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Data ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023

FAQ PERCORSO 4 GOL

 

Chiarimenti

- E' obbligatoria una visita al mese per l'attività di Tutoraggio al tirocinio.
- L’indennità di 3,5 €/h per i beneficiari è da erogarsi esclusivamente nell'ambito dell'intervento formativo Reskilling, come a pag. 27 dell'Avviso.
- In merito alle tre fasce di riconoscimento del bonus occupazionale: nella tabella a pag. 33 si parla di “apprendistati di II livello e contratti a tempo determinato >=12 mesi”.
Nella stessa di seguito con altra UCS si indicano i ”contratti a tempo determinato da 6 a 12 mesi”. In quest'ultimo caso si intende “da 6 mesi a 12 mesi meno 1 gg”
 

Progettazione

D: E’ possibile prevedere per le attività obbligatorie un numero maggiore di beneficiari rispetto a quanto indicato in Direttiva, in motivazione di numeri maggiori di beneficiari dai CPI (ad es.causa ritiri)

R: Il numero di beneficiari assegnato a ciascun progetto è una previsione formulata sulla base di un costo medio in rapporto al budget di progetto. La valutazione dell’obiettivo generale di 2000 beneficiari avviati ai progetti del Percorso 4 per il presente bando è stata fatta in considerazione dei Target stabiliti dal PNRR che riguardano il Programma GOL nel suo complesso (Percorsi 1, 2, 3, 4, 5). Non è prevedibile al momento se l’affluenza sarà minore o maggiore rispetto alle attese.

Fatte queste premesse, ci si aspetta in fase di programmazione che siano garantiti i servizi e le misure previste dal Percorso 4 almeno per il numero indicato in Direttiva. La valutazione di prevedere numeri maggiori per sopperire ad eventuali ritiri può essere accettabile purchè sia coerente con gli obiettivi del progetto.

D: A pag. 14 della Guida alla progettazione l’intervento “Supporto per l’autoimpiego” è indicato come tipo di attività “ACC”. In SIU la medesima attività risulta invece indicata di tipologia “COI”. Si chiede pertanto indicazioni su come inserire l’attività in oggetto.

R: E’ corretto utilizzare la tipologia “COI” per l’intervento “Supporto per l'autoimpiego".

D: A pag. 8 della Guida alla Progettazione si chiede di inserire i moduli di adesione in un unico documento. Ciò però comporta l’impossibilità per gli uffici regionali di verificare l’avvenuta applicazione della firma digitale sui moduli (unendo i singoli file si perde la registrazione della firma digitale). Si propone:

1)     Entrare in quadro del progetto – Allegati - Modulo di Adesione in Partenariato
2)     Premere il pulsante “Modifica”
3)     Su numero allegati inserire il numero totale dei partner del progetto
4)     Tornare a quadro “Modulo di Adesione in Partenariato” e premere il pulsante “Allega”
5)     Inserire ciascun singolo documento firmato digitalmente con le estensioni consentite tra cui pdf e p7m.
Essendo documenti in pdf firmati digitalmente non sarà possibile inserire il numero progressivo del singolo modulo di adesione. Il numero progressivo viene comunque riportato nella riga corrispondente al file inserito nel portale. Si chiede inoltre conferma che i file con estensione “.p7m” sono ancora supportati dal sistema e ritenuti validi. Infatti nella maschera di upload questa estensione è stata sostituita con il formato .p7c.

R: E’ corretto uploadare singolarmente i Moduli di Adesione firmati digitalmente. Si può procedere come suggerito. Si conferma che il sistema supporta il formato .p7m.

 

CPI: assessment e assegnazione al Percorso 4 - Progetto territoriale

D: Sarà possibile che i CPI condividano con gli enti le risultanze (o parte delle stesse) della profilazione secondo cui le persone sono state inserite nel percorso 4?

R: SI’ , sarà rafforzata la comunicazione tramite SILS già in corso tra CPI e Comuni; inoltre si prevede da parte di VL la possibilità che il Soggetto Attuatore del Percorso 4 GOL interloquisca con il case manager per i beneficiari più “complessi”.

