I rifugi alpini
Presentazione
I rifugi alpini che rientrano nella tipologia “strutture ricettive complementari”, di cui all'art. 27 della LR 11/2013, sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri, predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino e devono essere custoditi durante il periodo di apertura al pubblico.
Il rifugio alpino si compone da camere che per oltre il 50% devono avere almeno due o più posti letto, e da almeno una camera di alloggio per il titolare.
I rifugi alpini - con l'esclusione di quelli già denominati e in esercizio come rifugi escursionistici ai sensi dell'art. 25 comma 15 della LR n.33/2002 - dispongono durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate; durante il periodo di apertura stagionale tale servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata.
La Giunta regionale con DGR 109/2019 ha definito i requisiti, condizioni e ii criteri per la classificazione unica delle strutture ricettive complementari rifugi alpini.
Obblighi principali:
presentare domanda di classificazione alla Regione:
presentare una SCIA al Comune, nel caso di nuovo gestore;
comunicare i dati statistici;
NB: Si ricorda che anche i rifugi alpini, come tutte le altre strutture ricettive, hanno l’obbligo di comunicare i dati a fini statistici sul numero di ospiti che pernottano (artt. 13 comma 5 e 17 comma 2, LR11/2013).
Normativa di riferimento
Legge Regionale n. 11/2013 - art. 27
DGR n. 109/2019
Ulteriori informazioni contattare gli uffici regionali periferici di competenza:
- Belluno: e-mail: turismobelluno@regione.veneto.it
- Treviso: e-mail: turismotreviso@regione.veneto.it;
- Vicenza: e-mail: turismovicenza@regione.veneto.it;
- Verona: e-mail: turismoverona@regione.veneto.it;
pec unica per tutti gli uffici periferici: turismo@pec.regione.veneto.it
Data ultimo aggiornamento: 14 maggio 2019