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Responsabile di Imprese di panificazione 

 

Il panificio è l’impresa che svolge l’intero ciclo di produzione del pane, impasti di pane, prodotti da forno dolci e salati, dalla lavorazione delle materie prime fino al prodotto finale. Il pane può avere la definizione di:

- "Pane fresco" - il pane prodotto secondo un processo continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi alla panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo.
- "Pane conservato" -  il venditore deve esporre l'etichetta di pane precotto o congelato e l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza, la data di produzione e la ragione sociale del produttore. 

Il panificio può svolgere anche attività di produzione e vendita di prodotti e da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati. E' consentita l'attività di vendita dei prodotti di produzione per il consumo immediato utilizzando gli arredi e i locali dell'azienda.

 

Requisiti professionali

Per l’apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti, bisogna presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Nella SCIA deve essere indicato il nominativo del responsabile dell’attività produttiva designato dal legale rappresentante. 

Può essere nominato responsabile dell’attività produttiva il titolare o un collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione che presta in misura prevalente la propria attività nello stesso impianto, sovraintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l’osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

Il responsabile dell’attività produttiva di un’impresa di panificazione è tenuto a frequentare un corso di formazione.

 

Percorso formativo

 Il corso formativo per Responsabile attività produttive per impresa di panificazione è articolato in 150 ore distribuite tra momenti di formazione teorica e di attività formativa in laboratorio, con verifica finale dell'apprendimento. 

Il responsabile deve partecipare, periodicamente ,ad attività di aggiornamento professionale di 16 ore, da effettuare in un triennio dalla data della verifica finale degli apprendimenti. L'attività di aggiornamento professionale deve essere realizzata da organismi di formazione iscritti all'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'ambito della formazione continua.

Destinatari

Per accedere al corso di formazione occorre avere adempiuto al diritto dovere all’istruzione e alla formazione.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia, ma nell’ambito dell’Unione Europea, ogni documento prodotto in originale o in copia autentica deve essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, deve essere presentato il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con postilla, accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi e in funzione dell’inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione dei percorsi formativi, possono essere ammessi i cittadini stranieri che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. diploma di licenza media conseguito in Italia;
2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di
formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
4. diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;
6. certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.

Esenzioni

Sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti:

- avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un’impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
- avere esercitato per almeno tre anni l’attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d’opera con mansioni di carattere produttivo, compreso il titolare.

Può, inoltre, esimersi dalla frequenza al corso di formazione chi risulta in possesso di:

- laurea in discipline coerenti.
- diploma di stato a conclusione di un ciclo quinquennale in discipline coerenti;
- diploma o attestato di qualifica professionale in discipline coerenti.

In caso di titoli conseguiti fuori del territorio nazionale, sarà istruita dal soggetto gestore l’eventuale dichiarazione di equipollenza e in seguito trasmessa agli uffici regionali per la validazione.

 

Marchio "Forno di qualità"

La Regione Veneto riconosce il marchio “Forno di Qualità” che valorizza l’attività di panificazione, migliora l’informazione al consumatore, veicola il messaggio di offerta locale, tipica e di qualità affiancando al valore “qualità” caratteristiche specifiche legate alla tradizione veneta. Per saperne di più clicca qui.

 

Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e autorizzati all’organizzazione dei corsi clicca qui

Per informazioni di carattere generale sui corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.

 

 

 

Normativa

- Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 36. "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane".

- Deliberazione della Giunta Regionale  n. 305 del 11/03/2014. "Responsabile dell’attività produttiva di panificazione L.R. 36/2013. Presentazione progetti formativi."

Allegato A 

Allegato B

Allegato C

Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 31 marzo 2015. "Approvazione del testo definitivo delle regole tecniche degli artt. 6 e 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 36 "Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane".

- Nota: Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

- Pareri espressi dalla C.R.A. Parere del 18.02.2021 Responsabile panificazione

 

 



Data ultimo aggiornamento: 04 agosto 2023