D: Come sarà organizzato il flusso di invio dei beneficiari da Veneto Lavoro al capofila? Sarà possibile concordare delle modalità di invio “a blocchi”? E’ possibile concordare con VL delle prese in carico “a blocchi tematici”, ad esempio interessando simultaneamente possibili beneficiari di alcune zone territoriali oppure provenienti da alcuni specifici settori?

R: Non sono previste modalità “a blocchi/gruppi”, ma l’attività di assessment è già in corso, dunque è presumibile che all’avvio dei progetti il Soggetto attuatore riceverà un congruo numero di beneficiari rispetto ai quali potrà fare delle prime valutazioni. Si rinvia al monitoraggio in itinere per la rilevazione di eventuali criticità.


Soggetti attuatori e partenariato

D. L’Allegato A al Decreto n. 1323 del 21/11/22 prevede che l’ OPAL di Presa in carico potrà avere per titolare, oltre al soggetto attuatore, anche un soggetto erogatore indicato dal soggetto attuatore, comunicandone il nominativo a Regione Veneto. Ci sembra corretto ritenere che, in un’ottica di prossimità territoriale, il Soggetto Attuatore possa eventualmente chiedere l’attivazione di tante OPAL di Presa in carico quanti sono i partner di progetto. In caso contrario chiediamo quale sia il limite di Soggetti Erogatori che possono essere titolari di Prese in Carico.

R. Il soggetto attuatore può scegliere liberamente se delegare o meno l'erogazione dell'OPAL di Presa in carico ad altri enti accreditati ai SL partner di progetto. Tale scelta va comunicata all'ufficio regionale con file excel che dettagli Nominativo, codice fiscale o P. IVA e competenza territoriale dei soggetti erogatori prescelti; tale documento verrà poi trasmesso a Veneto Lavoro che informerà i CPI affinchè in sede di assessment abbinino l'OPAL di proprietà dell'Ente erogatore territorialmente più prossimo.
Non vi è un limite numerico alla delega nell’ambito del partenariato di progetto.
 

Proposta di percorso 

D. Sarà possibile avere una PPA “dinamica” e modificarla anche in corso di svolgimento, valutando insieme alle persone (e con l’accordo delle stesse) di inserire attività successive come ad es. il tirocinio? Possiamo prevedere la sottoscrizione di una prima Proposta di Percorso nelle prime due ore di ORI che preveda le attività obbligatorie e in un secondo momento, durante l’attività di ORI, ad una rivalutazione del percorso prevedere una PPA con eventualmente il restante degli interventi previsti? 

R: La Proposta di Percorso è un documento in cui le parti si impegnano reciprocamente al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; 
nelle 2 ore obbligatorie di Orientamento specialistico per la definizione della Proposta di Percorso, in base ai fabbisogni rilevati, si individuano le misure necessarie e si sottoscrive la Proposta, componendo il percorso individuale del beneficiario a partire dalle attività obbligatorie in modo il più possibile specifico e personalizzato;
la proposta di percorso potrà eventualmente essere ridefinita o integrata qualora ne emergesse la necessità / utilità per il beneficiario. Ogni modifica del documento dev’essere accettata e controfirmata da ambo le parti in causa (OML e beneficiario).
NB: rispetto all’intervento formativo Reskilling può essere sufficiente indicare nella Proposta di Percorso il monte ore (es. “160 ore di formazione reskilling”), senza ulteriori precisazioni rispetto all’argomento del corso che il beneficiario frequenterà, il quale sarà determinato a seguito della successiva attività di skill gap analysis.


Interventi formativi

D. Rispetto alla FAQ e relativa risposta in merito al tipo di esperienza richiesta per i docenti chiediamo se, per quanto concerne la seniority dei docenti, l’esperienza triennale possa essere  alternativamente sia di tipo professionale (“nel settore”) sia di docenza (“materia della docenza”).

R: E’ corretto, sono tenute in considerazione a fini rendicontativi entrambe le tipologie di anzianità indicate, opportunamente indicate nel Curriculum del docente.

