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Data ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023

A - DOTAZIONE FINANZIARIA E BUDGET DI SOSTITUZIONE

1.A) L'importo assegnato per persona è inferiore alla somma dei costi riconoscibili, quindi apparentemente non è possibile erogare ai beneficiari assegnati (target) tutte le misure. Come va gestito questo aspetto?

Il focus è sul fabbisogno del beneficiario del Programma GOL. Gli enti devono offrire alle persone i servizi che servono per essere ricollocate. Il costo è inteso come costo medio per utente, è stato approvato dal Programma attuativo regionale e si basa sull'analisi delle precedenti politiche regionali.

 

2.A) Per poter fare la domanda di assegnazione del budget di sostituzione occorre aver rendicontato tutto il budget precedentemente assegnato?

(modificata in data 11/10/22) No, per poter fare la domanda di Budget di Sostituzione è sufficiente aver preso in carico, avendoli avviati ad almeno una misura, il numero target di beneficiari stabilito con decreto per ciascun percorso.

 

3.A) Quali costi sono inclusi nel budget assegnato?

Il budget assegnato include: i costi per la realizzazione delle misure dei percorsi (UCS riconosciute sia a processo che a risultato) e l'indennità di frequenza da erogare ai beneficiari dei percorsi di formazione Upskilling (limitatamente alle ore in presenza).

 

4.A) Se si realizza l'inserimento lavorativo, è possibile che siano riconosciuti i costi sia per la misura di accompagnamento al lavoro (UCS a processo) che per la misura di incontro domanda-offerta (UCS a risultato)?

Sì, le due misure non sono alternative.

 

5.A) Per poter richiedere l'assegnazione del Budget di Sostituzione è necessario aver esaurito il budget assegnato complessivamente o per percorso?

(modificata in data 11/10/22) Per percorso, poiché la quota di Budget di Sostituzione (e conseguente aumento del numero target beneficiari) viene assegnata in modo distinto per  Percorso 1 e Percorso 2.

 

6.A) Sono previste delle scadenze o degli sportelli per la richiesta del Budget di Sostituzione?

No, la richiesta di Budget di Sostituzione potrà essere presentata in qualsiasi momento. Per il periodo transitorio di 6 mesi solo dagli enti del riparto del Fondo B1.

 

7.A) Un ente attuatore accreditato sia ai Servizi per il Lavoro che alla Formazione Superiore (tra quelli ammessi con DDR 788/2022) può mandare i suoi utenti presso un altro ente attuatore tra quelli ammessi con il medesimo provvedimento (DDR 788/2022) per lo svolgimento di corsi di upskilling e/o di competenze digitali? In tal caso ogni ente rendiconterà la quota parte delle attività generate dai propri beneficiari rendicontabili (e relative indennità)?

Sì, un soggetto attuatore tra quelli ammessi con DDR 788/2022, anche qualora sia in possesso di doppio accreditamento, può inviare i beneficiari presso un altro soggetto attuatore per svolgere le attività formative. Il sistema per la rendicontazione dei costi di tali attività, in quota parte è descritto nella Direttiva, Sezione 14 "modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese".

 

8.A) Con che modalità si deve procedere per richiedere Budget di Sostituzione? 

Inviare la richiesta via PEC a lavoro@pec.regione.veneto.it, indicando come oggetto “GOL_RICHIESTA BUDGET DI SOSTITUZIONE” e mettendola all’attenzione dell’Ufficio Programmazione Politiche Attive del Lavoro. Si richiede di inviare richieste distinte per Linea 1 e 2, indicando per quale linea si richiede di accedere al BdS.

 

B - BENEFICIARI

1.B) Nel raggiungimento del numero di beneficiari target, è necessario che almeno il 75% dei beneficiari coinvolti nelle attività appartengano alle categorie più vulnerabili, come individuate dal Programma GOL?

