Campeggi e Villaggi turistici


Definizioni

Sia i Campeggi che i Villaggi turistici sono Strutture Ricettive all'Aperto, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative. In particolare:

  • I Campeggi: sono strutture con capacità ricettiva, totale o prevalente, in allestimenti mobili dei turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.
  • I Villaggi turistici: sono strutture con capacità ricettiva prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installlati dal titolare e con eventuale capacità ricetttiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.
  • Allestimenti mobili: sono allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettive all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura o dai turisti quali tende-roulotte-camper-caravan e case mobili;
  • Unità abitative: sono alloggi fissi predisposti dal titolare della struttura ricettive all'aperto, che possono essere monovano e multivano.

Classificazione
La Regione definisce i requisiti per la classificazione e gli obbligi connessi alla gestione. Tali parametri sono stati stabiliti dalle delibere della Giunta Regionale n. 1000/2014 e 1001/2014 che definiscono i seguenti livelli di classificazione:

  • Campeggi:         1, 2, 3,4 e 5 stelle.
  • Villaggi Turistici:    2, 3, 4 e 5 stelle.

Anche per queste strutture, si ricorda l'obbligo di classificazione entro i termini previsti dalla normativa, e di comunicazione dei dati statistici, sugli arrivi e presenze. 



Obblighi del titolare della struttura:

1. destinazione turistico-ricettiva della struttura;
2. domanda di classificazione da presentare alla Regione;
3. presentazione SCIA al Comune, in caso di nuovo gestore;
4. la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
5. la presenza in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato;
6. l'invio alla Regione dei dati sul movimento dei clienti (ai fini ISTAT).


Riferimenti normativi:
ART. 26 l.r. 11/2013
Dgr n. 1000/2014 e n. 1001/2014


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Data ultimo aggiornamento: 02 maggio 2019