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Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo - Hobbisti
Disposizioni particolari:
- la vendita di cose antiche o usate di pregio, sia al minuto che all’ingrosso, è soggetta a preventiva segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA (art. 126 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e obbliga alla tenuta del registro dei beni usati oggetto di compravendita da vidimarsi presso il Comune. Se la vendita riguarda oggetti rientranti nelle categorie di beni elencati nell’Allegato A del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, copia della SCIA verrà trasmessa anche alla Soprintendenza competente e alla Regione;
- per il commercio di oggetti preziosi o metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati, è fatto obbligo di munirsi di licenza del Questore e richiederne la vidimazione del registro di compravendita.
Per informazioni in ordine al rilascio del tesserino di riconoscimento rivolgersi al Comune di residenza ovvero al Comune di Venezia per i residenti fuori Regione.
Per informazioni in merito alla partecipazione ai mercatini dell’antiquariato rivolgersi Comune ove si svolge il mercatino.
La Regione del Veneto pubblica ogni anno il calendario fieristico regionale dove trovare l'elenco completo delle manifestazioni che si svolgono in Veneto nel corso dell'anno, suddivise in fiere internazionali, nazionali e locali.
Normativa:
- Legge Regionale n.10 del 6 aprile 2001
- Delibera della Giunta Regionale n. 2956 del 9 novembre 2001- Disposizioni attuative in terma di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, a norma dell'art. 9, commi 8 e 9 della L.R.n. 10 del 6 aprile 2001 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"
- Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931, approvato con Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940
Data ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2022