Il Programma GOL prevede che il 75% dei beneficiari sia costituito da soggetti svantaggiati (come definiti nel DI del 5 novembre 2021 di approvazione del Programma GOL). Tale obiettivo deve realizzarsi a livello regionale. Non ricade, quindi, come obbligo in capo al singolo soggetto attuatore.

 

2.B)  In merito ai beneficiari e ai requisiti d'accesso al programma GOL, cosa si intende con "altri lavoratori con minori chances occupazionali"?

In base alla definizione contenuta nel Decreto interministeriale del 5 novembre 2021, il concetto di "altri disoccupati con minori chanches occupazionali, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito" indica i disoccupati di lunga durata (in cerca di occupazione da almeno sei mesi), giovani e donne, anche non in condizioni fragilità; lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi. Ad ogni modo si ricorda che la verifica dei requisiti di accesso al Programma GOL compete ai Centri per l'Impiego.

 

3.B) Le donne sono sempre beneficiarie del programma GOL?

Il rispetto e la promozione della parità di genere rientra tra le priorità del PNRR. Considerato il divario esistente in Italia tra il tasso di occupazione maschile e femminile, il Programma GOL persegue l'obiettivo di incrementare l'occupazione femminile. Per tale ragione, le donne rientrano sempre tra i beneficiari del Programma GOL.

 

4.B) Nella Direttiva, tra i beneficiari si citano "lavoratori fragili o vulnerabili (giovani NEET con meno di 30 anni) donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi di 55 anni e oltre; altri lavoratori con minori chances occupazionali e con redditi molto bassi". Queste persone sono disoccupate oppure il termine lavoratori indica persone occupate?

Le caratteristiche e i requisiti dei beneficiari del Programma GOL sono individuati dal paragrafo 5 del Programma GOL, approvato dal Decreto interministeriale 5 novembre 2021, a cui si rimanda per la descrizione completa. In tale contesto, anche i disoccupati sono considerati "lavoratori" nel senso di persone che hanno rilasciato una DID e stipulato un patto di servizio. Si ricorda che, in ogni caso, la valutazione dei requisiti di ingresso nel Programma compete ai Centri per l'Impiego.

 

5.B) Con il Decreto 788/22 è stato assegnato un numero di beneficiari da raggiungere a ciascun ente ammesso, entro quale termine deve essere raggiunto il target?

Le risorse assegnate e il relativo target sono riferiti all'anno 2022 ma le risorse potranno essere spese e il target raggiunto anche nel corso del 2023. Si fa presente che i dati di monitoraggio delle misure di GOL saranno oggetto di misurazione e valutazione nell'ambito del sistema di rating.

 

6.B) Può essere richiesto il rimborso a risultato per la misura di "Incontro domanda e offerta di lavoro" nel caso in cui il beneficiario sia collocato presso un'azienda con sede legale e/o operativa non in Veneto?

Sì, può essere richiesto il rimborso a risultato per la misura di Incontro domanda e offerta anche nel caso di rapporti di lavoro con imprese o in sedi collocate fuori dalla regione Veneto. Sarà necessario precisare la regione in cui è registrata la Comunicazione Obbligatoria nel portale dedicato all'erogazione delle misure (IDO).

 

7.B) I giovani under 30 comprendono anche i giovani under 18 (quindi da 16 anni) o solo i maggiorenni?

La categoria comprende tutti i giovani che non sono in diritto/dovere di istruzione e formazione professionale.

 

8.B) I beneficiari che hanno usufruito dell'Assegno per il Lavoro di recente possono accedere alle attività del GOL?

Sì, è possibile inserire un beneficiario che ha avuto l'Assegno per il Lavoro in un percorso GOL.

 

C - PROCESSO (presa in carico, scelta operatore, diritto di ripensamento, erogazione misure...)

1.C) È possibile esaurire le risorse attivando solo una misura dei percorsi per tutti i beneficiari?

La circostanza descritta non è contemplata dal momento che i beneficiari sono inviati dal CPI in maniera graduale. Dal momento in cui avviene la scelta dell'operatore, l'ente attuatore è tenuto a erogare le misure del percorso in tempi rapidi, funzionalmente alla necessità di ricollocazione dei beneficiari.

