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Vendite straordinarie
Per vendite straordinarie si intendono:
Vendite di liquidazione
Vendite di fine stagione (saldi);
Vendite promozionali
Vendite sottocosto
Vendite di liquidazione
Sono effettuate dall’esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in atro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.
Possono essere realizzate in qualsiasi periodo dell’anno, per la durata massima di ciascun periodo di 6 settimane, previa comunicazione al Comune; nel caso di cessazione definitiva dell’attività la vendita di liquidazione ha una durata massima di 13 settimane.
Dopo l’inizio delle vendite di liquidazione è vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella posta in vendita di liquidazione.
Vendite di fine stagione (cd. Saldi)
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
Sono due i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere i saldi:
- alla fine della stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente la festività del 6 gennaio al 28 febbraio;
- alla fine della stagione estiva: dal primo sabato del mese di luglio al 31 agosto.
In conformità alla vigente disciplina non possono essere svolte vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti all'inizio dei saldi.
I saldi estivi si svolgeranno dal 6 luglio al 31 agosto 2023
Vendite promozionali
Hanno lo scopo di pubblicizzare la vendita di uno o più prodotti della gamma merceologica di un esercizio commerciale, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita.
Possono essere svolte per un numero indefinito di volte e in ogni momento dell’anno, ad eccezione dei 30 giorni antecedenti i saldi per le sole merci aventi carattere di stagionalità.
Le vendite sottocosto consistono nella vendita al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello che risulta dalle fatture di acquisto maggiorato di Iva o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto. Fanno riferimento al prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
La vendita sottocosto deve rispettare le disposizioni del DPR n. 218 del 6/04/2001, tra cui:
- deve essere comunicata al Comune dove e' ubicato l'esercizio commerciale almeno dieci giorni prima dell'inizio;
- puo' essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno;
- non puo' avere una durata superiore a dieci giorni;
- il numero delle referenze oggetto di vendita sottocosto non puo' essere superiore a cinquanta;
- non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno;
-deve esserne data specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo - - disponibile per ciascuna vendita sottocosto e del periodo temporale della vendita;
- all'interno dell’esercizio commerciale devono essere inequivocabilmente identificati i prodotti posti in vendita sottocosto.
Visita l'area di competenza Commercio al dettaglio su aree private con la disciplina aggiornata sulle vendite straordinarie .
PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it
Data ultimo aggiornamento: 04 maggio 2023