Grotte

Si delineano, in maniera non esaustiva, le principali caratteristiche di questa tipologia di struttura ricettiva, di cui alla LR 11/2013 art. 27 ter e DGR n. 1512 del 16 ottobre 2018.

Definizione
Le grotte sono alloggi realizzati in cavità naturali. E' una nuova tipologia di struttura ricettiva che si distingue sia dalle strutture ricettive alberghiere, all'aperto, complementari, sia dalle attività ricettive connesse al settore primario (agriturismo, ittiturismo).

Apertura
La struttura ricettiva viene classificata in un'unica categoria, come definito dalla delibera regionale.
I titolari possono scegliere dotazioni e attrezzature che ritengono adeguate alla loro offerta turistica.
L'immobile deve avere una destinazione turistico ricettiva.
 

Obblighi

  • presentare domanda di classificazione alla Regione;
  • presentare SCIA al Comune, nel caso di nuovo gestore;
  • comunicare i dati statistici sugli arrivi e presenze ospiti, in forma aggregata per provenienza attraverso l'accesso ad un portale internet MT Web. 


Requisiti
L'ambito naturale in cui realizzare le grotte è individuato dallo strumento urbanistico comunale.
Gli ambiti naturali, individuati dai Comuni, possono prevedere al massimo 8 grotte per struttura ricettiva.
Ogni grotta è ubicata in una autonoma unità immobiliare con un proprio indirizzo ed un proprio numero civico.

Caratteristiche
L'unità abitativa è costituita da almeno una stanza da letto e da un bagno.
La struttura può avere, al massimo, 8 posti letto, distribuiti in una o più unità abitative.
Il numero massimo ipotizzabile di unità abitative per ogni struttura è pari ad otto unità abitative, ciascuna composta da una sola stanza da letto.

Normativa di riferimento
Articolo 27 ter della L.R. 11/2013
DGR n. 1512 del 16 ottobre 2018

DGR n. 1101 del 6 settembre 2022
 

 



Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2022