 

2.C) Chi presenta la richiesta di rimborso per le attività formative nel caso in cui un beneficiario svolga l'attività presso un ente diverso rispetto a quello individuato come soggetto attuatore per il suo percorso?

La richiesta di rimborso per i costi di formazione è sempre presentata dal soggetto attuatore che ha in carico il beneficiario.

 

3. C) Qual è la differenza tra i due tempi di attivazione contemplati nella Direttiva (5 giorni e 20 giorni)?

Dopo che il beneficiario ha scelto l'operatore, questi riceve una notifica nel portale IDO. A partire da tale momento: 

- entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, l'ente attuatore dovrà confermare la presa in carico del beneficiario (presa d'atto, la conferma non è discrezionale in quanto il soggetto attuatore con la firma dell'atto di adesione si impegna a prendere in carico i beneficiari inviati dal CPI sulla base della scelta del beneficiario);

- entro 20 giorni lavorativi dalla notifica, l'ente attuatore dovrà contattare l'interessato e realizzare il primo colloquio di orientamento e/o di accompagnamento al lavoro.

 

4.C) Se due enti, rispettivamente accreditati per i Servizi per il Lavoro e per la Formazione Superiore, collaborano per l'erogazione dei corsi, è possibile che alcune ore vengano erogate dall'ente accreditato ai Servizi per il Lavoro?

No, nel Programma GOL le misure formative possono essere erogate esclusivamente dagli enti accrediati alla Formazione Superiore autorizzati per i Percorsi 1 e 2 (attuatori ammessi con DDR 788/2022 oppure esecutori che hanno dato disponibilità in risposta allo specifico avviso DDR 798/2022). Non sono previsti accordi di partenariato.

 

5.C) Se un beneficiario non dovesse partecipare alle attività successive alle prime due ore, senza esercitare il diritto di ripensamento, è necessario informare il CPI?

R. In caso di mancata presentazione/partecipazione, in assenza di giustificato motivo, agli appuntamenti fissati per svolgere le attività, il soggetto accreditato che ha in carico il beneficiario è tenuto a darne comunicazione al CPI con modalità tracciabili.

 

6.C) Con che criterio vegono convocati i beneficiari dal CPI?

R. Sarà data priorità ai percettori di sostegno al reddito con obbligo di partecipazione (condizionalità).

 

7.C) L'ente attuatore in possesso esclusivamente dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro deve sottoscrivere un accordo di partenariato con un ente accreditato per la Formazione Superiore per erogare i percorsi formativi?

R. Non è prevista la stipula di accordi di partenariato.

 

8.C) In che modo verrà effettuata la scelta del soggetto attuatore e dei corsi di formazione?

La scelta del soggetto attuatore verrà adottata dal beneficiario con il supporto del Case manager sulla base dei soggetti presenti nel catalogo per l'attuazione dei percorso 1 o 2. La scelta del corso di formazione verrà in due fasi: il beneficiario definirà con il case manger il proprio fabbisogno formativo mentre sceglierà il corso di formazione con il supporto del soggetto attuatore.

 

D- ATTIVITÀ FINANZIABILI

1.D) Quanti anni minimi di esperienza dovrà avere il tutor-organizzativo didattico? È prevista una percentuale minima di tutoraggio sulle attività formative?

La direttiva non indica requisiti specifici o una percentuale minima di presenza, ma è richiesto un adeguato livello qualitativo di supporto da parte del tutor. Il grado di soddisfazione del beneficiario relativo al servizio di tutoraggio potrà essere oggetto di valutazione tramite apposito questionario di gradimento.

 

2.D) Con riferimento all'UCS riferita alle ore/allievo delle attività formative (0.84 euro), si chiede come viene calcolato il rimborso in caso di assenze del beneficiario.

