Export di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti verso Paesi Terzi
L'operatore professionale che intende esportare vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti che necessitano di un certificato fitosanitario deve essere iscritto al RUOP (Registro Ufficiale Operatori Professionali).
L’operatore registrato al RUOP può richiedere il rilascio di un certificato fitosanitario rispettando i seguenti punti:
- le richieste di rilascio di certificato fitosanitario per esportazione devono pervenire tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente alla spedizione. Le richieste pervenute oltre tale orario saranno evase il giorno successivo;
- le richieste di rilascio di certificato fitosanitario per esportazione di materiali di propagazione (sementi, piante, parti di pianta), data la complessità e numerosità dei Paesi Terzi aderenti alla FAO, tutti dotati di propria normativa fitosanitaria, devono pervenire almeno 10 giorni prima per consentire un adeguato esame delle condizioni fitosanitarie richieste per la commercializzazione, con allegato anche il permesso di importazione (se previsto) o l’estratto della normativa fitosanitaria per condizioni particolari richieste dal Paese destinatario, almeno in lingua inglese;
- Per spedizioni di vegetali, relative a Paesi Terzi di nuova destinazione, è necessario fornire indicazioni relative ai requisiti fitosanitari del Paese di importazione (normativa o permesso di importazione possibilmente in lingua inglese) ai sensi del D.M. 333987 del 27/07/2022, art. 6, comma 6a;
- La ditta deve disporre di adeguate strutture che consentano un’agevole identificazione ed ispezione dei materiali da esportare (D.M. 333987 del 27/07/2022, art. 6, comma 6b)
Modalità di richiesta del certificato fitosanitario:
- per ogni singola spedizione va utilizzato un modulo richiesta (es.: per tre spedizioni inoltrare tre moduli distinti);
- il modulo richiesta deve essere inviato in formato pdf tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC regionale fitosanitari@pec.regione.veneto.it e inviato, inoltre, alle altre caselle di posta elettronica citate nel modulo richiesta utilizzato. Si ricorda che le richieste devono pervenire anticipatamente all’esportazione e con le tempistiche viste sopra;
- l’oggetto della vostra PEC deve essere riportata la seguente dicitura:
“Richiesta Cert_Fito export (provincia di __) per il giorno__/__/____”.
Oltre al modulo richiesta è obbligatorio allegare:
- distinta di pagamento della tassa fitosanitaria;
- permesso di importazione (se previsto);
- estratto della normativa fitosanitaria del Paese Terzo Importatore (se richiesta);
- fattura di vendita/proforma/packing list.
- qualora, dopo avere inviato una richiesta di certificato fitosanitario per l’esportazione, codesta ditta avesse necessità di annullare l’esportazione programmata, è tenuta ad avvisare telefonicamente con adeguato anticipo lo scrivente ufficio e/o l’Ispettore incaricato, ed inoltrare formale richiesta di annullamento utilizzando sempre la PEC.
Per la richiesta, utilizzare il relativo modulo richiesta per provincia di competenza:
Richiesta EXPORT ufficio VR - Richiesta PRE-EXPORT ufficio VR - (riferimento ufficio 045/8676919);
Richiesta EXPORT ufficio PD - (riferimento ufficio 049/8293869)
Richiesta EXPORT ufficio RO - (riferimento ufficio 0425/397307)
Richiesta EXPORT ufficio TV/BL - (riferimento ufficio 0422/657561)
Richiesta EXPORT ufficio VE - (riferimento ufficio 041/2795701)
Richiesta EXPORT ufficio VI - (riferimento ufficio 0444/337950)
Autodichiarazione piante da impianto (da utilizzare e allegare alla richiesta in caso di spedizioni di piante di propria produzione)
Tariffe dovute per controlli ufficiali su spedizione di piante, prodotti vegetali o altri prodotti
Per il rilascio di un Certificato Fitosanitario in esportazione è dovuto il versamento di una tariffa fitosanitaria export ai sensi del D. Lgs. 19/2021, Allegato III, Sezione II.
Modalità di pagamento (istruzioni per il pagamento tramite
Portale MyPay della Regione Veneto).
Il pagamento tramite bonifico bancario non sarà più possibile a partire dal 01/01/2026.
Ai sensi dell’art 4 del DPR 26 ottobre 1972 , n. 633, le tariffe fitosanitarie pagate ai Servizi Fitosanitari regionali non sono soggette a fatturazione in quanto relative ad operazioni eseguite dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito di attività di pubblica autorità e non ad attività commerciali.
Approfondimenti
Export macchine agricole e forestali
Per ulteriori informazioni: Tel. 045-8676900 - 049-8293740
Data ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026