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ospitalità diffusa: alcune iniziative a livello locale ospitalità diffusa: alcune iniziative a livello locale

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OSPITALITÀ DIFFUSA

Cos'è

L'ospitalità diffusa (OD), da non confondere con l'albergo diffuso, è un modello di accoglienza che si sta affermando nel mercato turistico. Non è una semplice sommatoria di strutture ricettive, ma una vera e propria rete di imprese che offre anche servizi turistici diversi e aggiuntivi rispetto a quelli dell'alloggio in strutture ricettive alberghiere e complementari.
È quindi una forma di organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione di un'offerta turistica proposta da una rete di imprese (non solo ricettive) in un particolare contesto.

L'ospitalità diffusa soddisfa i desideri di una clientela turistica esigente ed esperta: persone che amano viaggiare, che hanno soggiornato in diversi tipi di strutture ricettive e località e che sono alla ricerca di formule innovative, ma che al tempo stesso siano in grado di rispecchiare il più possibile le caratteristiche del luogo.
L'ospitalità diffusa, in generale, ha anche la funzione di "animare" dal punto di vista sociale, culturale ed economico piccoli centri o aree svantaggiate.

La normativa regionale (Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 - Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto - con l'art. 28 Ospitalità diffusa) riconosce questa particolare forma di ospitalità in montagna come complemento e completamento di una di una ricettività che va oltre la struttura ricettiva e coinvolge il comune, il borgo, il centro abitato del paese montano, una realtà cioè nella quale il turista si immerge, diventa parte integrante del vivere quotidiano, può scoprire e riscoprire i ritmi, i tempi e i modi del vivere in montagna insieme agli stessi residenti.
 

Utilizzo della denominazione: criteri e requisiti


L'utilizzo della denominazione aggiuntiva "ospitalità diffusa" è permesso alle aggregazioni di attività in possesso dei seguenti criteri e requisiti, stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 20 gennaio 2015:
Ambito territoriale: aree di montagna oggetto delle classificazioni del territorio montano di cui alla Legge regionale 8 agosto 2014 n. 25;
Forme di aggregazione: previste dalle norme vigenti, ad esempio le aggregazioni di imprese di cui alla LR 30 maggio 2014 n. 13 art.5;
Tipologie di aderenti: strutture ricettive previste dalla Legge regionale n. 11/2013, nonché le strutture che offrono servizi di interesse turistico tra cui le imprese di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, etc.), agenzie di viaggio e agenzie immobiliari e altri soggetti complementari alla strutturazione dell'offerta turistica del borgo, paese o territorio interessato;
Numero minimo di imprese aderenti: le aggregazioni che intendono utilizzare la denominazione "Ospitalità diffusa" dovranno avere un numero di imprese aderenti non inferiore a tre;
Tipologie e numero di servizi offerti: l'aggregazione che intende usufruire della denominazione "Ospitalità diffusa" dovrà avere tra i propri aderenti almeno due strutture ricettive, almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e garantire almeno un'offerta di 15 posti letto;
Centro ricevimento per i turisti: il centro di ricevimento dell'ospitalità diffusa fungerà anche da info-point turistico secondo quanto previsto dalla DGR n. 2287/2013, fatta salva l'eventuale assenza di rete internet nelle zone in cui non sia disponibile la rete telematica;
Modello di ospitalità diffusa: le aggregazioni che usufruiscono della denominazione aggiuntiva potranno rivolgersi a specifiche famiglie motivazionali della domanda quali ad esempio bike friendly accomodation and hospitality, mountain bike hospitality, trekking hospitality, ecc.;
Coordinamento turistico: le aggregazioni riconosciute dalla Provincia potranno aderire all'Organizzazione di Gestione della Destinazione eventualmente costituita ai sensi della DGR n. 2286/2013 nel territorio di pertinenza;
Segno distintivo: l'aggregazione che utilizza la denominazione aggiuntiva Ospitalità diffusa può individuare e utilizzare un segno distintivo, claim, logo pubblicitario, pay-off, caratterizzanti la propria offerta turistica di montagna;

Le province competenti per il territorio montano ricevono ed istruiscono le domande di riconoscimento con il relativo atto costitutivo e statuto da cui risultino i requisiti e i criteri appena indicati.

Contatti presso le Province
Belluno – Servizio Turismo e Sport - Sito web
Treviso – Organizzazione turistica - Sito web
Verona – Strutture ricettive - Sito web
Vicenza – Turismo - Sito web  

Normativa
Pagina della Sezione Turismo dedicata alla normativa.



Data ultimo aggiornamento: 29 settembre 2015