Il costo ora/allievo per le attività formative (0.84 euro) è rimborsato per le ore effettivamente frequentate dal beneficiario, a condizione che questi abbia frequentato almeno il 70% delle ore previste. (Esempio: in un corso di formazione upskilling di 60 ore, un beneficiario frequenta 50 ore. Il rimborso per le ore/allievo sarà pari a 50h*0.84€ = 42€). A tal riguardo, si richiamano le disposizioni della Direttiva, Sezione 14 "modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese".

 

3.D) Quali attività occorre aver svolto a favore del beneficiario per poter richiedere il risultato occupazionale (Incontro domanda e offerta di lavoro) a seguito di attivazione di un rapporto di lavoro?

Per il riconoscimento del risultato occupazionale è necessario: per il Pecorso 1 aver fatto almeno un'ora di accompagnamento al lavoro; nell'ambito del Percorso 2 avere fatto almeno un'ora di orientamento e un'ora di accompagnamento al lavoro

4.D) La Direttiva per i percorsi 1 e 2 prevede la possibilità di erogare a distanza anche le attività individuali di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro, nella percentuale massima del 50% delle ore.  Qual è il monte ore da considerare per definire il massimo delle ore erogabili a distanza?

Possono essere erogate a distanza il 50% delle ore previste per la singola misura individuale nell’Assegno GOL rilasciato dal Centro per l’Impiego al beneficiario.

5.D) E’ cumulabile l'erogazione dell'indennità di frequenza prevista per la formazione Upskilling a beneficiari del Programma GOL percettori di NASPI e Reddito di Cittadinanza?

(aggiornata al 02/02/2023) Sulla base di quanto disposto dalla Circolare INPS n. 174 del 23/11/2017, par.1, dalle “Linee Guida in materia di tirocini” approvate con l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 25 Maggio 2017, par. 12 “Indennità di partecipazione” e le disposizioni in materia di tirocini della Regione del Veneto approvate con DGR n. 1816 del 07 novembre 201, art. 14, punto 7, su precisa quanto segue:

- l’indennità mensile di partecipazione al tirocinio di 450,00 euro prevista dalle Direttive approvate con DGR 1052/2022 (percorso 3) e DGR 921/2022 (percorso 4) nell’ambito del Programma GOL, va erogata a tutti i lavoratori avviati in esperienze di tirocinio anche se si tratta di persone che percepiscono la NASPI;

- l’indennità di partecipazione al tirocinio è pienamente riconoscibile anche ai soggetti percettori di reddito di cittadinanza (RdC) in quanto ricevono un sostegno che non si configura come reddito assimilato al lavoro, ma come prestazione di carattere sociale con destinatario il nucleo familiare;

- l’indennità di frequenza ai corsi di formazione prevista dalle Direttive approvate con DGR 845/2022 (percorso 1 e 2), DGR 1052/2022 (percorso 3) e DGR 921/2022 (percorso 4)  è compatibile con lo stato di percettore di NASPI e di Reddito di Cittadinanza , in quanto pur configurandosi come reddito da lavoro, al pari dell’indennità di tirocinio, non influisce sullo stato di disoccupazione.

Si fa presente che le suddette indennità, pur non determinando la decadenza dai trattamenti, possono influire sull’ISEE e in fase di rideterminazione dell’importo del RdC.

Tali misure sono finalizzate a supportare la partecipazione dei beneficiari del Programma GOL ai corsi di formazione e al tirocinio in quanto mirano a coprire le spese (es. spese di trasporto) che una persona deve sostenere per partecipare a tali attività e che spesso causano difficoltà o disincentivo alla presenza.

 

E- OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1.E) L'ente scelto dal beneficiario presso il CPI è sempre obbligato ad attivare il GOL?

Sì, come precisato nella Direttiva ("Sezione 6 - Interventi finanziabili dei percorsi", par. 6.1.2, pag. 21), l'operatore scelto dal beneficiario deve obbligatoriamente confermare la richiesta. La mancata conferma può comportare la revoca del budget, come previsto nella "sezione 19 - Meccanismi sanzionatori" della Direttiva (pag. 39).

