IL PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRBAI)
Il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate (PRBAI) è lo strumento funzionale all’analisi delle situazioni critiche e alla individuazione degli interventi prioritari, con cui la Regione, in attuazione della normativa vigente, assolve a una gestione sostenibile del proprio territorio e delle proprie risorse.
In risposta alla necessità di recuperare aree degradate per restituirle agli usi legittimi, con l’impiego di tecnologie sostenibili anche in termini di tempo ed economicità, e in linea con gli obiettivi e i target dell’Agenda 2030, il Piano costituisce, infatti, strumento di promozione di strategie di recupero ambientale e rigenerazione urbana.
Il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate costituisce parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (
Elaborato E) per espressa previsione normativa, in coerenza allo stretto rapporto fra la gestione dei rifiuti e la bonifica.
Il Piano è stato aggiornato con
DGRV n. 988/2022, alla quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.
Principali contenuti del piano regionale di bonifica delle aree inquinate
Il PRBAI sviluppa i contenuti indicati dall’art. 199, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e in particolare prevede:
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l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto
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Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
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l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
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le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
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l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero;
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la stima degli oneri finanziari.
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le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
Come specificato al comma 7 del medesimo articolo, l'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
L’obiettivo generale del Piano, in continuità con la pianificazione 2010-2020, è quello di definire un quadro completo dei siti contaminati e potenzialmente contaminati presenti sul territorio regionale per i quali la bonifica compete ad un soggetto pubblico, fornendo per gli stessi le informazioni disponibili e aggiornate, indicando le procedure attivate e da attivare per il loro ripristino e fissando, per i siti di interesse pubblico, l'ordine di priorità e la stima degli oneri necessari per il completamento degli interventi.
L’elenco dei siti contaminati del PRBAI
Il Piano considera solamente i siti di interesse pubblico, cioè quelli per i quali, per diverse motivazioni, compete al soggetto pubblico l’intervento per la bonifica e conseguentemente i casi in cui:
- il soggetto pubblico è il responsabile dell’inquinamento;
- il soggetto pubblico è proprietario dell’area interessata dall’inquinamento anche se non ne è il responsabile;
- il soggetto pubblico interviene, in sostituzione del responsabile inadempiente o non rintracciabile, nell’attuazione delle procedure previste per la messa in sicurezza e ripristino.
L’elenco dei siti individuati è riportato in
Allegato 4 al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, che risulta ampiamente recepito dal Titolo V del D.Lgs. 152/06, per i siti da bonificare l’obbligo delle operazioni di ripristino spetta al responsabile dell’inquinamento, privato o pubblico che sia; in caso di inadempienza o non rintracciabilità del soggetto privato responsabile, gli interventi possono essere eseguiti dal proprietario del sito o altro soggetto interessato, ovvero, qualora anche questi ultimi non intervengano, la norma (art. 250 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) dispone l’intervento sostitutivo della Pubblica Amministrazione in danno ai soggetti inadempienti, anche attraverso il disposto di cui all’art. 253 D.Lgs. 152/06.
Data ultimo aggiornamento: 09 maggio 2025

