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Attrezzature di lavoro: formazione degli operatori 

 

In attuazione dell’art. 73, c. 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativo alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno individuato, con l’Accordo del 22 febbraio 2012, le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori che vi sono addetti: 
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra: escavatori idraulici, escavatori a fune, pale cicatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli;
- pompe per calcestruzzo.

I corsi, finalizzati all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare le attrezzature meccaniche in condizioni di sicurezza, sono stati disciplinati dalla Regione del Veneto con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 26 luglio 2016. Essi prevedono durata, contenuti, sistema di valutazione diversi a seconda della tipologia della attrezzatura da condurre, secondo quanto specificato nell’allegato III dell’Accordo.

 

Abilitazione  

I percorsi formativi per il conseguimento dell’abilitazione consistono in due moduli teorici  (giuridico-normativo e tecnico) e uno pratico.
Al termine dei moduli teorici è prevista una prova intermedia il cui superamento costituisce requisito di ammissibilità al modulo pratico. La prova pratica di verifica finale viene svolta a la conclusione del terzo modulo. L’attestato di frequenza è rilasciato a coloro che, oltre ad avere superato positivamente la prova di valutazione finale, abbiano anche partecipato ad almeno il 90% del monte ore previsto..

Riconoscimento di credito formativo
Il modulo giuridico normativo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili i, individuate in ogni allegato dell'Accordo.
Possono inoltre essere riconosciuti come credito formativo , nell'ambito di attrezzature simili riconducibili al medesimo allegato, le ore del modulo tecnico se viene superata la prova di verifica intermedia. 

 

Aggiornamento
Entro i 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione è obbligatoria la partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore e di cui almeno 3 devono essere relativa agli argomenti dei moduli pratici. 

 

Destinatari
I destinatari dei percorsi formativi sono gli operatori addetti a una delle attrezzature sopra elencate, compresi i lavoratori indicati al c. 1 dell’art. 21 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8 e coloro che le utilizzano saltuariamente od occasionalmente.

 

Per conoscere gli Organismi di Formazione accreditati alla Regione del Veneto e autorizzati all’organizzazione dei corsi di formazione clicca qui (cartella "approvazione dei progetti formativi").
Per informazioni di carattere generale sui corsi di formazione contattare gli Uffici Relazioni con il Pubblico - URP.
 

 

Normativa
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (GU Serie Generale n.101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i;

- Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell’articolo 73,commi 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, n. 53 del 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 26 luglio 2016: Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro specificatamente individuate dall'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08.



Data ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2023