Autocontrollo delle produzioni

 

Gli operatori professionali devono rilasciare il passaporto delle piante in riferimento ai siti e alle specie autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale, solo in seguito ad un esame scrupoloso delle piante (“autocontrollo”), che attesti:

- l’assenza degli organismi da quarantena;

- il rispetto delle soglie massime di presenza degli organismi regolamentati non da quarantena sulle piante (all. IV del Reg. UE 2019/2072 e V del Reg. UE 2019/2072);

- il rispetto delle prescrizioni in materia di spostamento nell’UE (all. VIII del Reg. UE 2019/2072);

- il rispetto di eventuali misure fitosanitarie adottate dalle autorità competenti.

 

Il controllo va effettuato nei periodi più opportuni, tramite almeno un esame visivo e, se del caso, campionamenti ed analisi.

La normativa fitosanitaria vigente affida agli operatori professionali l'autocontrollo delle produzioni e la tracciabilità di tali controlli. Gli operatori, dunque, devono saper riconoscere la presenza degli organismi nocivi sulle proprie produzioni e individuare i momenti in cui effettuare i controlli visivi in campo. Il personale che effettua i controlli deve, quindi, essere adeguatamente formato. La formazione del personale addetto ai controlli deve essere adeguatamente dimostrata (Reg. 2019/827, art.1 lett. d).

La normativa fitosanitaria prevede che gli autocontrolli delle produzioni effettuati dagli operatori professionali siano opportunamente registrati. In particolare, è necessario registrare almeno:

- Data dell’ispezione visiva;

- Organismo nocivo controllato;

- Specie vegetale controllata;

- Esito ispezione visiva;

- Eventuali azioni intraprese nel caso di dubbi/presenza/sintomi;

- Eventuali campionamenti e relativi esiti dell’analisi;

- Persona che ha eseguito il controllo.

 

I dati degli autocontrolli devono essere conservati per almeno tre anni e resi disponibili alla consultazione durante le ispezioni del Servizio Fitosanitario Regionale.

Con l'entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2019/827 (relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare per essere autorizzati a rilasciare passaporti delle piante), i Servizi Fitosanitari devono supportare gli operatori professionali, mettendo a disposizione gli strumenti tecnici per acquisire tali conoscenze. A tal fine, il Servizio Fitosanitario Regionale Veneto mette a disposizione delle schede informative dedicate all'autocontrollo delle produzioni, con particolare riguardo agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.

Le schede sono pubblicate suddivise per specie botanica: per ognuna di esse sono riportati tutti gli organismi regolamentati non da quarantena elencati nell'Allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

 

Piante da frutto

Albicocco (Prunus armeniaca) - Castagno (Castanea sativa) - Ciliegio (Prunus avium) - Fico (Ficus carica) - Mandorlo (Prunus dulcis) - Melo (Malus domestica) - Nocciolo (Corylus avellana) - Noce (Juglans regia) - Olivo (Olea europaea) - Pesco (Prunus persica)  - Susino (Prunus domestica)  - Vite (Vitis vinifera)

 

Piante ortive

Aglio (Allium sativum) - Asparago (Asparagus officinalis) - Cardo (Cynara cardunculus) - Cipolla (Allium cepa) - Lattuga (Lactuca sativa) - Melanzana (Solanum melongena) - Peperone (Capsicum annuum) - Pomodoro (Solanum lycopersicum) Porro (Allium porrum)

 

Colture da seme

Cipolla (Allium cepa) - Colza (Brassica napus) - Fagiolo comune (Phaseolus vulgaris) - Fagiolo di Spagna (Phaseolus coccineus) - Fava (Vicia faba) - Girasole (Helianthus annuus) - Erba medica (Medicago sativa) - Peperone (Capsicum annum) - Pisello (Pisum sativum) - Pomodoro (Solanum lycopersicum) - Porro (Allium porrum) - Ravizzone (Brassica rapa var. silvestris) - Riso (Oryza sativa) - Senape bianca (Sinapis alba) - Soia (Glycine max)

 



Data ultimo aggiornamento: 16 maggio 2025