, comma 1077 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che la validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei depositi costieri di oli minerali e dei depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti (eccettuati i depositi di stoccaggio di g.p.l.) siano subordinati alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Regione del Veneto secondo le rispettive competenze) e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché al successivo nulla osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell'affidabilità economica, nonché dei requisiti soggettivi prescritti dagli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).


Attività di distribuzione e vendita di g.p.l. in bombole e piccoli serbatoi
L'attività di distribuzione e vendita di g.p.l. in bombole e serbatoi è disciplinata dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, entrato in vigore il 30 marzo 2006.

La nuova disciplina, ispirata a principi di semplificazione amministrativa e di garanzia di sicurezza nell'esercizio dell'attività, ha notevolmente semplificato le procedure di autorizzazione, ampiamente liberalizzando il settore e prevedendo per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. una serie di requisiti soggettivi e oggettivi in capo agli operatori (artt. 8 - 9 e 13-14 del d.lgs. n. 128 del 2006).

In particolare, i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono costituiti, alternativamente:
- dalla titolarità della autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.;
- dalla disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l.;

mentre i requisiti oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi sono:
- la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10% della capacità di tutte le bombole di proprietà (ovvero al 3% della capacità di tutti i serbatoi);
- l'avere stipulato un'assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro, per la responsabilità civile per danni conseguenti all'uso dei recipienti e annessi.

Il d.lgs. n. 128 del 2006 ha introdotto, inoltre, nuove disposizioni in materia di:
- cauzione delle bombole (art. 10), che l'utente finale deve corrispondere all'azienda distributrice a garanzia della restituzione delle stesse;
- formazione degli addetti (art. 11): il decreto impone alle aziende distributrici un obbligo di formazione degli addetti mediante appositi corsi di addestramento tecnico al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di utilizzo delle bombole;
- proprietà delle bombole (art. 12), determinata dalla detenzione legittima del certificato originario di approvazione o della dichiarazione di conformità; sulle bombole deve essere riportato in modo indelebile il nome della ditta originariamente proprietaria e deve essere indicato il nome di ogni successivo proprietario;

- monitoraggio della rete.

Operatori dettaglianti (g.p.l.)
Sono esentati dal rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 128 del 2006 i depositi di imprenditori dettaglianti (esercenti il commercio al minuto) di g.p.l. confezionato in bombole (art. 20, comma 1, lett. b).

Operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici (g.p.l.)
Ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 128 del 2006, le disposizioni sopra richiamate di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 del decreto non si applicano agli operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 e che effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio delle aziende distributrici stesse attraverso recipienti di proprietà di tali aziende. Tali operatori sono autorizzati alla vendita dalla Regione Veneto previa loro istanza corredata da documentazione sottoscritta dalla azienda distributrice che attesti l'appartenenza all'organizzazione commerciale della azienda stessa. Entro il 28 febbraio di ogni anno, tali soggetti inviano all'ente competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere del rapporto contrattuale.


Modalità di presentazione delle istanze
Le domande, i relativi elaborati tecnici ed allegati devono essere presentati in modalità telematica al SUAP del Comune competente per territorio (ovvero al SUAP camerale territorialmente competente qualora le relative funzioni risultino delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160).


Accedi alla sezione informativa dedicata al SUAP

Principali modelli di istanza di autorizzazione e comunicazione

 

Ufficio competente:
Regione del Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
Posizione Organizzativa Coordinamento direzionale e autorizzazioni energetiche
Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio 23
30123 VENEZIA
Tel.: 041/2794279 - 4227 - 5810- 4250



Data ultimo aggiornamento: 09 febbraio 2024