D:Si chiede conferma dell’interpretazione di quanto riportato a pag. 20 dell’All.A, DGR 921/2022 in relazione alle indicazioni della Guida alla progettazione su analogo tema. L’Avviso dice: ”L’offerta formativa basata sul Repertorio Regionale degli Standard Professionali richiede in fase di presentazione del progetto: - il riferimento al profilo RRSP; - Il SEP;- La competenza/conoscenza/abilità di riferimento;- Il settore ATECO”. La frase “in fase di presentazione del progetto” è da intendersi riferita alla fase di formulazione della proposta OPAL, successiva alla formulazione della proposta progettuale, mentre, per la formulazione della scheda intervento formazione reskilling in SIU, si faccia riferimento a quanto riportato in Guida alla Progettazione da pagina 16 a pagina 18.

R: Si conferma la correttezza di quanto descritto.

D: A pagina 25 dell’Avviso si esplicita che i docenti devono avere almeno 3 anni di esperienza nel settore/materia della docenza, “sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate e attestate da registro online”. Per i docenti che non avessero maturato 3 anni di ROL, dal momento che l’adozione del ROL da parte della Direzione Lavoro è molto recente, è possibile andare in deroga a questa indicazione e accettare anche un’esperienza certificata tramite registro cartaceo?

R: Si valuta corretto tenere conto anche delle esperienze di docenza in percorsi di inserimento socio lavorativo per soggetti svantaggiati certificate tramite registro cartaceo e riportate nel Curriculum vitae dei docenti, al fine del calcolo dei 3 anni minimi di esperienza.

D: In merito alla Formazione per le competenze digitali per l’autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana, a pag. 29 dell'Avviso, è indicato che la misura deve essere erogata ad almeno il 10% dei beneficiari. È cura del soggetto attuatore monitorare tale percentuale? 

R: Sì è responsabilità del Soggetto Attuatore; l’attività verrà monitorata tramite sistema anche da Veneto Lavoro.

D: In merito alla Formazione Reskilling – Riqualificazione, a pag. 29 della direttiva, è specificato che “Fermo restando che la misura deve essere disponibile per tutti i beneficiari poiché rappresenta un LEP, verrà erogata ai beneficiari che ne necessitano alla luce dell’esito dello skill gap.” Questo vuol dire che a differenza di quanto indicato a pag. 22 (“gli interventi formativi Reskilling costituiscono attività obbligatoria”) la formazione Reskilling non è obbligatoria per tutti i beneficiari del Percorso 4?

R: Il soggetto Attuatore deve garantire obbligatoriamente la Formazione Reskilling per almeno il 30% dei beneficiari. Si precisa che la Formazione Reskilling, in quanto LEP, deve comunque essere erogata a tutti i beneficiari del GOL - Percorso 4 per i quali essa risulti necessaria dagli esiti della skill gap analysis condotta durante l’Orientamento Specialistico.

AGGIORNAMENTO 29/05/2023Domanda: I bandi del GOL valgono ai fini dell'accreditamento come esperienza pregressa nell'ambito della formazione superiore?

Risposta: Si informa che le O.P.A.L. di “Reskilling” autorizzate ed erogate nell'ambito dei percorsi G.O.L nn. 3 "Riqualificazione - Reskilling" e 4 "Lavoro e Inclusione" sono valevoli ai fini della maturazione dell’esperienza pregressa in ambito Formazione Superiore, purchè rispettino i requisiti di performance previsti dal vigente modello di accreditamento.

Attività a risultato

D. Il riconoscimento del costo relativo alla promozione del tirocinio di 500,00 euro è riconosciuto per qualsiasi tirocinio attivato o è necessario raggiungere una percentuale specifica di realizzazione?

R. Il 50% dell’importo previsto viene riconosciuto all’attivazione del tirocinio (con inserimento in IDO della relativo n. di Comunicazione Obbligatoria). Il restante 50% viene riconosciuto al termine naturale del tirocinio stesso senza ulteriori azioni in IDO. Qualora questo venisse interrotto anticipatamente il secondo 50% non sarà erogato.


