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Attività di autoriparazione  

 

Per attività di autoriparazione si intendono tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore.  

Con l’entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012, n. 224, le attività di autoriparazione,  disciplinate dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disciplina in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”, sono state ricondotte a tre:  meccatronica (in cui sono confluite quella di meccanica motoristica e di elettrauto), carrozzeria e gommista. 

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Per esercitare l’attività di autoriparazione, il responsabile tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne definitive per reati connessi all'esecuzione di interventi di sostituzione, modifica o ripristino di veicoli a motore;
- essere fisicamente idoneo all'attività;
- essere in possesso della qualifica professionale di autoriparatore. 

La qualifica professionale si ottiene con una delle seguenti modalità:
- avere svolto l’attività di autoriparatore per almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio. Tale periodo è ridotto ad 1 anno se l’interessato è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di laurea tecnico scientifica in una materia attinente;
- aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea;
- aver frequentato con esito positivo un corso teorico-pratico a qualifica riconosciuto dalla Regione, seguito da almeno un anno di esercizio autoriparatore, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni. 

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205  è stato stabilito che per le imprese di autoriparazione già iscritte nel registro o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di autoriparazione, il positivo superamento dei corsi regionali di qualificazione consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta, eliminando così l’obbligo di svolgere un anno di attività come operai qualificati presso un’impresa del settore. 

I relativi standard professionali e formativi sono stati definiti con gli Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 16/06/2014 e del 12/07/2018

 

Percorsi formativi

I percorsi formativi nella Regione del Veneto sono disciplinati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1681 del 12  novembre 2018, poi integrata dal Decreto Dirigenziale n. 1286 del 9 novembre 2022,  e si differenziano a seconda della qualifica che si intende conseguire: 

1) tecnico meccatronico delle autoriparazioni;
2) tecnico delle attività di carrozzeria;
3) tecnico delle attività di gommista
 

Requisiti di ammissione ai corsi
Per essere ammessi ai corsi occorre aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e avere 18 anni di età, oppure età inferiore purché in possesso di qualifica almeno triennale in assolvimento dell’obbligo scolastico e formazione professionale.  In caso di titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare: 
- la Dichiarazione di Valore o l'attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA nel caso di titoli di studio analoghi a titoli di diploma di scuola secondaria di secondo grado e diploma di laurea italiani;
- la Dichiarazione di Valore nel caso di titoli di satudio analoghi al diploma di scuola secondaria di primo grado italiano. 
Ne sono esentati i citttadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in Italia;
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;
- diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia. 

 

Studenti stranieri: possono partecipare ai corsi anche i cittadini stranieri, previa verifica di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana attestabile attraverso il possesso di un titolo di studio italiano o, in sua assenza, della certificazione di competenza linguistica di livello B1 standard da parte di uno degli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. 

 

Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e autorizzati all’organizzazione dei corsi clicca qui.
Per informazioni di carattere generale sui corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.

 

Apertura dell'attività

Per avviare l’attività è obbligatorio presentare la SCIA al Registro Imprese compilata tramite il SUAP del Comune competente e nominare un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti morali e professionali da dichiarare nella SCIA. 

Il Responsabile tecnico  può essere alternativamente:
- il titolare/legale rappresentante;
- un socio di Snc anche non amministratore;
- un dipendente dell'impresa;
- un collaboratore familiare.

Il Responsabile tecnico deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa in cui opera e non può operare in più officine della stessa impresa o di più imprese. Tale incarico è quindi incompatibile con ogni altra attività continuativa e non può essere svolto da un consulente o un professionista esterno all'impresa.

 

Normativa

- L. n. 122/1992 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- L. n.  224/2012 “Modifica all’art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione;
- L. n. 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, art. 1 c. 1132, lett. d);
- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2014 “Standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni”;
- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 luglio 2018 “Standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1681 del 12 novembre 2018
- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1286 del 9 novembre 2022



Data ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023