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Cimiteri, cremazioni e normativa in materia funeraria

 
La Regione del Veneto, con la Legge Regionale n. 18 del 04/03/2010, ha disciplinato la tutela della salute pubblica nell’ambito dei servizi e delle funzioni correlate al decesso di ogni persona, esercitando compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.
 
Cimiteri
 
 
Compiti della Regione
La Regione del Veneto norma la materia funeraria, garantendo ad ognuno il rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e della libera scelta della forma di sepoltura o cremazione.
La Regione del Veneto definisce:
i requisiti strutturali di cimiteri, crematori, case funerarie e sale del commiato;
i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e dei mezzi di trasporto funebre;
i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;
caratteristiche e modalità di realizzazione cappelle private e tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
l’elenco di malattie infettive esigenti particolari prescrizioni per sepoltura o cremazione.
La L.R. n.18/2010 regola, altresì, il trasporto funebre internazionale.
 
Compiti dei Comuni
Il Comune adotta un proprio regolamento di polizia mortuaria con il quale stabilisce ubicazione, utilizzo dei cimiteri e delle strutture obitoriali, fissa durata e modalità delle concessioni e le tariffe delle sepolture private e disciplina le attività funebri. Inoltre rilascia le autorizzazioni previste per legge, assicura spazi pubblici per lo svolgimento dei riti funebri, assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari.
Inoltre il Comune rilascia l’autorizzazione al trasporto della salma, nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo della proprio corpo per motivi di studio e di ricerca ed insegnamento, previo assenso - e a spese - dell’istituto ricevente. 
 
Compiti delle AULSS
L’Azienda ULSS competente per territorio assicura il servizio di medicina necroscopica, impartisce prescrizioni per la tutela della salute pubblica, vigila per gli aspetti igienico sanitari e rilascia pareri, certificazioni e nullaosta previsti dalla legge dalla L.R. n.18/2010.
 
Attività funebre
L’attività funebre è l’espletamento in forma congiunta di pratiche amministrative inerenti il decesso, l’organizzazione delle onoranze funebri, la vendita di articoli funebri (escluso i prodotti lapidei), preparazione e/o trattamento della salma, trasporto funebre. 
I requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre sono contenuti nell' nell’allegato A della Dgr n. 982 del 17 giugno 2014. L’attività è autorizzata dal Comune ove ha sede l’impresa richiedente, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizia, urbanistica, sanità e di pubblica sicurezza.
Per poter esercitare l'attività funebre, l'impresa deve nominare un direttore tecnico in possesso di specifici requisiti formativi, ottenuti anche presso altre Regioni. 
Chi esercita l’attività funebre può gestire la casa funeraria e la sala del commiato.
L’attività funebre è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali.
E’ vietata l’intermediazione nell’attività funebre.
 
Cimiteri
Il Comune ha l’obbligo di realizzare almeno un cimitero.
Il Comune può affidarne la gestione a ditte esterne all’Amministrazione, rispettando la normativa statale e comunitaria per i servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ogni cimitero, come requisiti minimi, ci sono almeno un campo inumazione, un campo inumazione speciale, una camera mortuaria, un ossario comune e un cinerario comune.  In relazione alle necessità e richieste della popolazione, sono realizzati loculi per la tumulazione, celle per conservazione cassette ossario, celle per conservazione urne cinerarie, uno spazio per la dispersione delle ceneri.
Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia.
Hanno diritto alla sepoltura nel cimitero del Comune le spoglie, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone:
decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
precedentemente residenti nel Comune, con residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
non residenti in vita nel Comune e decedute fuori dal territorio comunale, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi.
Possono essere concesse a privati e ad enti aree per sepolture individuali, familiari e collettive. La concessione non può essere rilasciata a persone o enti con fini di lucro. 
I requisiti strutturali dei cimiteri sono stati definiti con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 4 aprile 2014
 
Cremazione
La Regione del Veneto promuove l’informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l’ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.
In ogni Comune è istituito il registro per la cremazione dove una persona può iscriversi, con atto contenente la propria volontà di essere cremato. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione dell’iscrizione o il ritiro dell’atto presentato. I crematori sono realizzati nell’aree cimiteriali e sono gestiti dai comuni o affidati a terzi, rispettando la normativa statale e comunitaria per i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Ogni salma è avviata singolarmente alla cremazione.
La cremazione, anche di resti mortali, è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto o dei suoi famigliari. Le ceneri derivanti dalla cremazione, sono raccolte in un’urna ermeticamente chiusa e con indicazione dei dati anagrafici del defunto. A richiesta, l’urna contenente le ceneri può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la loro dispersione. Alla consegna, viene redatto apposito verbale che indica la destinazione finale dell’urna.
 
La conservazione può avvenire:
in cimitero, con collocazione nelle celle per la conservazione di urne cinerarie; si deve essere titolari di una concessione di uso della cella;
in cimitero, mediante interramento in spazi a ciò destinati;
in cimitero, con collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti;
in ambito privato.
 
Ogni variazione del luogo di conservazione o del soggetto che conserva l’urna, deve essere comunicata all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione.
 
La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale ( Legge n. 30 del 30/03/2001).
La dispersione può avvenire:
in aree apposite del cimitero;
in aree private all’aperto. Non può dar luogo ad attività di lucro;
in natura, rispettando le norme di legge.
La dispersione deve essere effettuata in maniera controllata, in modo da non arrecare danno o disturbo alcuno a terzi.
E’ vietata nei centri abitati.
 
 
 
Tel. 041 279 1315,  -1311, -1353
E-mail: sanitapubblica@regione.veneto.it
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
 
 
 
Normativa
Legge 30 marzo 2001, n. 130, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18, “Norme in materia funeraria”
DGR n. 433 del 4 aprile 2014: Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria".
DGR n. 982 del 17 giugno 2014, Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria" e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011
 
 
 
 


Data ultimo aggiornamento: 26 giugno 2023