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Veneto Lavoro


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Data ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023

 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. D. Qual è il formato da adottare per la firma digitale dei moduli di partenariato? CAdES (p7m) o PAdES (pdf)?
R. I formati per la firma digitale dei documenti (domanda/progetto, moduli di adesione in partenariato, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative, dichiarazione sostitutiva altri soggetti) sono quelli previsti dal Codice dell’Amministrazione digitale (testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese). È possibile pertanto adottare sia il formato CAdES e sia il formato PAdES.

 

PARTENARIATI

1. D. Possono essere ammessi come partner operativi soggetti non accreditati che vogliono acquisire l'esperienza necessaria ai fini dell'accreditamento alla Formazione Superiore?
R. L'allegato B della DGR 1321 del 25/10/2022 specifica a pag. 12: "L’attività/gli interventi oggetto della presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza pregressa dell’accreditamento ex. LR n. 19/2002, esclusivamente all’ambito della formazione superiore." Pertanto fermo restando che, ai fini dell’ammissibilità del progetto ogni proposta progettuale dovrà garantire la presenza al suo interno di entrambi gli accreditamenti regionali (servizi per il lavoro e formazione superiore), si conferma l’ammissibilità di partner non accreditati. Si ricorda che tali partner, relativamente alla valutazione qualitativa del progetto, devono avere adeguate competenze e costituire un valore aggiunto opportunamente esplicitati nella descrizione del partner e del ruolo. Si precisa altresì che, in coerenza con il requisito di ammissibilità sopra descritto, la quota preponderante delle ore di formazione dovrà essere in capo al soggetto accreditato alla formazione superiore. Di conseguenza, il partner non potrà erogare più del 50% del totale delle ore di formazione.

 

ATTIVITA’ FINANZIABILI

1. D. La sperimentazione IVC è riservata esclusivamente alla figura di "Operatore dei servizi di sala" o anche ad altri profili del settore turismo?
R. La sperimentazione IVC nel settore turismo, indicata nella DGR 1321 del 25/10/2022 si applica a tutti i profili attinenti al settore del Turismo di cui al SEP 23: Servizi turistici del Repertorio Regionale degli standard Professionali (RRSP).

2.D. Gli interventi di counseling e mentoring devono essere previsti per tutti i destinatari?
R. Possono essere previsti per un numero inferiore di destinatari rispetto al totale indicato nel progetto.

3. D. Si possono presentare progetti con più edizioni dell'intervento di formazione?
R. I progetti devono essere rivolti ad un unico gruppo di destinatari e quindi è possibile attivare una sola edizione dell'intervento di formazione.

 

COSTI ATTIVITA’

1. D. In riferimento all’indennità di tirocinio da corrispondere mensilmente al destinatario al raggiungimento del 70% di frequenza del monte ore mensile, se un destinatario raggiunge il 70% del monte ore mensile solo per il primo mese, ma poi si ritira dal progetto, è possibile riconoscere l’indennità di tirocinio per il mese in questione?
R. Si, poiché l’indennità di tirocinio è riconosciuta appunto su base mensile.

 

DESTINATARI

1.D. E’ consentito erogare l'indennità di tirocinio a percettori di NASPI e Reddito di Cittadinanza?

L’indennità di tirocinio mira a coprire le spese (es. spese di trasporto) che una persona deve sostenere per partecipare a tali attività e che spesso causano difficoltà o disincentivo alla presenza.

Sulla base di quanto disposto dalla Circolare INPS n. 174 del 23/11/2017, par.1, dalle “Linee Guida in materia di tirocini” approvate con l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 25 Maggio 2017, par. 12 “Indennità di partecipazione” e le disposizioni in materia di tirocini della Regione del Veneto approvate con DGR n. 1816 del 07 novembre 201, art. 14, si precisa quanto segue:

- l’indennità mensile di partecipazione al tirocinio di 450,00 euro prevista dalla Direttiva approvata con DGR 1321/2022 deve essere erogata a tutti i lavoratori avviati in esperienze di tirocinio anche se si tratta di persone che percepiscono la NASPI;

- l’indennità di partecipazione al tirocinio è pienamente riconoscibile anche ai soggetti percettori di reddito di cittadinanza (RdC) in quanto ricevono un sostegno che si configura come prestazione di carattere sociale finalizzata all’inserimento lavorativo, con destinatario il nucleo familiare;

Si fa presente che l’indennità di tirocinio costituisce reddito imponibile a fini fiscali.

 

RENDICONTAZIONE

1.D. Come si calcola il contributo massimo per ogni destinatario?

R. Tutte le voci di spesa, ad esclusione delle indennità di tirocinio, dei costi di sperimentazione di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze IVC e degli eventuali costi relativi alla mobilità interregionale e transnazionale nel caso di tirocini da svolgersi fuori regione, concorrono al calcolo del costo massimo per utente di €5.000.
In fase di presentazione del progetto, il costo utente, si otterrà dividendo il costo del progetto (con esclusione dei costi sopra indicati) per numero totale di destinatari (CF univoci) che si intendono coinvolgere nel progetto.
Si precisa che per contributo massimo erogabile si intende il costo massimo per utente e tale costo verrà verificato sia in fase di presentazione che di rendicontazione del progetto.

2.D. La quantità minima di ore da indicare per le attività individuali è un parametro da rispettare solo in fase di presentazione dei progetti?

La quantità minima di ore per le attività individuali deve essere rispettata sia in fase di presentazione, sia in fase di rendicontazione. Le attività erogate che non raggiungeranno il quantitativo minimo di ore previste dalla Direttiva di riferimento non potranno essere rendicontate.
Esclusivamente nel caso in cui il destinatario si ritiri a fronte di assunzione in azienda per svolgere mansioni relative a un profilo professionale correlato al profilo del progetto, potranno essere rendicontate le ore effettivamente svolte anche in numero inferiore al minimo previsto dalla Direttiva.

 

 

Recapiti

Ufficio Programmazione e politiche attive per il lavoro
Direzione Lavoro
E-mail: programmazione.lavoro@regione.veneto.it 
Tel. 041 279 5647 - 5343 - 5731



Data ultimo aggiornamento: 18 aprile 2023