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Informazioni utili
Riconoscimento dei titoli di studio / qualifiche professionali conseguiti all’Estero
- Equipollenza
- Riconoscimento finalizzato o equivalenza
- Legalizzazione, Apostille e Dichiarazione di valore
I titoli di studio e le qualifiche professionali conseguiti in un Paese straniero non hanno valore legale in Italia. Per proseguire gli studi, partecipare ad un concorso pubblico, esercitare una professione, ecc. è necessario pertanto richiederne il riconoscimento. Esistono due tipologie di riconoscimento: l’equipollenza e il riconoscimento finalizzato o equivalenza.
- Ministero dell'Istruzione – Ufficio scolastico regionale della provincia di residenza per diplomi d’istruzione di primo grado (licenza media);
- Ministero dell'Istruzione – qualsiasi Ufficio Scolastico territoriale per diplomi d’istruzione di secondo grado
- Atenei universitari per i titoli accademici di primo, secondo e terzo ciclo, dottorati di ricerca, titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico.
Riconoscimento finalizzato o equivalenza
- Principali tipologie di riconoscimento / equivalenza
- Equivalenza per fini concorsuali
Si tratta di una procedura di riconoscimento valido esclusivamente per il concorso cui il cittadino intende partecipare e non può essere utilizzata per altri scopi o concorsi.
A seconda del titolo di accesso al bando di concorso, possono essere valutati sia i diplomi di scuola secondaria che i titoli accademici. La competenza è del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Chi intende partecipare ad un concorso pubblico deve presentare domanda all’amministrazione che ha pubblicato il bando chiedendo di essere ammesso ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 38, inviando contestualmente richiesta per la valutazione del titolo estero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, utilizzando il modello scaricabile qui.
- Riconoscimento professionale
In Italia le professioni sono suddivise in due categorie:
- non regolamentate dalla legge (es. quelle della pubblicità, comunicazione, marketing, dei settori artistici e musicali); per esercitarle non è necessario essere in possesso di un titolo di studio specifico;
- regolamentate dalla legge, che stabilisce qual è il titolo di studio per accedervi e i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività e per l’abilitazione professionale.
Nel primo caso non è necessario ottenere il riconoscimento dell’eventuale titolo estero per esercitare l’attività lavorativa mentre nel secondo caso è indispensabile ottenere il riconoscimento della qualifica ottenuta all’estero. Tale riconoscimento può essere subordinato al superamento di una misura compensativa quale, ad esempio, un periodo di tirocinio o una prova attitudinale.
La Direttiva 2005/36/CE e s.m.i ha introdotto la possibilità per i cittadini UE della libera prestazione dei servizi oltreché della libertà di stabilimento. A questo proposito, per facilitare la comprensione delle norme che regolano la circolazione dei professionisti all’interno dell’Unione Europea, il Dipartimento per le Politiche Europee ha realizzato una Guida aggiornata al 2014.
Per ulteriori informazioni: http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/
Legalizzazione, Apostille e Dichiarazione di valore
- La legalizzazione è la certificazione ufficiale dell’autenticità di un documento. Per ottenerla, è necessario rivolgersi alle rappresentante diplomatiche-consolari italiane all’Estero con il documento originale in lingua straniera e la traduzione conforme in italiano.
- Apostille: se il Paese in cui è stato conseguito il titolo di studio ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, non è necessario legalizzare il documento, ma farvi apporre la cosiddetta “Apostilla dell’AJA” recandosi presso la competente autorità designata da ciascun Sato aderente (normalmente l’omologo del nostro Ministero degli Esteri). L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’AJA e delle relative autorità competenti per l’apposizione dell’apostille sono rinvenibili sul sito https://www.hcch.net/. Non è obbligatorio far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre la Apostilla dell’Aja se è stato conseguito in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda (in virtù della Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987), e in Germania (a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici).
- Dichiarazione di valore
La Dichiarazione di valore è un documento , redatto in italiano, di natura prettamente informativa che descrive il titolo di studio e dà informazioni sul suo valore nel Paese in cui è stato conseguito, sull’istituzione che lo ha rilasciato, sul percorso di studi svolto e i requisiti di accesso, ecc. La Dichiarazione di valore va richiesta alle rappresentanze diplomatiche italiane del Pese estero in cui è stato conseguito il titolo di studio. Il suo rilascio non implica necessariamente l’esito positivo del procedimento di equipollenza o riconoscimento dal momento che Ambasciate e Consolati italiani non hanno alcuna competenza in merito. Per ottenere la Dichiarazione di Valore, in alcuni Paesi è necessario provvedere prima alla legalizzazione del titolo di studio al fine di garantirne l’autenticità.
Data ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2022