SOPAL / IDO

D. Chiediamo la possibilità di caricare le OPAL, in particolare quelle della formazione, mano a mano che si creano le classi e quindi non tutte insieme all’inizio. Questo per permetterci di creare i gruppi aula ed evitare confusione. In particolare, la sede della formazione in moltissimi casi dipende dalla creazione del gruppo stesso e dalla provenienza dei partecipanti.

R. E’ possibile seguire il criterio proposto per le OPAL con maggiori elementi di incertezza/variabilità, quali quelle relative agli interventi di formazione. E’ richiesta maggiore celerità nell’inserimento delle OPAL di Presa in carico, di Orientamento e accompagnamento al lavoro e le OPAL Voucher di servizio e di conciliazione.

D. Secondo la procedura che abbiamo finora utilizzato dei percorsi 1 e 2, chi carica la OPAL è l’unico poi in grado di gestire le attività (es. caricare calendari, ecc. ecc.). Ci chiediamo se la procedura sarà la stessa anche per il percorso 4. 

R. Il percorso 4 si differenzia rispetto ai percorsi 1 e 2 in quanto prevede dei partner di progetto. Le OPAL possono essere caricate sia dai soggetti erogatori che dal soggetto attuatore, in quanto quest’ultimo ha la facoltà di scegliere l'erogatore tra gli enti partner. Sarà poi l’ente indicato come erogatore a gestire le attività in IDO.

 

Condizionalità

D. Procedura segnalazione assenze: per la linea 4 verrà adottata la stessa procedura prevista dalla nota di Veneto Lavoro (Numero Protocollo 54854 del 02/11/2022) che però era esplicitamente rivolta agli Enti Attuatori dei Percorso 1 e 2, oppure sarà prevista una procedura diversa?

R. Si conferma che verrà adottata la stessa procedura.

 

Indennità e borsa tirocinio

(AGGIORNAMENTO 02.02.2023) D. L’indennità di frequenza prevista per i percorsi di “Reskilling-Riqualificazione” (euro 3,5/ora per le ore frequentate in presenza) è compatibile con NASPI, DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza? E’ cumulabile l'erogazione dell'indennità di frequenza e dell'indennità di tirocinio a beneficiari del Programma GOL percettori di NASPI e Reddito di Cittadinanza?

R. Sulla base di quanto disposto dalla Circolare INPS n. 174 del 23/11/2017, par.1, dalle “Linee Guida in materia di tirocini” approvate con l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 25 Maggio 2017, par. 12 “Indennità di partecipazione” e le disposizioni in materia di tirocini della Regione del Veneto approvate con DGR n. 1816 del 07 novembre 2017, art. 14, punto 7, si precisa quanto segue:

- l’indennità mensile di partecipazione al tirocinio di 450,00 euro prevista dalle Direttive approvate con DGR 845/2022 (percorsi 1 e 2) e DGR 921/2022 (percorso 4) nell’ambito del Programma GOL, va erogata a tutti i lavoratori avviati in esperienze di tirocinio anche se si tratta di persone che percepiscono la NASPI;

- l’indennità di partecipazione al tirocinio è pienamente riconoscibile anche ai soggetti percettori di reddito di cittadinanza (RdC) in quanto ricevono un sostegno che non si configura come reddito assimilato al lavoro, ma come prestazione di carattere sociale con destinatario il nucleo familiare; 

- l’indennità di frequenza ai corsi di formazione prevista dalle Direttive approvate con DGR 845/2022 (percorso 1 e 2), DGR 1052/2022 (percorso 3) e DGR 921/2022 (percorso 4) è compatibile con lo stato di percettore di NASPI e di Reddito di Cittadinanza, in quanto pur configurandosi come reddito da lavoro, al pari dell’indennità di tirocinio, non influisce sullo stato di disoccupazione.

Si fa presente che le suddette indennità, pur non determinando la decadenza dai trattamenti, possono influire sull’ISEE e in fase di rideterminazione dell’importo del RdC.

Tali misure sono finalizzate a supportare la partecipazione dei beneficiari del Programma GOL ai corsi di formazione e al tirocinio in quanto mirano a coprire le spese (es. spese di trasporto) che una persona deve sostenere per partecipare a tali attività e che spesso causano difficoltà o disincentivo alla presenza.

