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Vendite straordinarie
Per vendite straordinarie si intendono:
Vendite di liquidazione
Vendite di fine stagione (saldi);
Vendite promozionali
Vendite sottocosto
Vendite di liquidazione
Sono effettuate dall’esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in atro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.
Possono essere realizzate in qualsiasi periodo dell’anno, per la durata massima di ciascun periodo di 6 settimane, previa comunicazione al Comune; nel caso di cessazione definitiva dell’attività la vendita di liquidazione ha una durata massima di 13 settimane.
Dopo l’inizio delle vendite di liquidazione è vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella posta in vendita di liquidazione.
Vendite di fine stagione (cd. Saldi)
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Sono due i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere i saldi:
- alla fine della stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente la festività del 6 gennaio al 28 febbraio;
- alla fine della stagione estiva: dal primo sabato del mese di luglio al 31 agosto.
In conformità alla vigente disciplina non possono essere svolte vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti all'inizio dei saldi.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 384 del 7 aprile 2023 è stato stabilto di modificare, per il solo anno 2023, la data di inizio dei saldi estivi che, pertanto, si svolgeranno dal 6 luglio al 31 agosto 2023
Vendite promozionali
Hanno lo scopo di pubblicizzare la vendita di uno o più prodotti della gamma merceologica di un esercizio commerciale, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.
Possono essere svolte per un numero indefinito di volte e in ogni momento dell’anno, ad eccezione dei 30 giorni antecedenti i saldi per le sole merci aventi carattere di stagionalità.
Le vendite sottocosto consistono nella vendita al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello che risulta dalle fatture di acquisto maggiorato di Iva o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto. Fanno riferimento al prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
La vendita sottocosto deve rispettare le disposizioni del DPR n. 218 del 6/04/2001, tra cui:
- deve essere comunicata al Comune dove e' ubicato l'esercizio commerciale almeno dieci giorni prima dell'inizio;
- puo' essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno;
- non puo' avere una durata superiore a dieci giorni;
- il numero delle referenze oggetto di vendita sottocosto non puo' essere superiore a cinquanta;
- non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno;
-deve esserne data specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo - - disponibile per ciascuna vendita sottocosto e del periodo temporale della vendita;
- all'interno dell’esercizio commerciale devono essere inequivocabilmente identificati i prodotti posti in vendita sottocosto.
Visita l'area di competenza Commercio al dettaglio su aree private con la disciplina aggiornata sulle vendite straordinarie .
PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it
Data ultimo aggiornamento: 21 giugno 2023