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Data ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA/BIOMETANO DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS/BIOMASSA)

 

Fatte salve le disposizioni in materia di accise, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da biogas/biomassa ed agli impianti di produzione di biometano, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, sono soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003.

L’autorizzazione unica viene rilasciata dalla Regione attraverso una Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990, coinvolgendo tutte le Amministrazioni interessate che debbano esprimere un parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso.

Con l’autorizzazione unica sono quindi rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto, delle infrastrutture indispensabili e delle opere connesse, di competenza delle Amministrazioni coinvolte. Le opere sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. L’autorizzazione unica costituisce, ove occorra, anche variante agli strumenti urbanistici.

Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico.

L’autorizzazione abilita alla costruzione ed all’esercizio. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento e periodico rinnovo delle autorizzazioni settoriali che confluiscono nell’autorizzazione unica.

Sono soggetti all’autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 anche gli impianti operanti in co-combustione (fonti rinnovabili e fonti convenzionali), di potenza termica tra 3 e 300 MW, se il richiedente fornisce documentazione idonea a dimostrare che la producibilità imputabile, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto, sarà superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale. Se gli impianti sono alimentati anche solo parzialmente da rifiuti, e soggetti ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, si applica l’autorizzazione unica anche sotto la soglia di 3 MWt.

 

IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE UNICA ENERGETICA

E’ stabilito un regime autorizzativo semplificato per impianti di produzione di energia elettrica di micro e piccola cogenerazione, soggetti rispettivamente a comunicazione ed a procedura abilitativa semplificata (PAS) indirizzate al Comune. 

Il regime autorizzativo per impianti di produzione di biometano è individuato all’art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011, che prevede una procedura abilitativa semplificata (PAS) al Comune nei seguenti casi:

- nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora;

- interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti esistenti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione;

- interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
  2. gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;
  3. la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
  4. l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate.

 

La procedura per la PAS comunale è definita all’art.6 del D.Lgs 28/2011. Tutte le necessarie autorizzazioni o concessioni sono acquisite dal proponente ed allegate alla PAS, ovvero sono acquisite dal Comune nell’ambito della conferenza dei servizi. Il titolo ottenuto attraverso la PAS non comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e non costituisce variante agli strumenti urbanistici. Non è ammesso il ricorso alla PAS se il richiedente non ha la disponibilità sulle aree interessate dall’impianto e dalle opere connesse.

ATTENZIONE: Ai sensi della L.R. 33/1985, come recentemente modificata con la L.R. 16/2023, l’autorizzazione di settore relativa alle emissioni in atmosfera ove dovuta (per potenza immessa >1 MWt) deve essere richiesta alla Provincia/Città metropolitana. 

AREE IDONEE

La Deliberazione di Consiglio n. 38 del 2 maggio 2013 ha individuato le aree e i siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, tali per cui l’ubicazione in questi siti determinerebbe elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in fase di istruttoria.

Il D.Lgs 199/2021 art. 20 ha demandato a decreti attuativi la definizione dei principi e criteri che dovranno seguire le Regioni per individuare le aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nelle more dell’emanazione dei decreti e conseguente individuazione da parte delle Regioni, il comma 8 del citato articolo indica le tipologie di siti che sono considerati aree idonee. Per le aree non incluse tra le aree idonee si procede alla valutazione caso per caso.

 

 

 

Struttura di riferimento

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it 
Segreteria: 041 279 2143-2186 - 4434 - email: ambiente@regione.veneto.it
Unità Organizzativa Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera
email: atmosfera@regione.veneto.it



Data ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2024