Rimorchi

La tassa dovuta per i rimorchi trasporto cose è stata soppressa a partire dal 1 gennaio 2000: in sua sostituzione deve essere effettuato un versamento integrativo sulle automotrici entro i termini e le modalità in vigore per le stesse.

Sono obbligati al pagamento di tale tassa gli autoveicoli trasporto cose e trattori stradali che riportano nel libretto di circolazione il parametro "massa rimorchiabile", presupposto obbligatorio per poter trainare i rimorchi.

I veicoli di cui sopra pagheranno l'integrazione in base, rispettivamente, alla "massa complessiva" e al "numero di assi", rilevabili entrambi dalla carta di circolazione.

Per evitare di dover corrispondere la tassa sulla rimorchiabilità, nel caso in cui non si usi il rimorchio, occorre richiedere l'inibizione amministrativa al traino tramite un aggiornamento della carta di circolazione.

Per i rimorchi speciali permane l'obbligo di versare la tassa automobilistica annua di 21,02 €, con scadenza dicembre.

Riferimenti normativi:

- art. 6, comma 22, Legge 23 dicembre 1999, n. 488,

- art. 62 Legge 21 novembre 2000, n. 342;

- Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 15.01.2001;

- Circolare del Ministero delle Finanze n. 12 del 31.01.2001;

- Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 28.02.2001.



Data ultimo aggiornamento: 06 ottobre 2014