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Informazioni utili
Tatuatore e piercer
Per esercitare l’attività di tatuatore e piercer è necessario aver compiuto i 18 anni e aver frequentato un corso di formazione finalizzato all’acquisizione delle necessarie competenze igienico-sanitarie secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida del Ministero della Sanità.
Il corso di formazione ha una durata di 90 ore e il superamento dell’esame finale (link a Linee guida esami), consistente in una prova scritta e in colloquio, consente il rilascio dell’idoneità soggettiva all’esercizio della professione come previsto dalla DGR n. 11 del 9 gennaio 2013, all. A.
Le attestazioni rilasciate da altre Regioni vengono riconosciute purché i percorsi formativi siano stati effettuati conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida e per un monte ore non inferiore a quello previsto nella Regione del Veneto.
Percorsi formativi
I percorsi formativi nella Regione del Veneto sono disciplinati dalla DGR 355 del 24.3.2016.
Per essere ammessi ai corsi occorre aver compiuto i 18 anni ed aver conseguito un diploma di scuola secondaria di 2° grado oppure avere una qualifica professionale almeno triennale.
Crediti formativi: a chi è in possesso della qualifica di estetista è riconosciuto un credito formativo di 20 ore, che deve essere richiesto ad inizio corso all’ente di formazione.
Studenti stranieri: possono partecipare ai corsi anche i cittadini stranieri, previa verifica di un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana attestabile attraverso il possesso di uno dei seguenti titoli:
Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e autorizzati all’organizzazione dei corsi clicca qui (cartella "approvazione dei progetti formativi") .
Per cercare i corsi di formazione riconosciuti dalla Regione del Veneto è disponibile il servizio "Cerca Corsi di Formazione” del sito ClicLavoroVeneto.it.
Per informazioni di carattere generale sui corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.
Apertura attività
Per avviare l’attività di tatuaggio e piercing, previo possesso dei requisiti igienico sanitari stabiliti dalla DGR n. 11 del 9.1.2013, è necessario registrare la nuova impresa su STARWEB Sportello Telematico Artigiani e Registro Imprese, il servizio on-line per la predisposizione di pratiche di Comunicazione Unica.
Attraverso questo servizio, è sufficiente inviare con un'unica procedura la documentazione prevista per l’iscrizione al Registro delle Imprese e per gli adempimenti di competenza di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e SUAP.
Per ogni sede dell’impresa dove è esercitata l’attività di tatuaggio e piercing deve essere designato almeno un responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti soggettivi e che deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
E’ vietato svolgere l’attività in forma ambulante o al di fuori dei luoghi indicati nella SCIA.Contatti: Direzione Industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese
Tel. 041 279 4250 - 4251
E-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it
PEC: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it
Normativa
- Linee guida del Ministero della Sanità;
- DGR n. 11 del 9 gennaio 2013;
- DGR 355 del 24 marzo 2016.
Data ultimo aggiornamento: 02 dicembre 2021