Navigazione Navigazione

contatti contatti

informazioni utili informazioni utili

irpef: alcune iniziative a livello locale irpef: alcune iniziative a livello locale

link utili link utili

Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche: IRPEF


All'interno di questa scheda puoi trovare le seguenti voci:

Cos'è l'IRPEF

E' un'imposta diretta progressiva correlata alla ricchezza personale di ogni singolo cittadino italiano, sia quando esiste già come un bene (es. il patrimonio) sia quando viene prodotta svolgendo un servizio o una prestazione (il reddito). L'IRPEF non è un’imposta trasferibile, ovvero rimane a carico di chi è obbligato a pagarla ed aumenta all'aumentare dell'imponibile, pertanto l'imposta da pagare aumenta più che proporzionalmente rispetto all'aumento dell'imponibile.

Tutti i cittadini italiani, residenti e non residenti nel territorio della Stato, sono tenuti a versare annualmente l’IRPEF. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.

L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto:
- per i residenti nel territorio nazionale su tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili;
- per i non residenti nel territorio nazionale soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. 

L’ IRPEF si versa in funzione agli scaglioni di reddito, che ad oggi sono i seguenti:
1. I scaglione:reddito compreso tra 0 euro e 15.000 euro, l’aliquota IRPEF è del 23%  che corrisponde, nel caso di massimo reddito per questa fascia, ad una tassazione di 3.450 euro.
2. II scaglione: reddito compreso tra 15.001 euro a 28.000 euro, l’aliquota IRPEF è del 27% e corrisponde, nel caso di massimo reddito per questa fascia, ad una tassazione di 6.960 euro. È importante evidenziare che a partire dal secondo scaglione in poi (quindi in caso di reddito maggiore rispetto a quello con aliquota base), si applica l’aliquota successiva solo per la parte eccedente di reddito.
3. III scaglione: reddito compreso tra 28.001 euro e 55.000 euro,  l’aliquota IRPEF è del 38% sulla soglia eccedente la seconda (ossia si applica il 38% solo per la quota di reddito che supera i 28 mila euro, ai quali si applica l’aliquota precedente del 27%)e che corrisponde, nel caso di massimo reddito per questa fascia, ad una tassazione di 17.220 euro.
4. IV scaglione: reddito compreso tra 55.001 euro a 75.000 euro, l’aliquota IRPEF è del 41% sulla quota eccedente il precedente scaglione e corrisponde, nel caso di massimo reddito per questa fascia,  ad una tassazione di 25.420 euro.
5. V scaglione: reddito superiore ai 75.000 euro,  l’aliquota IRPEF è del 43% sulla quota eccedente il precedente scaglione.
I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi Unico devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, risultanti dalla dichiarazione entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di contribuente (persona fisica, società di persone, società di capitali ed enti equiparati).
In generale il versamento dell’IRPEF avviene in 2 fasi: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo, che, salvo proroghe, la prima rata di acconto deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%, mentre la scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto non supera 257,52 euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% - entro il 30 novembre.
L'IRPEF è una imposta che viene versata allo Stato, a cui si aggiungono le eventuali addizionali regionali e comunali.
(torna ad inizio pagina)


Addizionale regionale IRPEF

E' una quota tributaria aggiuntiva all'IRPEF dovuta alla Regione  in cui il contribuente ha residenza. Tale tributo è determinato applicando l'aliquota fissata da ogni singola Regione (una percentuale che varia da un minimo dello 0,9% ad un massimo del 1,4%) al reddito complessivo individuato ai fini dell'IRPEF ed al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.


La Regione del Veneto, l'addizionale regionale IRPEF, gestita dall'Agenzia delle Entrate viene determinata applicando l'aliquota di base dell'1,23% per tutti i contribuenti e per tutte le fasce di reddito, esclusi i soggetti disabili o i contribuenti con un familiare disabile fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992) con un reddito imponibile annuo non superiore ad euro 45.000,00, ai quali l’aliquota applicata è dello 0,9%. Per i contribuenti con un reddito superiore a 300.000,00 euro, come chiarito dalla Circolare 28 febbraio 2012, n. 4 - Agenzia delle Entrate, viene richiesto anche un ulteriore “contributo di solidarietà”, pari al 3% dovuto.

Non sono soggetti invece all'addizionale regionale all'IRPEF i contribuenti:
- soggetti all'IRES (fino al 2003 IRPEG)
- che possiedono soltanto redditi esenti dall'IRPEF
- soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF
- soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
- soggetti a tassazione separata, salvo che il contribuente, avendone la facoltà, abbia optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF
- che, per effetto delle detrazioni d'imposta e di alcuni crediti d'imposta non devono versare IRPEF, ovvero l'IRPEF dovuta non supera euro 10,33.
(torna ad inizio pagina)
 

Addizionale comunale IRPEF

E' un’imposta che si applica sul reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale. E’  facoltà di ogni singolo Comune istituirla, stabilirne l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.
(torna ad inizio pagina)



Contatti presso la Sezione Risorse finanziarie e Tributi della Regione del Veneto:
mail: risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it
Tel. 041 2791194   




Data ultimo aggiornamento: 07 agosto 2015