D. Come indicato in DGR, l'indennità di frequenza è riconosciuta al raggiungimento del 70% del monte ore totale del corso di formazione Reskilling Riqualificazione; la domanda è: a prescindere che la formazione sia fatta in FAD o in presenza?

R. Il monte ore utile al calcolo del 70% di frequenza ai fini della maturazione dell’indennità di partecipazione è il totale delle ore di formazione previste, indipendentemente dalla modalità di erogazione (in presenza o in FAD). 
NB: L’importo dell’indennità di frequenza è calcolato solo sulle ore svolte in presenza.

D.  Indennità aula: ci sembra corretto ritenere che, non essendo esplicitamente esclusa da DGR 921/22, l’indennità per le ore frequentate a distanza, sia quindi da riconoscersi l’indennità per tutte le ore frequentante indipendentemente dalla modalità di erogazione (distanza/presenza).

R. In analogia con il Percorso 1 e 2 e non essendo precisato diversamente nella DGR 921/2022 si stabilisce che siano riconosciute al fine della determinazione dell’indennità di partecipazione solo le ore svolte in presenza.

 

Voucher

D. È possibile per un utente presentare L’ISEE CORRENTE in luogo dell’ISEE ORDINARIO per poter eventualmente scontare una situazione più favorevole in merito all’importo maggiore di VOUCHER, stante appunto una situazione economica in peggioramento rispetto a quella dimostrabile dall’ISEE ORDINARIO? È possibile ritenere validi per l’accesso al voucher anche gli ISEE SOCIO SANITARIO e gli ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENTE?

R: Non sono da considerarsi valide le ISEE SOCIO SANITARIO E SOCIO SANITARIO RESIDENTE. Il beneficiario deve presentare l’ISEE ORDINARIA in corso di validità. Saranno ritenute valide anche eventuali ISEE CORRENTI. 

D. E’ corretto che nel caso di “persone anziane, parenti o affini dei beneficiari entro il terzo grado, bisognosi/non autosufficienti a carico” non è necessario lo stato famiglia tra i documenti da presentare per l’accesso al voucher, ma solo la dichiarazione dei Servizi Sociali che attesti lo stato di bisogno/non autosufficienza del parente (come previsto dall’ Allegato B al Decreto n. 1155 del 28/10/2022 relativo alle istruzioni sui voucher)?

R. E’ corretto.

 

Rendicontazione

D. Come può essere dimostrata l’idoneità delle sedi nel caso si utilizzino sedi operative non accreditate?

R. In caso di utilizzo di spazi e/o sedi non verificati ai fini dell’accreditamento si può fare riferimento ai resoconti di audit Check list A che l'ente è solito compilare in fase di verifica in loco; è quindi sufficiente tenere agli atti tutta la documentazione riportata in tale documento che dovrà essere obbligatoriamente esibita in caso di ispezione, controllo o richiesta degli uffici. Il mancato possesso dei documenti atti a dimostrare l'idoneità della sede sarà valutato ai fini del mancato riconoscimento delle attività in essa svolte con le conseguenze previste dalla normativa regionale.

D: E' ammesso l'utilizzo di sedi non accreditate per l'erogazione delle attività o queste dovranno svolgersi esclusivamente presso sedi accreditate?

R: Le attività devono essere svolte presso sedi accreditate ai servizi al lavoro (D.G.R. n. 2238/2011 come modificata dalla D.G.R. 1656/2016) e/o alla formazione (D.G.R. n. n. 2120/2015) nella Regione del Veneto o sedi in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di sicurezza degli edifici, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, nonché con la normativa specifica relativa alle tipologie di attività erogate.

D: A pagina 25 dell’Avviso si esplicita che i docenti devono avere almeno 3 anni di esperienza nel settore/materia della docenza, “sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate e attestate da registro online”. Per i docenti che non avessero maturato 3 anni di ROL, dal momento che l’adozione del ROL da parte della Direzione Lavoro è molto recente, è possibile andare in deroga a questa indicazione e accettare anche un’esperienza certificata tramite registro cartaceo?