 

2.E) Entro quale scadenza è necessario utilizzare il budget assegnato e raggiungere il target?

Il budget potrà essere utilizzato anche nel corso del 2023 per raggiungere il target. Non è stata ancora definita una scadenza.

 

3.E) E' ammesso l'utilizzo di sedi occasionali per l'erogazione delle attività o queste dovranno svolgersi esclusivamente presso sedi accreditate?

Le attività devono essere svolte presso sedi accreditate ai servizi al lavoro (D.G.R. n. 2238/2011 come modificata dalla D.G.R. 1656/2016) e/o alla formazione (D.G.R. n. n. 2120/2015) nella Regione del Veneto o sedi in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di sicurezza degli edifici, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, nonché con la normativa specifica relativa alle tipologie di attività erogate.

 

4.E) Come può essere dimostrata l’idoneità delle sedi nel caso si utilizzino sedi operative non accreditate?

In caso di utilizzo di spazi e/o sedi non verificati ai fini dell’accreditamento si può fare riferimento ai resoconti di audit Check list A che l'ente è solito compilare in fase di verifica in loco; è quindi sufficiente tenere agli atti tutta la documentazione riportata in tale documento che dovrà essere obbligatoriamente esibita in caso di ispezione, controllo o richiesta degli uffici. Il mancato possesso dei documenti atti a dimostrare l'idoneità della sede sarà valutato ai fini del mancato riconoscimento delle attività in essa svolte con le conseguenze previste dalla normativa regionale.

5.E) Posso utilizzare figure professionali riconosciute come OML nel sistema SIA anche presso sportelli non risultanti sedi accreditate?

Possono essere utilizzati gli OML legati ad una o più sedi operative accreditate purché le risorse in questione garantiscano il presidio della sede/delle sedi cui risultano abbinati nel medesimo sistema SIA  come indicato negli orari di apertura riportati dalla carta dei servizi tenuta agli atti nell'ultima istanza approvata .

 

6.E) Un ente attuatore ammesso con DDR n. 788/2022 o esecutore dei percorsi formativi (Avviso approvato con DDR n. 798/2022) che intende rinunciare a erogare le misure nei Percorsi 1 e 2, quale procedura deve seguire?

L’ente attuatore/esecutore che intende rinunciare a erogare le misure nei Percorsi 1 e 2, può farlo inviando una PEC a lavoro@pec.regione.veneto.it, allegando un documento su carta intestata dell’ente, firmato digitalmente dal legale rappresentante, in cui si esprime tale volontà. La comunicazione deve essere posta all'attenzione dell'Ufficio Programmazione della Direzione Lavoro e indicare come oggetto "GOL - Percorsi 1 e 2 - rinuncia ente attuatore/esecutore (denominazione ente)". Attenzione: l’ente è comunque tenuto a portare a termine i percorsi dei beneficiari già abbinati alle OPAL a catalogo, erogando loro tutte le misure previste nei rispettivi Assegni GOL; è altresì tenuto a portare a termini i percorsi formativi avviati e a realizzare quelli per cui è stato raggiunto il numero minimo di allievi necessario all’avvio.

 

F - MECCANISMI SANZIONATORI

1.F) Nella Direttiva è indicato che è prevista la revoca del budget e la sospensione dalla partecipazione ai percorsi per i soggetti attuatori che, entro 6 mesi dall’assegnazione del budget effettuata con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro, non abbiano attivato alcun percorso. Cosa si intende precisamente con mancata attivazione dei percorsi?

Tale disposizione deriva dalla necessità di garantire il raggiungimento dei target in termini di numero di beneficiari coinvolti nelle misure del Programma. La revoca interviene se l'ente non ha erogato alcuna attività tra quelle previste nei percorsi; questa condizione si può verificare anche nell'ipotesi in cui nessun beneficiario abbia scelto l'ente.

 


Data ultimo aggiornamento: 02 febbraio 2023

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