contatti
informazioni utili
Garante dei diritti della persona
Con legge regionale n.37 del 24/12/2013 è stata istituita la figura del Garante regionale dei diritti della persona che sostituisce quelle del Difensore Civico e del Pubblico tutore dei minori.
Il Garante è un organismo di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti della Pubblica amministrazione; egli tutela e difende i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei cittadini dalle disfunzioni della Pubblica Amministrazione a titolo gratuito. Interviene anche nei casi in cui le problematiche segnalate siano riferite ad Amministrazioni locali, come Province o Comuni non convenzionati, cioè dove non è presente la figura dell’ex Difensore civico locale.
Gli ambiti di competenza riguardano tutte le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale (Regione, Province, Comuni, Uffici periferici dello Stato etc.) in tutte le materie del diritto amministrativo (Lavori Pubblici, Sanità, Viabilità, Edilizia, Scuola, Lavoro, Ambiente, Utenze, Fiscalità, Trasparenza amministrativa e Accesso agli atti).
Il Garante, non può annullare, sostituire o modificare atti già emanati da una Pubblica Amministrazione, non può intervenire in questioni di diritto privato, non può intervenire in materia di pubblico impiego salvo per i provvedimenti preliminari relativi all'instaurazione dello stesso (procedure concorsuali, selezioni pubbliche), non può modificare o revocare le sentenze già emesse da giudici civili, penali, amministrativi.
Il Garante regionale dei diritti della persona è un'Autorità amministrativa indipendente della Regione Veneto cui è preposta, che opera in piena libertà e autonomia e indipendenza nel rispetto delle leggi e degli statuti al fine del controllo di legittimità dell’azione amministrativa.
Non ha funzioni di patrocinio legale né giurisdizionali; non è un avvocato, non è un giudice di pace, non è un politico, non è un dipendente pubblico.
E' un'autorità indipendente, non soggetta a controlli gerarchici e a vincoli funzionali, è rappresentato da un cittadino eletto dal Consiglio Regionale e dura in carica tre anni.
Chiunque può rivolgersi al Garante, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza. Possono rivolgersi non solo i singoli individui ma anche associazioni di cittadini, persone giuridiche (private e pubbliche), istituzioni sociali, imprese etc.
Al Garante dei diritti della persona può essere rivolta:
- Istanza di intervento (anche sotto forma di esposto) per illegittimità, di funzioni, inefficienze, disservizi, abusi, ritardi da parte della Pubblica Amministrazione;
- Richiesta di tutti gli opportuni parametri di valutazione del caso e potere di accesso con acquisizione di tutta la documentazione amministrativa;
- Istanza di riesame a fronte del diniego o del silenzio-rifiuto in ordine all'accesso ai documenti amministrativi da parte della Pubblica Amministrazione;
- Richiesta di esercizio di poteri sostitutivi nei casi previsti dalla legge.
L'intervento del Garante può essere richiesto compilando il modulo di apertura istanza e inviandolo all’Ufficio preposto.
Per informazioni rivolgersi a: Garante regionale dei diritti della persona del Veneto - Via Brenta Vecchia, 8 - 30171 Mestre (VE) -Tel. 041 2701386 - e-mail garantedirittipersonadifesacivica@consiglioveneto.it - PEC garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it sito web
Normativa
Statuto della Regione del Veneto : Garante regionale dei diritti della persona (art.63, comma1, lett.a )
L. R. 24 dicembre 2013 n° 37 - Legge istitutiva del Garante Regionale dei diritti della persona
Data ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2022