Commercio al dettaglio su aree private

Normativa

Conferenza di servizi

Politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale

Vendite straordinarie

Monitoraggio delle attività commerciali al dettaglio su area privata

 

 

Normativa

Tra le attività commerciali al dettaglio su area privata rientrano gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita (in forma di esercizio singolo o centro commerciale), le grandi strutture di vendita (in forma di esercizio singolo, centro commerciale o parco commerciale).

La materia del commercio al dettaglio su area privata è attualmente disciplinata dalla Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 31/12/2012, numero 110, ed entrata in vigore il 1 gennaio 2013.

La nuova legge regionale ha provveduto da un lato a dettare gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale attraverso la valorizzazione delle politiche attive per il commercio, con particolare riferimento agli ambiti dei centri storici ed urbani, e nel contempo a dettare i criteri per la pianificazione urbanistica delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 1.500. A tale ultimo scopo la legge regionale demanda ad apposito regolamento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, l'attuazione delle disposizioni regionali.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 del 18 giugno 2013 è stato approvato il regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)".

L'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio su area privata è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ovvero ad autorizzazione commerciale nei casi di seguito previsti; la SCIA  o la domanda di autorizzazione devono essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) su apposita modulistica.
 

L'attività di commercio al dettaglio su area privata si articola esclusivamente nei settori merceologici alimentare e non alimentare e, ai fini del suo esercizio, la legge regionale prevede il possesso di specifici requisiti.

Alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 ed alla deliberazione di Giunta regionale n. 971 del 25 giugno 2017, in materia di semplificazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio-assenso e comunicazione sono assoggettate a:

- Comunicazione le seguenti fattispecie:
a) subingresso negli esercizi di vicinato del settore non alimentare e nelle medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, la riduzione della superficie di vendita, la sospensione o la cessazione dell'attività.

- SCIA le seguenti fattispecie:
a) apertura, ampliamento, mutamento del settore merceologico, trasferimento di sede degli esercizi di vicinato e delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a mq. 1.500;
b) subingresso negli esercizi di vicinato del settore alimentare e nelle medie strutture di vendita del settore alimentare;
c) mutamento del settore merceologico delle medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra mq. 1.501 e mq. 2.500 e delle grandi strutture di vendita, modifica della ripartizione interna delle grandi strutture di vendita e subingresso nelle grandi strutture di vendita del settore alimentare.
 

- Autorizzazione commerciale le seguenti fattispecie:
a) apertura, ampliamento di superficie, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1.500 e delle grandi strutture di vendita.
 

Per le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, la domanda di autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi costituita da Comune, Provincia e Regione; l'autorizzazione è rilasciata dal SUAP del Comune competente per territorio.
La nuova legge regionale n. 50 del 2012 disciplina, altresì, le forme speciali di vendita (outlet, temporary store, commercio elettronico).


Accordi di programma
La normativa regionale prevede anche la procedura di accordi di programma tra Comune, Provincia e Regione per il rilascio dell'autorizzazione commerciale relativa ai c.d. "interventi di rilevanza regionale" ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 50 del 2012.
 

Conferenza di servizi

Con deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2013, n. 455 , allegato A) avente ad oggetto: "Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto". Disposizioni attuative dell'articolo 19 con particolare riferimento alla disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita".

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1490 del 15 ottobre 2019, allegato A) sono state approvate nuove disposizioni in materia di conferenza di servizi semplificata, applicata al procedimento di autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita.
Di seguito è scaricabile il testo coordinato della deliberazione regionale n. 455 del 2013,  integrato con le nuove disposizioni regionali.

Tra gli adempimenti previsti il Comune provvede ad inviare a Provincia e Regione, tramite apposito modello (.doc editabile), le attestazioni e l'esito delle verifiche istruttorie di competenza.
 

Politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale

La nuova legge regionale prevede, al Capo II, alcuni strumenti di politica attiva con i quali promuove un modello di sviluppo del sistema commerciale finalizzato, tra l'altro, alla riqulificazione urbanistica e all'animazione economica e sociale del tessuto urbano, anche attraverso la cooperazione fra soggetti pubblici e privati; tali strumenti di politica attiva sono caratterizzati dalla previsione di apposite misure di sostegno.

 

Vendite straordinarie

Con deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2013, n. 1105 è stata approvata la nuova disciplina delle vendite straordinarie ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50.
È possibile visualizzare la disciplina aggiornata delle vendite straordinarie, così come approvata con DGR 1619/2015. 

Le vendite di fine stagione invernale 2024 (cd. saldi invernali) si svolgeranno dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024, come previsto dalla disciplina regionale vigente di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013.
 

Monitoraggio delle attività commerciali al dettaglio su area privata

In attuazione dell'art. 5 della legge regionale, dedicato al monitoraggio delle attività commerciali al dettaglio su area privata, i Comuni entro il 31 gennaio di ciascun anno, inviano alla Regione Veneto, tramite apposito modello di rilevazione, i dati relativi alla consistenza della rete distributiva commerciale degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita, non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita in forma di centro o parco commerciale, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per compilare il questionario utilizzare il modulo Google reperibile al seguente collegamento:
Compila il Questionario -->  https://forms.gle/W1qsQTZpCnRSDarT6
Istruzioni per la compilazione:
il modulo compilato, una volta inviato attraverso l’apposita funzione contenuta al suo interno, verrà direttamente registrato in un’apposita banca dati regionale, con la conseguenza che non si rende più necessario l’invio formale del modulo medesimo via posta elettronica certificata. In seguito all’invio perverrà, all’indirizzo email inserito in fase di compilazione, apposita comunicazione, generata in automatico dal sistema, di conferma della trasmissione con l’indicazione dei dati inseriti.

 



Data ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2023