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Somministrazione e vendita di alimenti e bevande: requisiti soggettivi


I requisiti soggettivi per poter svolgere l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati dall’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010.
L’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti è soggetto al possesso di: 
- requisiti professionali
- requisiti morali
La verifica di tali requisiti compete al Comune sul cui territorio si intende svolgere l’attività.


Requisiti professionali
Può esercitare l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande chi possiede uno dei seguenti requisiti, alternativamente:
1) ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Per conoscere i corsi autorizzati dalla Regione del Veneto clicca qui. Per informazioni sulle date dei corsi, durata, modalità svolgimento, costi è necessario contattare l’Organismo di Formazione accreditato; per informazioni sui requisiti di ammissione ai corsi, si veda più sotto;
2) ha per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ovvero ha prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato (posizione comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), addetto al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
3) è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Per conoscere i titoli di studio validi ai fini dell’avvio della attività si fa riferimento alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 15 aprile 2011, n. 3642/C;
È considerato altresì in possesso del requisito professionale chiunque sia stato iscritto al REC per il commercio di merci appartenenti ad uno dei gruppi merceologici relativi ai prodotti alimentari (l’iscrizione al REC per i prodotti alimentari è stata obbligatoria fino al 24 aprile 1998).
Per poter utilizzare in Italia l’eventuale titolo di abilitazione per l’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande acquisito all’estero occorre preventivamente rivolgersi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per ottenere il relativo riconoscimento. Solo successivamente sarà possibile rivolgersi al Comune ove si intende svolgere l’attività ed utilizzare il titolo straniero per esercitare in Veneto/Italia.

Chi deve possedere i requisiti professionali
I requisiti professionali per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare e dal legale rappresentante ovvero, nel caso in cui tali soggetti non li posseggano, da un preposto all’esercizio dell’attività commerciale. I requisiti professionali non devono essere posseduti nel caso in cui l’attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande sia rivolta ad una cerchia determinata di persone.
Il medesimo soggetto può essere nominato preposto per più società, fermo restando che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non meramente nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il titolare, il legale rappresentante o il preposto laddove nominato sono obbligati all’effettiva gestione dell’esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell’ambito della sede (sono consentite assenze temporanee per comuni esigenze). Laddove ciò non avvenga, dovrà essere nominato un rappresentante ai sensi degli articoli 8 e 93 del Testo unico di pubblica sicurezza che garantisca la suddetta presenza costante.


Requisiti morali
Non possono esercitare l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni individuate dall’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; (33)
Inoltre, non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
Il divieto di esercizio dell'attività di cui al punto precedente e di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. (35)
Inoltre, il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino in una delle condizioni stabilite dagli articoli 11 e 92 del Testo unico di pubblica sicurezza.

Chi deve possedere i requisiti morali 
In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e, inoltre, da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, inoltre, i requisiti morali devono essere posseduti dal soggetto nominato rappresentante ai fini del Testo unico di pubblica sicurezza.

 

Corsi abilitanti all'esercizio dell'attività 

I percorsi formativi abilitanti all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nella Regione del Veneto sono disciplinati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 10 novembre 2014, integrata con il Decreto Dirigenziale n. 1286 del 9 novembre 2022,  e sono articolati in 120 ore. 
Possono accedere utenti che dimostrino di aver adempiuto al diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
In caso di titoli di studio conseguiti all'estero, è necessario presentare:
- la Dichiarazione di Valore o l'attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA nel caso di titoli di studio analoghi a titoli di diploma di scuola secondaria di secondo grado e diploma di laurea italiani;
- la Dichiarazione di Valore nel caso di titoli di studio analoghi al diploma di scuola secondaria di primo grado italiano. 

Sono esonerati dalla presentazione della suddetta documentazione i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in Italia;
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
- diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia. 

 

Ai corsi possono accedere anche cittadini stranieri in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, attestabile attraverso il possesso di un titolo di studio italiano o, in sua assenza, della certificazione di competenza linguistica di livello B1 standard da parte di uno degli enti certificatori riconosciuti (Società Dante Alighieri, Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena).

 

Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e autorizzati all’organizzazione dei corsi clicca qui (cartella "approvazione dei progetti formativi").
Per informazioni di carattere generale relative ai corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.

 


Per informazioni inerenti il possesso dei requisiti morali e professionali è necessario rivolgersi al Comune ove si intende svolgere l’attività.

 

 

 



Data ultimo aggiornamento: 06 febbraio 2024