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Riconoscimento dei titoli di studio / qualifiche professionali conseguiti all’Estero

 

1. Equipollenza
2. Riconoscimento finalizzato o equivalenza
3. Legalizzazione, Apostille e Dichiarazione di valore

 

I titoli di studio  e le qualifiche professionali conseguiti in un Paese straniero non hanno valore legale in Italia.  Per proseguire gli studi, partecipare ad un concorso pubblico, esercitare una professione, ecc. è necessario pertanto richiederne il riconoscimento. Esistono due tipologie di riconoscimento:  l’equipollenza e il riconoscimento finalizzato o equivalenza.


 

1. Equipollenza

E’ il riconoscimento   giuridico di un diploma scolastico o di un titolo accademico (laurea,  dottorato, ecc.) non conseguito in Italia. Si ottiene con un procedimento attraverso il quale si verifica se il titolo di studio corrisponde per livello, anni di frequenza e contenuti a un titolo italiano,  conferendogli valore legale e assimilandolo una volta per tutte al titolo italiano. 
Può essere riconosciuto equipollente ad un diploma italiano solo il titolo di studio straniero conseguito al termine di un percorso scolastico.
L’equipollenza ad un diploma italiano di scuola secondaria di 2° grado non può essere rilasciata prima del compimento del 18esimo anno di età.  
Possono richiedere l’equipollenza coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, i cittadini dell’Unione Europea e coloro che hanno lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Il rilascio dell’equipollenza compete a: 
  • Ministero dell'Istruzione e del Merito  – Ufficio scolastico regionale della provincia di residenza per diplomi d’istruzione di primo grado (licenza media);
  • Ministero dell'Istruzione e del Merito – qualsiasi Ufficio Scolastico territoriale per diplomi d’istruzione di secondo grado
  • Atenei universitari per i titoli accademici di primo, secondo e terzo ciclo, dottorati di ricerca, titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico.
 
 
 

2. Riconoscimento finalizzato o equivalenza

In alternativa alla dichiarazione di equipollenza (procedimento lungo e in alcuni casi non applicabile), la Convenzione di Lisbona (ratificata in Italia con la Legge 11 luglio 2002 n. 148) ha introdotto la possibilità di richiedere  il cosiddetto “riconoscimento finalizzato” o equivalenza, che consente di utilizzare il titolo di studio per obiettivi specifici (proseguimento degli studi, partecipazioni a selezioni per l’assegnazione di borse di studio, iscrizione ai centri per l’impiego…), oppure per fini previdenziali (es. riscatto degli anni di laurea). Contrariamente all’equipollenza però, la validità della dichiarazione di equivalenza e gli effetti giuridici che essa produce sono soltanto quelli riferiti alla specifica finalità per cui è stata richiesta
La domanda di riconoscimento va presentata all’ amministrazione competente per il procedimento per cui  si è fatto domanda  (cfr. http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx). 
  • Principali tipologie di riconoscimento / equivalenza

- Equivalenza per fini concorsuali 
Si tratta di una procedura di riconoscimento valido esclusivamente per il concorso cui il cittadino intende partecipare e non può essere utilizzata per altri scopi o concorsi.
 A seconda del titolo di accesso al bando di concorso, possono essere valutati sia i  diplomi di scuola secondaria che i titoli accademici. La competenza (con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado) è del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 38 e s.m.i, chi è in possesso del titolo di ammissione ad un concorso pubblico conseguito all’Estero, verrà ammesso alle prove selettive con riserva.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica rilascerà il  provvedimento di equivalenza soltanto ai vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare la domanda di riconoscimento del titolo di studio entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale. 
La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica


- Riconoscimento professionale
In Italia le professioni sono suddivise in due categorie:
- non regolamentate dalla legge (es. quelle della pubblicità, comunicazione, marketing, dei settori artistici e musicali); per esercitarle non è necessario essere in possesso di un titolo di studio specifico;
- regolamentate  dalla legge, che stabilisce qual è il titolo di studio per accedervi e  i requisiti  necessari per l’esercizio dell’attività e per l’abilitazione professionale.
Nel primo caso non è necessario ottenere il riconoscimento dell’eventuale titolo estero  per esercitare l’attività lavorativa, mentre nel secondo caso  è indispensabile ottenere il riconoscimento della qualifica ottenuta all’estero. Tale riconoscimento può essere subordinato al superamento di una misura compensativa quale, ad esempio, un periodo di tirocinio o  una  prova attitudinale.
La  Direttiva 2005/36/CE e s.m.i ha introdotto la possibilità per i cittadini UE della libera prestazione dei servizi oltreché della libertà di stabilimento.  A questo proposito, per facilitare la comprensione delle norme che regolano la circolazione dei professionisti all’interno dell’Unione Europea, il Dipartimento per le Politiche Europee ha realizzato una Guida aggiornata al 2014.
Per ulteriori informazioni:  http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/ 

 
 
 

3.  Legalizzazione, Apostille e Dichiarazione di valore

Ai fini della richiesta di equipollenza o di riconoscimento, i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere tradotti in italiano e  legalizzati. E’ inoltre necessario presentare la Dichiarazione di Valore.  
  • La legalizzazione è la certificazione ufficiale dell’autenticità di un documento.  Per ottenerla, è necessario rivolgersi  alle rappresentante diplomatiche-consolari  italiane all’Estero con il documento originale in lingua straniera e la traduzione conforme in italiano. 
  • Apostille: se il Paese in cui è stato conseguito il titolo di studio ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, non è necessario legalizzare il documento, ma farvi apporre la cosiddetta “Apostilla dell’AJA”,  recandosi presso la competente autorità designata da ciascun Sato aderente (normalmente l’omologo del nostro Ministero degli Esteri). L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’AJA  e delle relative autorità competenti per l’apposizione dell’apostille sono rinvenibili sul sito  https://www.hcch.net/. Non è obbligatorio far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre la Apostilla dell’Aja se è stato conseguito in  Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda (in virtù della Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987), e in Germania (a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici).
  • Dichiarazione di valore 
    La Dichiarazione di valore è un documento, redatto in italiano, di natura prettamente informativa che descrive il titolo di studio e dà informazioni sul suo valore nel Paese in cui è stato conseguito, sull’istituzione che lo ha rilasciato, sul percorso di studi svolto e i requisiti di accesso, ecc. La Dichiarazione di valore va richiesta alle rappresentanze diplomatiche italiane del Paese estero in cui è stato conseguito il titolo di studio.  Il suo rilascio non implica necessariamente l’esito positivo del procedimento di equipollenza o riconoscimento dal momento che Ambasciate e Consolati italiani non hanno alcuna competenza in merito. Per ottenere la Dichiarazione di Valore, in alcuni Paesi è necessario provvedere prima alla legalizzazione del titolo di studio al fine di garantirne l’autenticità. 

 



Data ultimo aggiornamento: 27 agosto 2026