Quanto pagare

Per evitare disguidi ed errori nel calcolo del bollo, si consiglia di provvedere al pagamento della tassa automobilistica tramite sistema automatizzato, recandosi presso gli uffici postali, le tabaccherie, le agenzie pratiche auto convenzionate, tra cui l'ACI. Per conoscere l'importo da pagare, basta comunicare all'operatore la targa del mezzo e la scadenza della tassa (l'indicazione corretta della scadenza è condizione essenziale nel caso in cui riscossore sia una tabaccheria o Poste).

E' attivo il servizio di interrogazione dell'archivio regionale della tassa automobilistica e di calcolo del bollo auto. Accedi alla sezione

Di seguito si elencano le varie tipologie di veicoli, con la relativa tassazione:

Autovetture, autoveicoli speciali, motocicli
(tassazione in base ai kw o CV)

La Legge Finanziaria 2007 prevede una diversa tassazione del mezzo a seconda della normativa in materia di emissioni rispettata dal veicolo. In base alle direttive emanate dalla Comunità Europea sono state individuate le seguenti categorie: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5.

Più il veicolo è inquinante, maggiore è il costo del bollo per cui, ad esempio, a parità di Kw, un veicolo Euro 2 pagherà una tassa maggiore rispetto ad un Euro 4. Per capire in quale categoria rientra il proprio mezzo, occorre controllare quanto riportato nel libretto di circolazione:
- sul libretto di circolazione di tipo vecchio l'indicazione della normativa euro si trova in basso nel riquadro 2;
- sulle carte di tipo nuovo l'indicazione è riportata nel riquadro 2 alla lettera V9.

Si veda la tabella contenente la corrispondenza tra le direttive comunitarie antinquinamento riportate nel libretto di circolazione e la classificazione Euro.

A partire dal 2007 è stato introdotto un superbollo per i veicoli con piů di 100 Kw (o 136 CV), da calcolarsi per ogni Kw/CV ulteriore rispetto ai 100 Kw/CV. Esempi: un autoveicolo Euro 3 con 92 Kw pagherà: 2,97 x 92 = 273,24 Euro. Un autoveicolo Euro 4 con 126 Kw pagherà: (2,84 x 100) + (4,26 x 26) = 394,76 Euro.

Per i pagamenti successivi al 1° gennaio 2007 gli importi in vigore nella Regione Veneto sono i seguenti:

Tabella importi autoveicoli e motoveicoli [pdf 71 kb]

I quadricicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori (stessi limiti di velocità e cilindrata), ma dal 1° gennaio 2003 sono soggetti ad una tariffa pari a 50,00 €. Gli altri quadricicli, quelli che non rientrano nella categoria "leggeri", continuano a pagare secondo la regola dei motocicli se trasporto persone  (cosidetti "QUAD") o dei motocarri se trasporto cose.

 

Autocarri con peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate e motocarri
(tassazione in base alla portata)

NOVITA': dal 3.10.2006, la tassazione sugli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, č effettuata in base alla potenza effettiva dei motori (kw), se presentano contemporaneamente tutte e tre le seguenti caratteristiche:
- immatricolazione o reimmatricolazione come N1 (veicoli destinati al trasporto merci);
- codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti;
- rapporto tra la potenza espressa in Kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180.

Per i restanti autoveicoli (autocarri) di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, la tassa continua a calcolarsi in base alla portata.

Autocarri con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
(tassazione in base a peso complessivo a pieno carico, assi e sospensione pneumatica)

Veicoli storici

In caso di utilizzazione su pubblica strada, i veicoli storici sono assoggettati alla tassa di circolazione forfettaria annua, nella misura di 11,36 € per i motoveicoli ed 28,40 € per gli autoveicoli. La tassa può essere pagata in qualunque momento dell'anno, purché prima della messa in circolazione del mezzo su strada. Per informazioni ulteriori visitare la pagina Veicoli storici.

 

Targhe prova

Per le targhe prova si paga una tassa fissa annua. La tassa dovrà essere pagata entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità 12 mesi e scadenza 31 dicembre.

L'importo della tassa fissa varia in base alla classe del veicolo, come da tabella che segue.

Al fine di evitare l'obbligo di rinnovare la tassa, il contribuente che preveda di non utilizzare le targhe prova dovrà restituire le stesse all'ufficio provinciale della Motorizzazione entro il 31 dicembre dell'anno già coperto da pagamento.

Si informa che per le targhe prova degli autoscafi dal 2001 nulla è dovuto, atteso che la tassa per gli autoscafi è stata soppressa dalla medesima data.

Targhe prova (importo annuale)

 

Classe veicoli Importo
Autoveicoli €   207,02
Ciclomotori €     21,02
Motoveicoli €     31,05

 

Ciclomotori

L'importo della tassa fissa annua per i ciclomotori è di € 21,02. Detto importo va versato con scadenza dicembre.

Poiché si tratta di una tassa di circolazione, nel caso il ciclomotore non venga fatto circolare su pubblica strada nel corso dell'anno solare, non è necessario effettuare il pagamento del bollo.

I quadricicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori (stessi limiti di velocità e cilindrata), ma dal 1° gennaio 2003 sono soggetti ad una tariffa pari a 50,00 €.

Gli altri quadricicli, quelli che non rientrano nella categoria "leggeri", continuano a pagare secondo la regola dei motocicli se trasporto persone (cosidetti "QUAD") o dei motocarri se trasporto cose.

 

Rimorchi speciali

Per i rimorchi speciali la tassa automobilistica annua è di 21,02 €, da versare con scadenza dicembre.

 

Capacità di traino per trattori e autocarri

Tabella importi tassa automobilistica per traino rimorchi e semirimorchi (massa rimorchiabile) [pdf 2 Kb]

 

Riferimenti normativi:
- art. 23 D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39;
- Legge 21 maggio 1955, n. 463;
- art. 98 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 43;
- art. 17 Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- D.M. 18 novembre 1998, n. 462;
- Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 27.12.1999;
- art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342;
- L.R. 24 dicembre 2001, n. 40;
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Data ultimo aggiornamento: 08 giugno 2023