Il percorso della bonifica dei siti contaminati
In presenza di una potenziale contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, dev’essere attivato un procedimento di bonifica secondo quanto previsto dal Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/06.
Una volta accertato il verificarsi di un evento che potrebbe aver contaminato un sito, il responsabile dell’inquinamento, o altro soggetto interessato non responsabile (ad esempio il proprietario del sito), attua entro 24 ore le necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza per rimuovere o quantomeno contenere la contaminazione, ed informa gli Enti preposti con apposita comunicazione utilizzando la modulistica allegata alla delibera della Regione Veneto n. 1688 del 30/12/2022.
Per verificare che risultano superati i limiti di legge, denominati “Concentrazioni Soglia di Contaminazione” (CSC) per una o più sostanze tra quelle indicate dalla norma, il soggetto che ha attivato le misure di contenimento esegue un’indagine preliminare nella zona interessata che può coinvolgere più matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee).
Dai risultati dell’indagine può emergere che:
•
Concentrazione rilevata<CSC: il sito risulta non contaminato, si procede al
ripristino dello stato dei luoghi attestato con un’autocertificazione e il procedimento si conclude
•
Concentrazione rilevata>CSC: il sito risulta potenzialmente contaminato, e quindi per acquisire informazioni sull’entità della contaminazione (aree e volumi di terreno interessati nonché eventuale contaminazione delle acque di falda) si esegue un
piano di caratterizzazione.
In via ordinaria sul sito contaminato si esegue l’analisi del rischio sanitario ed ambientale sito specifica per valutare il grado di contaminazione e i rischi per la salute umana e per l’ambiente che possono essere causati dall’inquinamento rilevato.
L’analisi del rischio permette di determinare le
Concentrazioni Soglia del Rischio (CSR), ovvero i livelli di contaminazione al di sotto dei quali non vi è rischio per l’uomo e l’ambiente e che costituiscono gli obiettivi di bonifica sito specifici. Le CSR vanno confrontate con le
Concentrazioni Rappresentative della Sorgente (CRS) (ovvero le concentrazioni di contaminazione rilevate nel suolo e/o nella falda) che possono corrispondere alla concentrazione massima rilevata (C
max) oppure al risultato di un’elaborazione statistica di tutti i valori rilevati per quella sostanza nelle fasi di indagine preliminare e di caratterizzazione.
Nel caso in cui l’analisi così effettuata evidenziasse un
rischio accettabile (CRS<CSR) il sito risulta non contaminato e il procedimento può essere concluso.
Nel caso in cui invece venisse evidenziato un
rischio non accettabile (CRS>CSR) il sito risulta contaminato e si dovrà quindi realizzare la
bonifica con l’obiettivo di ridurre le concentrazioni rilevate (CRS) al di sotto delle concentrazioni CSR. Il raggiungimento degli obiettivi dell’attività di bonifica dovrà essere verificato tramite
collaudo.
La
certificazione di avvenuta bonifica viene rilasciata dalla Provincia territorialmente competente, a seguito di apposita
relazione tecnica predisposta da Arpav.
La procedura di bonifica sopra descritta è di tipo ordinario ed è disciplinata dall’art. 242, Parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/2006.
In alcuni casi, il D. Lgs 152/2006 prevede procedimenti semplificati, specifici e differenziati.
In particolare si tratta di:
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aree agricole: art. 241 e DM 46/2019
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aree militari: art. 241 bis e DM 22 ottobre 2009
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procedure semplificate per operazioni di bonifica: art. 242-bis
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aree di ridotte dimensioni: art. 249
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punti vendita carburanti: art. 242 comma 13 bis e DM 12 febbraio 2015 n. 31
Per determinati siti di grandi dimensioni nei quali il livello di contaminazione accertato è rilevante la competenza per la gestione del procedimento di bonifica è dello stato (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica); tali siti sono individuati dalla normativa (art. 252 del Testo Unico Ambientale) come Siti di Interesse Nazionale (SIN).