R: Si valuta corretto tenere conto anche delle esperienze di docenza in percorsi di inserimento socio lavorativo per soggetti svantaggiati certificate tramite registro cartaceo e riportate nel Curriculum vitae dei docenti, al fine del calcolo dei 3 anni minimi di esperienza.

D: In merito alla Formazione per le competenze digitali per l’autonomia della persona nella vita sociale e quotidiana, a pag. 29 dell'Avviso, è indicato che la misura deve essere erogata ad almeno il 10% dei beneficiari. È cura del soggetto attuatore monitorare tale percentuale? 

R: Sì è responsabilità del Soggetto Attuatore; l’attività verrà monitorata tramite sistema anche da Veneto Lavoro.

D: In merito alla Formazione Reskilling – Riqualificazione, a pag. 29 della direttiva, è specificato che “Fermo restando che la misura deve essere disponibile per tutti i beneficiari poiché rappresenta un LEP, verrà erogata ai beneficiari che ne necessitano alla luce dell’esito dello skill gap.” Questo vuol dire che a differenza di quanto indicato a pag. 22 (“gli interventi formativi Reskilling costituiscono attività obbligatoria”) la formazione Reskilling non è obbligatoria per tutti i beneficiari del Percorso 4?

R: Il soggetto Attuatore deve garantire obbligatoriamente la Formazione Reskilling per almeno il 30% dei beneficiari. Si precisa che la Formazione Reskilling, in quanto LEP, deve comunque essere erogata a tutti i beneficiari del GOL - Percorso 4 per i quali essa risulti necessaria dagli esiti della skill gap analysis condotta durante l’Orientamento Specialistico.

D: Relativamente all’offerta formativa a pag. 30 e 31 è specificato che “Una prima valutazione delle proposte formative dell’offerta formativa RRSP avverrà in sede di analisi istruttoria delle domande di partecipazione; nel caso in cui fosse non positiva sarà comunicata all’ente che l’ha formulata, il quale, dovrà trasmettere le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione integrativa.” (pag. 30) e “Una prima valutazione delle proposte formative dell’offerta dinamica avverrà in sede di analisi istruttoria delle domande di partecipazione; nel caso in cui fosse non positiva sarà comunicata all’ente che l’ha formulata, il quale, entro 10 giorni, potrà trasmettere le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione integrativa.” (pag. 31). Questo significa che l’approvazione del progetto non comporta anche l’approvazione dell’offerta formativa? L’offerta formativa ha una procedura separata? In che tempi e modi si differenzia dalla valutazione dell’intera proposta progettuale?  

R: L’approvazione del progetto comporta anche l’approvazione degli interventi formativi in esso descritti, formulati seguendo l’Avviso e le indicazioni dettagliate della Guida alla Progettazione, DDR 875/2022. 
La richiesta e produzione di eventuali chiarimenti/correzioni in questa fase avverrà entro i termini dei tempi istruttori. Successivamente tutte le misure previste da progetto andranno caricate in SOPAL, per poi essere gestite in IDO.

D: È possibile modificare l’offerta formativa indicata in progettazione anche successivamente, magari valutando l’analisi del territorio congiuntamente con il CPI? 

R: Sì, ci si attende una programmazione degli interventi formativi del progetto formulata sulla base di un’analisi socio - economica del territorio e dei suoi fabbisogni, con le caratteristiche indicate nella Guida alla Progettazione, DDR 875 del 10/08/2022; successivamente all’approvazione del progetto si potranno richiedere variazioni di intervento opportunamente motivate, che saranno valutate ed eventualmente accolte.

D: Gli Enti non accreditati alla formazione superiore possono erogare attività formative (digital e reskilling) come per gli AICT precedenti?

R: No, come indicato nella Guida alla progettazione - DDR 875/2022- tabella a pag. 10, solo gli Enti accreditati alla Formazione Superiore possono erogare le attività formative del Percorso 4.

 



Data ultimo aggiornamento: 29 maggio 2023