Navigazione Navigazione

contatti contatti

informazioni utili informazioni utili

Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo - Hobbisti

 
Ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, che si svolgono nell'ambito della Regione del Veneto, possono partecipare: 
- operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale; 
- hobbisti, ovvero operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
Gli hobbisti possono vendere esclusivamente antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione con valore non superiore a € 258,23 ciascuno.
 
La partecipazione ai mercatini è subordinata al possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza ovvero, per i residenti fuori Regione, dal Comune di Venezia.
 
Il tesserino contiene le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile, e deve essere esposto in modo visibile durante l’attività di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare.
 
Dopo aver ottenuto il tesserino dal Comune di residenza, occorre presentare richiesta di partecipazione ai Comuni competenti  per i mercatini dell’antiquariato che si intende frequentare. 
E’ possibile partecipare al massimo a 6 mercatini in un anno solare in tutto il territorio regionale. A tal fine, il Comune in cui si svolge il mercatino annulla l’apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale apponendo la data di partecipazione e il timbro. Contestualmente, viene timbrato anche l’ elenco dei beni oggetto di vendita, divisi per categorie e numero di oggetti, che l’hobbista è tenuto ad esporre insieme al tesserino di riconoscimento. 
 
Spetta al Comune, nel regolamento di mercato, stabilire le modalità e il termine entro il quale l’operatore deve presentare la domanda di partecipazione e i termini per la pubblicazione della graduatoria relativa all’assegnazione dei posteggi. 
La ripetuta partecipazione ad un mercatino dell’antiquariato e del collezionismo non crea in capo all’hobbista alcun diritto di priorità.
Chi è  ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi



Disposizioni particolari:

- la vendita di cose antiche o usate di pregio, sia al minuto che all’ingrosso, è soggetta a preventiva segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA (art. 126 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e obbliga alla tenuta del registro dei beni usati oggetto di compravendita da vidimarsi presso il Comune. Se la vendita riguarda oggetti rientranti nelle categorie di beni elencati nell’Allegato A del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, copia della SCIA verrà trasmessa anche alla Soprintendenza competente e alla Regione;  
- per il commercio di oggetti preziosi o metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, è fatto obbligo di munirsi di licenza del Questore e richiederne la vidimazione del registro di compravendita.

 

Per informazioni in ordine al rilascio del tesserino di riconoscimento rivolgersi al Comune di residenza ovvero al Comune di Venezia per i residenti fuori Regione.

Per informazioni in merito alla partecipazione ai mercatini dell’antiquariato rivolgersi  Comune ove si svolge il mercatino.

La Regione del Veneto pubblica ogni anno il calendario fieristico regionale dove trovare l'elenco completo delle manifestazioni che si svolgono in Veneto nel corso dell'anno, suddivise in fiere internazionali, nazionali e locali.

 

Normativa:

Legge Regionale n.10 del 6 aprile 2001; 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2956 del 9 novembre 2001 Disposizioni attuative in terma di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, a norma dell'art. 9, commi 8 e 9 della L.R.n. 10 del 6 aprile 2001 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche";
- Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931, approvato con Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940.

 

 



Data ultimo aggiornamento: 24 luglio 2023